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Cassazione civile sez. III, 04/09/2024, n.23725

Massima

Il rigetto totale dell’opposizione conferisce esecutorietà definitiva al decreto d’ingiunzione, tuttavia, ciò che diventa definitivo non è il decreto, ma il comando derivante dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell’opposizione per cui fino a quando l’opposizione non viene espressamente revocata, l’unico titolo con efficacia esecutiva resta il decreto.

Supporto alla lettura

Opposizione decreto ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo (articolo 653 codice di procedura civile) è quella fase che viene avviata dal debitore ingiunto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e che deve essere proposta nel termine di quaranta giorni che decorrono dalla notifica stessa. Il termine è perentorio, ossia il debitore deve avviare la fase di opposizione entro questo termine, diversamente non può più farlo e quanto stabilito nel decreto ingiuntivo stesso diventa “incontrovertibile”.

Sul tema della Riforma Cartabia e dell’opposizione al decreto ingiuntivo nella disciplina della mediazione trattato nel nuovo articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, si ricorda che questa novità è entrata in vigore a partire dal 30 giugno 2023. Questa innovazione si è resa necessaria dopo una lunga querelle sorta sulla corretta individuazione della parte a cui spetta l’onere di avviare la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto la Riforma Cartabia all’interno dell’art. 5 bis chiarisce una questione di estrema importanza. Il nuovo art. 5 bis dispone nello specifico che, quando una delle azioni per le quali il precedente art. 5 prevede la mediazione come condizione di procedibilità, viene avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo, nel successivo procedimento di opposizione l’onere di avviare la mediazione è a carico del creditore, ossia del soggetto “che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.”

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTI DI CAUSA
1. ( omissis) Srl proponeva opposizione avverso l’atto di precetto con cui ( omissis), ( omissis) e (omissis) , nella qualità di cessionari dei crediti della ( omissis) Srl in liquidazione, avevano intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 13.059,86, oltre Euro 150,12 per spese, in forza della sentenza n. 326/2020 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 424/17 emesso dallo stesso Tribunale; deduceva che “mentre la sentenza veniva contestualmente notificata in forma esecutiva, nulla si diceva del decreto ingiuntivo opposto che veniva genericamente richiamato”, né si faceva menzione “del provvedimento che aveva disposto l’esecutività e dell’apposizione della formula”, come prescritto dal secondo comma dell’art. 654 cod. proc. civ.

Il Tribunale di Lamezia Terme, dopo avere qualificato la contestazione svolta quale opposizione agli atti esecutivi, ha respinto l’opposizione, osservando: “l’atto di precetto, contrariamente all’avverso assunto richiama, tra gli altri, l’indicazione del titolo esecutivo contestualmente notificato e della data di apposizione della formula esecutiva”; “all’omessa indicazione del titolo esecutivo non consegue la nullità del precetto “quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore” (Cass., sez. 3, sent. n. 25433 del 02/12/2014)”. Ha, quindi, ritenuto insussistente un “automatismo tra la mancata indicazione del titolo esecutivo, di apposizione della relativa formula o della data di notifica dello stesso, e la nullità del precetto in quanto, in tali circostanze, bisogna analizzare l’intero contenuto dell’atto al fine di individuare con esattezza quale è il titolo esecutivo per il quale si agisce e quale è la data della sua notifica”, così ritenendo non integrata, sulla base del tenore complessivo dell’atto, la carenza denunciata dall’opponente.

2. ( omissis) Srl propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo.

( omissis), ( omissis) e ( omissis), nella qualità di cessionari dei crediti della ( omissis) Srl in liquidazione, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc civ.

Il Collegio si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ( omissis) Srl proponeva opposizione avverso l’atto di precetto con cui ( omissis), ( omissis) e (omissis) , nella qualità di cessionari dei crediti della ( omissis) Srl in liquidazione, avevano intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 13.059,86, oltre Euro 150,12 per spese, in forza della sentenza n. 326/2020 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 424/17 emesso dallo stesso Tribunale; deduceva che “mentre la sentenza veniva contestualmente notificata in forma esecutiva, nulla si diceva del decreto ingiuntivo opposto che veniva genericamente richiamato”, né si faceva menzione “del provvedimento che aveva disposto l’esecutività e dell’apposizione della formula”, come prescritto dal secondo comma dell’art. 654 cod. proc. civ.

Il Tribunale di Lamezia Terme, dopo avere qualificato la contestazione svolta quale opposizione agli atti esecutivi, ha respinto l’opposizione, osservando: “l’atto di precetto, contrariamente all’avverso assunto richiama, tra gli altri, l’indicazione del titolo esecutivo contestualmente notificato e della data di apposizione della formula esecutiva”; “all’omessa indicazione del titolo esecutivo non consegue la nullità del precetto “quando l’esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore” (Cass., sez. 3, sent. n. 25433 del 02/12/2014)”. Ha, quindi, ritenuto insussistente un “automatismo tra la mancata indicazione del titolo esecutivo, di apposizione della relativa formula o della data di notifica dello stesso, e la nullità del precetto in quanto, in tali circostanze, bisogna analizzare l’intero contenuto dell’atto al fine di individuare con esattezza quale è il titolo esecutivo per il quale si agisce e quale è la data della sua notifica”, così ritenendo non integrata, sulla base del tenore complessivo dell’atto, la carenza denunciata dall’opponente.

