1. Bo.Di. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 140/23, del 15 febbraio 2023, della Corte d’Appello di Reggio Calabria, che – pronunciandosi sul gravame dallo stesso esperito avverso la sentenza n. 816/14, del 22 ottobre 2014, del Tribunale di Palmi – ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, in relazione al sinistro stradale subito in qualità di terzo trasportato, cumulativamente e contestualmente nei confronti sia del vettore che del responsabile del sinistro, oltre che delle rispettive compagnie assicuratrici.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver chiesto il risarcimento del danno, con azione contrattuale ed extracontrattuale, nella sua qualità di terzo trasportato.
Nel giudizio così radicato – mentre rimanevano contumaci Fe.An. e Mi.Do., rispettivamente proprietaria e conducente del veicolo a bordo del quale Bo.Di. era trasportato – si costituivano Ma.Gi., per contestare la dinamica del sinistro e chiedere il rigetto della domanda, e la società Ina Assitalia Spa (oggi GENERALI ITALIA Spa), eccependo quest’ultima, tra l’altro, l’inammissibilità della domanda, avendo l’attore avanzato le proprie pretese anche nei confronti della Navale Assicurazioni Spa (poi divenuta UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa), compagnia assicuratrice del vettore, nonché chiedendo, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa del Mi.Do.. Anche Navale Assicurazioni si costituiva, resistendo alla domanda sul presupposto che essa fosse generica e comunque infondata.
Istruita la causa dal primo giudice attraverso l’escussione di testi e l’espletamento di consulenza medico legale sulla persona dell’attore, la domanda veniva rigettata, essendosi ritenuta non provata la sua presenza a bordo dell’autovettura.
Esperito gravame dall’attore soccombente, il giudice d’appello dichiarava inammissibile la domanda, per le ragioni già sopra indicate.
3. Avverso la sentenza della Corte reggina ha proposto ricorso per cassazione Diego Bonfiglio, sulla base – come detto – di due motivi.
3.1. Il primo motivo, che si articola in due censure, in primo luogo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ.
Lamenta il ricorrente l’erroneità della decisione adottata, atteso che essa non poteva essere assunta in difetto di impugnazione incidentale di Ina Assitalia in relazione al rigetto dell’eccezione con cui la medesima aveva chiesto dichiararsi inammissibile la domanda verso di essa, per divieto di cumulabilità con la domanda ex art. 141 cod. assicurazioni proposta verso Navale Assicurazioni.
In secondo luogo, è denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 144 cod. assicurazioni e degli artt. 1681,2043 e 2054 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver mal interpretato quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 30 novembre 2022, n. 35318 (tra l’altro, con pronuncia sopravvenuta rispetto al momento in cui la sentenza impugnata è stata trattenuta in decisione), ovvero, che l’azione ex art. 141 cod. assicurazioni costituirebbe uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle azioni previste per il traportato dagli artt. 2043,2054 e 1681 cod. civ. (quest’ultima esperibile allorché il trasporto avvenga per titolo contrattuale), nonché dall’art. 144 cod. assicurazioni. Per contro, l’art. 141 cod. assicurazioni offre al terzo trasportato – secondo il ricorrente – un’azione che è “aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – erronea declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348-bis cod. proc. civ.
Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha confuso le questioni concernenti l’ammissibilità del gravame con quelle relative all’infondatezza nel merito della pretesa azionata, invertendo i termini della verifica ad essa demandata.
Difatti, ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. l’improcedibilità o inammissibilità dell’appello può essere “dichiarata prima dell’inizio della trattazione della causa e mai dopo la stessa”, risultando, altrimenti, la relativa pronuncia nulla per violazione di legge processuale.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, GENERALI ITALIA, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. Sono rimasti solo intimati Ma.Gi., Mi.Do. e Fe.An., nonché UNIPOLSAI ASSICURAZIONI.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
7. Il ricorrente ha presentato memoria.
8. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
9. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati.
9.1. Il primo motivo è fondato, in relazione ad entrambe le sue censure.
9.1.1. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado – alla quale questa Corte è abilitata, attesa la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato con la prima delle censure articolate con il presente motivo – emerge che l’adito Giudice di pace ebbe ad affermare la cumulabilità dell’azione ex art. 141 cod. assicurazioni con quella esperibile nei confronti dell’assicuratore del responsabile. Si legge, infatti, a pag. 3 della sentenza del primo giudice che “la previsione normativa di un’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore non preclude al danneggiato la proponibilità di azioni risarcitorie nei riguardi della compagnia di assicurazione del responsabile civile”.
Ne consegue, quindi, che non era sufficiente, per Ina Assitalia (oggi GENERALI ITALIA), riproporre, a norma dell’art. 346 cod. proc. civ., l’eccezione relativa al (supposto) divieto di “cumulo” delle due azioni, come si legge, invece, nell’ultimo capoverso di pag. 7 della sentenza oggi impugnata.
Opera, infatti, al riguardo, il principio secondo cui l’appello incidentale è necessario per ogni questione che risulti, comunque, “considerata dalla sentenza impugnata, la quale su di essa ha adottato una statuizione, cioè una motivazione che può essere articolata o con affermazioni espresse o con affermazioni enunciate in modo indiretto, le quali, però, rivelino in modo chiaro la sua valutazione di fondatezza o infondatezza” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, Rv. 644305-01).
Tanto già basta, dunque, per accogliere il primo motivo di ricorso, dovendosi, comunque, ribadire – in accoglimento pure della seconda censura, oggetto del motivo in esame, anche a fini nomofilattici – che, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, “il terzo trasportato può cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l’azione diretta prevista dall’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, sia l’azione generale di danno di cui all’art. 144 del medesimo D.Lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito” (Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 21021, Rv. 671934-01).
9.2. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.
10. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:
“qualora il giudice di prime cure, con statuizione espressa, rigetti l’eccezione preliminare del convenuto volta a far valere l’inammissibilità di una domanda risarcitoria, poi respinta nel merito, la parte appellata che intenda ribadire tale eccezione ha l’onere di proporre gravame incidentale”.
11. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 6 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2025.
