che:
1. Nel 2017, la (omissis) S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Camerino, la Regione Marche, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto nel (omissis), a causa di un animale selvatico che, improvvisamente, attraversava la strada.
La Regione Marche si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché contestando la fondatezza della domanda.
Il Giudice di Pace di Camerino, con la sentenza n. 194/2018, ritenendo la Regione Marche legittimata passiva nel giudizio, accoglieva la domanda risarcitoria.
2. Il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 28 del 12 gennaio 2021, premettendo l’applicabilità al caso in specie dell’art. 2043 c.c., ha accolto l’appello, ritenendo che l’appellata non avesse adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione la (omissis) S.r.l., sulla base di quattro motivi. Ha depositato memoria.
Resiste con controricorso illustrato da memoria la Regione Marche.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2052 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il Giudice di Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazione al caso di specie del titolo di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., pur prendendo atto del recente “revirement” della giurisprudenza di legittimità nella materia in esame.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell’art. 2052 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
In particolare, la censura, in violazione degli art. 115 c.p.c. e art. 2052 c.c., che il giudice del merito non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le prove fornite dalla ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta, in correlazione con il precedente motivo e sotto differente profilo di censura, l’omessa valutazione del fatto che la (omissis) s.r.l. avrebbe in realtà ampliamente fornito prova del diritto risarcitorio.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 84, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver il Tribunale ritenuto raggiunta la prova della responsabilità della regione Marche.
5. Il primo motivo è fondato.
E pur vero che si forma il giudicato interno sulla qualifica in termini di fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c. in mancanza della proposizione di appello incidentale sulla qualifica (Cass. 25280/2020), ma è necessario che sulla qualifica sia insorta controversia affinché sulla questione della qualifica medesima si possa formare il giudicato interno in mancanza dell’impugnazione incidentale (cfr. Cass. n. 6716 del 2018). Dalla sentenza del Giudice di Pace si evince che non vi è stata risoluzione di una controversia sulla questione della qualificazione, poiché il giudice si è limitato a ritenere la responsabilità del convenuto senza decidere se la fattispecie fosse sussumibile nell’art. 2043 o nell’art. 2052 c.c., per cui non si è formato il giudicato interno ed il giudice di appello poteva qualificare la domanda, a prescindere dalle disposizioni menzionate originariamente dall’attore, in base all’art. 2052.
Nella memoria della controricorrente si richiama Cass. n. 30294/2022 per dimostrare la tesi del giudicato interno, ma in tale precedente, diversamente dal presente caso, si dà atto che il giudice di primo grado aveva risolto la controversia sulla qualifica, escludendo quella ex art. 2052 e riconoscendo quella ex art. 2043, per cui, in mancanza di impugnazione sulla qualifica, si era effettivamente formato il giudicato interno. Contrariamente poi a quanto affermato dal giudice di appello, non è di ostacolo il fatto che l’attore abbia allegato esclusivamente la responsabilità extracontrattuale, posto che in tale responsabilità rientra come è noto anche l’art. 2052.
In mancanza di giudicato interno, la norma che trova applicazione è l’art. 2052, in base all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (da ultimo Cass. n. 34896/2022, ma si vedano anche Cass. 13848 del 2020, 8385/2020, 7969/2020, 12113/2020).
Il giudizio del giudice di appello è stato chiaramente svolto seguendo il paradigma dell’art. 2043 come si evince dal riferimento alla condotta colposa della convenuta, reputata insussistente. Quanto al profilo della condotta colposa della parte danneggiata, posto che fatto costitutivo della responsabilità ex art. 2052 e’, unitamente al danno, l’esistenza del nesso di causalità, l’efficienza eziologica della condotta del danneggiato è fatto impeditivo del nesso eziologico che in termini di onere della prova incombe sul danneggiante dimostrare, per cui ove il fatto rimanga ignoto come nel caso di specie (il giudice ha affermato che “non risulta la prova ecc.”) le conseguenze sfavorevoli del relativo mancato accertamento ricadono sul danneggiante e non, come ha invece valutato il giudice del merito, sul danneggiato.
5.1. Gli ulteriori tre motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa in relazione la sentenza impugnata, come in motivazione, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Macerata in diversa composizione.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2023