2. ( omissis) Srl propone ricorso per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo.

( omissis), ( omissis) e ( omissis), nella qualità di cessionari dei crediti della ( omissis) Srl in liquidazione, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc civ.

Il Collegio si è riservato il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 654, secondo comma, cod. civ.

La ricorrente sostiene che il precedente (Cass. n. 25433/2014), richiamato dal Tribunale a supporto della decisione, è inconferente, essendo la fattispecie in esame sovrapponibile a quella decisa da Cass. n. 24226/19, e ribadisce che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che l’atto di precetto riporta soltanto il numero del decreto ingiuntivo, ma non fa menzione della indicazione del provvedimento che ha disposto l’esecutività e dell’apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo, requisiti questi non evincibili dal contesto dell’atto e, in ogni caso, non ricavabili aliunde.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Con specifico riferimento al precetto fondato su un titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, e quindi munito ex post dell’efficacia esecutiva di cui era privo, questa Corte, con orientamento consolidato, ha ormai chiarito che: a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); b) deve “fare menzione” del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); c) deve “fare menzione” dell’avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654, comma secondo, c.p.c.); d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480, comma secondo, c.p.c.); con la precisazione che “tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l’individuazione inequivoca dell’obbligazione di cui gli si chiede l’adempimento e del titolo che la sorregge” (in tal senso, Cass., sez. 3, n. 1539 del 16/05/1968; Cass., sez. 3, n. 843 del 15/03/1969; Cass., sez. 3, 11/11/1969, n. 3677; Cass., sez. 2, 20/06/1972, n. 1975; Cass., sez. 3, 23/10/2014, n. 22510; Cass., sez. 1, 28/02/2018, n. 4705; Cass., sez. 3, 30/09/2019, n. 24226; Cass., sez. 3, 28/01/2020, n. 1928).

2.2. Nel caso di specie, diversamente dagli arresti sopra richiamati, il decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione, definita con la sentenza n. 326/2020 del Tribunale di Lamezia Terme, che è stata notificata unitamente al precetto, ma la peculiarità della fattispecie non consente di discostarsi dall’orientamento sopra richiamato, in quanto il solo titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo.

Tanto in applicazione del principio per cui, qualora sia integralmente respinta l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua esecutività, il titolo fondante l’esecuzione non è quest’ultima, bensì, quanto a sorte capitale, accessori e spese da quello recati, il decreto stesso, la cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in forza della quale viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo, costituendo, invece, la sentenza titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., sez. 3, 27/08/2013, n. 19595; Cass., sez. 3, 29/12/2023, n. 36537).

Anche se in dottrina è stato sostenuto il contrario in ragione dell’effetto sostitutivo della sentenza, e dunque che il titolo esecutivo è costituito dalla decisione dell’opposizione, questa Corte, anche di recente, ha riaffermato il principio sopra riportato (Cass., sez. 3, 05/01/2023, n. 193; Cass., sez. 1, 26/08/2021, n. 23500; Cass., sez. 3, 10/02/2023, n. 4277), ribadendo che il rigetto integrale dell’opposizione è presupposto per il conferimento (o il consolidamento, nelle ipotesi contemplate dall’art. 642 cod. proc. civ.) di esecutorietà in via definitiva al decreto d’ingiunzione, fermo restando che a passare in giudicato non è il decreto, ma il comando ricavato dalla combinazione del decreto e della sentenza di rigetto dell’opposizione al medesimo: sicché, fino a quando “il giudizio di opposizione permanga senza espressa revoca di questo, l’unico titolo idoneo ad acquisire efficacia esecutiva resta il decreto” (così, testualmente, Cass., n. 19595/2013, cit.; nello stesso senso, Cass., sez. 3, 03/06/1978, n. 2795; Cass., sez. 1, 30/12/1968, n. 4082).

3. Il richiamo, contenuto nell’atto di precetto notificato alla ( omissis) Srl, alla sentenza contestualmente notificata, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di merito, non può dirsi, pertanto, sufficiente a soddisfare l’esigenza di individuazione del titolo, né idonea a superare la mancata menzione sia del provvedimento che ha disposto l’esecutività del decreto ingiuntivo, sia dell’apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo.

A rafforzare tale conclusione soccorre, d’altro canto, anche la considerazione che non può, in ogni caso, ritenersi possibile evincere i requisiti mancanti dalla indicazione della sentenza notificata unitamente al precetto e dalla data di apposizione della formula esecutiva sulla stessa sentenza, trattandosi di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l’opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante, come tale non consentita (si veda Cass., sez. 3, 30/09/2019, n. 24226, che, pronunciando in fattispecie in cui nell’atto di precetto difettava la menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutività, ha escluso che questa potesse, indirettamente, ricavarsi dalla indicazione di apposizione della formula esecutiva, sottolineando che le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo; in senso conforme, Cass., sez. 3, 08/05/2023, n. 12195).

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso Giudice, per nuovo esame.

Il Giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2024

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