…omissis…
Fatti di causa
Ga.Gi. ha agito in giudizio nei confronti di — Assicurazioni Spa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale, in qualità di terzo trasportato a bordo di un autoveicolo di proprietà di Bo.Gi.
La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Cropani, che ha condannato la compagnia convenuta al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di Euro 2.468,49, oltre accessori. Il Tribunale di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. Ricorre il Ga.Gi., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso — Assicurazioni Spa. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della norma di cui agli artt. 144, III° comma e 149 del Decreto Legislativo n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private), nonché degli artt. 102 e 354 c.p.c., in relazione all’art. 360, I° comma, nn. 3 e 4, c.p.c.”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare della norma di cui all’art. 7 della Legge 24.12.1969, n.990 (attuale art. 127 del D.Lgs. n.209/2005 – Codice delle assicurazioni private), nonché dell’art. 1901 cod. civ., in relazione all’articolo 360, I° comma, n.3 c.p.c.”.
Risulta decisiva ed assorbente la questione, rilevabile di ufficio e comunque oggetto del primo motivo del ricorso, del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.
Il Ga.Gi., terzo trasportato a bordo di un veicolo di proprietà di Bo.Gi. (che – secondo quanto emerge pacificamente dagli atti – non era entrato in collisione con nessun altro veicolo), ha agito in giudizio nei confronti della — Assicurazioni Spa, assicuratrice della responsabilità civile della Bo.Gi., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente che aveva avuto luogo, ai sensi degli artt. 141 e/o 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private: C.d.A.).
Orbene, in proposito, va data continuità all’indirizzo di questa Corte secondo il quale “in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore” (cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01), indirizzo di recente ribadito, sia con riguardo alle ipotesi di cui all’art. 141 che con riguardo alle ipotesi di cui all’art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all’azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l’incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l’incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022, Rv. 665903 – 01).
In tale ultima pronuncia, si è osservato che, con particolare riguardo all’azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore ai sensi dell’art. 141 C.d.A., questa stessa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021, Rv. 661834 – 01), pur avendo statuito che “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art. 141 del D.Lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, ma con l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l’art. 144 C.d.A., che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall’art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all’esimente del caso fortuito”, ha, comunque, espressamente chiarito, in motivazione, quanto segue: “3.2. L’ascrizione dell’ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all’art. 144 comporta, come è evidente, che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell’azione promossa ai sensi dell’art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l’art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l’art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all’art. 141 ed il detto litisconsorzio. Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo (l’altra essendo quella dell’accertamento della responsabilità, non rilevante nel caso dell’art. 141, che prescinde, come è ormai noto, dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro). Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto. L’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall’accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo. Coerente a tale conclusione è l’indirizzo di questa Corte, già a partire da Cass. 22 novembre 2016, n. 23706, la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’assicuratore. L’indirizzo si è poi consolidato con riferimento alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del medesimo decreto legislativo (Cass. 8 aprile 2020, n. 7755; 20 settembre 2017, n. 21896). Alle medesime conclusioni deve ora pervenirsi con riferimento all’art. 141″.
Comunque venga ricostruita, quindi, sul piano sistematico l’azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell’assicuratore del vettore, non è in discussione, secondo l’indirizzo di questa Corte (cui, quanto meno per tale aspetto processuale, va data piena continuità), la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato. Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.”; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01); né rilevando, in via immediata e diretta, che a tale nullità insanabile abbia potuto dare causa la stessa parte che ora la fa valere.
La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado. Ogni altra questione resta assorbita.
Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata è, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Giudice di Pace di Cropani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Giudice di Pace di Cropani, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
