2. Il testamento era stato pubblicato il successivo 17 dicembre dal notaio (omissis), che avrebbe di lì a poco formalizzato l’accettazione dell’eredità da parte di tutti gli eredi con atto pubblico nel quale venivano indicati, tra l’altro, gli estremi catastali dell’appartamento pervenuto alla (omissis) a titolo di legato.
3. L’immobile era stato acquistato dalla de cuius il primo gennaio del 2004 con rogito per notar (omissis), nel quale si dava espressamente atto che “l’intero fabbricato, di cui fa parte l’immobile alienato, è soggetto a vincolo di destinazione alberghiera”: vincolo per la cui gestione era stata costituita la società (omissis) Srl, della quale l’allora acquirente divenne socia in parte qua, senza che il notaio (omissis) ne facesse menzione nell’atto di accettazione dell’eredità da parte, tra gli altri, di (omissis).
4. All’esito di un’indagine della Guardia di Finanza svolta nel mese di marzo del 2009, era peraltro emersa l’inesistenza di qualsivoglia gestione turistico – alberghiera dell’immobile. Di qui, la revoca della licenza e l’instaurazione dapprima di un giudizio tributario, poi di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva, definito con sentenza che aveva disposto la confisca dell’immobile, provocando all’attrice un danno da lei stessa quantificato in oltre 400 mila Euro.
Il giudizio di merito
1. L’odierna ricorrente, premesso di aver conferito al notaio (omissis) l’incarico di esaminare il testamento della zia e di ricostruirne il patrimonio ereditario, lo convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della sua condotta professionale, a suo dire gravemente negligente.
2. Il notaio chiese e ottenne di chiamare in garanzia la propria assicurazione, entrambi i convenuti opponendosi poi alle richieste dell’attrice.
3. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 6.11.2016, rigettò la domanda, ritenendo che l’attrice non avesse fornito la prova dell’asserito conferimento di uno specifico incarico al notaio da ritenersi esteso oltre la pubblicazione del testamento, ed avente ad oggetto, in particolare, una consulenza circa l’opportunità o meno di rinunciare all’oggetto del legato. Per altro verso, il notaio (omissis) non si era, comunque, premurato di compiere le visure ipotecarie cui era tenuto per legge, onde poter comunicare alla cliente l’esistenza del vincolo.
4. La Corte di appello di Firenze, investita dell’impugnazione della signora (omissis), la rigettò con sentenza del 13.9.2022, ritenendo, nella sostanza, che la trascrizione degli acquisti mortis causa – caratterizzata dalla più limitata funzione di garantire soltanto la continuità delle trascrizioni – fosse priva della efficacia di natura dichiarativa tipica degli acquisti immobiliari, e ciò a più forte ragione in presenza di un legato, la cui efficacia, come è noto, si dispiega ipso iure al momento stesso dell’apertura della successione, salva la facoltà del beneficiario di rifiutarne l’acquisto.
Il ricorso per cassazione
1. Per la cassazione della sentenza della Corte fiorentina (omissis) ha presentato ricorso affidato a due motivi.
2. Resistono con controricorso il notaio (omissis) e la compagnia di assicurazioni (che deposita memoria).
3. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47. Comma 2 della legge n. 89 del 1913 come sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. n. 249 del 2006; la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1176 comma 2 e dell’art. 1375 c.c.
4. Con il secondo motivo, (omissis) si duole della violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con grave travisamento delle prove.
La decisione della Corte
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. In disparte i non marginali profili di inammissibilità di entrambi i motivi (non rientrando nell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. la censura di erronea ricognizione, da parte del giudice di merito, della fattispecie concreta sulla base delle emergenze probatorie, che è istituzionalmente sottratta al sindacato di legittimità), la loro infondatezza deriva dalla struttura stessa del ragionamento probatorio erroneamente invocato dalla ricorrente, volta che il Tribunale prima, la Corte di appello poi, hanno accertato, con motivazione non censurabile poiché del tutto esente da vizi logici, prima ancora che giuridici, che l’oggetto dell’incarico ricevuto dal notaio fosse circoscritto alla pubblicazione del testamento (attività ben diversa, quanto agli oneri consequenziali, dal rogito di un atto di trasferimento immobiliare tra vivi), e non ricomprendesse in alcun modo una consulenza circa l’opportunità, per la signora (omissis), di rinunciare al legato – onde l’assoluta irrilevanza dell’eventuale, successiva manifestazione di una sua volontà di rinuncia, peraltro meramente ipotetica, da esprimere in tal senso ex post.
3. Né risulta efficacemente censurata la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso qualsiasi vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale in ordine alla richiesta risarcitoria, domanda che si poneva in evidente relazione di dipendenza logica, prima ancora che giuridica, rispetto all’auspicata quanto impredicabile affermazione di responsabilità per omissione da parte del notaio.
4. La stessa motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui “parte attrice non ha assolto all’onere probatorio a suo carico omettendo non solo di produrre documentazione, ma anche di articolare prove orali in ordine al contenuto dell’incarico in concreto conferito al professionista”, riportata dal giudice di appello nella prima pagina – non numerata – della motivazione della sentenza impugnata, non risulta mai censurata in sede di giudizio di appello, e si pone in termini definitivamente ostativi all’accoglimento del ricorso.
5. L’ulteriore contestazione relativa al mancato trasferimento delle quote di proprietà della società (omissis) risulta, infine, del tutto inammissibile per patente novità, in quanto mai allegata nel corso del giudizio.
Il principio di diritto
Ai sensi dell’art. 384, I comma c.p.c., essendo stato il ricorso esaminato e deciso ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto che segue:
In tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto “ricevuto” dal notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, “sconveniente” dal legatario, che invocava erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l’assenza di uno specifico incarico conferitogli in tal senso).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024.
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2025.
