Con sentenza 28 giugno 2023 n. 2150, la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da Fe.Ma. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva rigettato la domanda nei confronti della Scuola di Sci E Snowboard (omissis) per il risarcimento dei danni asseritamente subiti per un incidente sulla neve del 19 febbraio 2019. In particolare la Fe.Ma., sciatrice principiante, durante una lezione individuale di sci, mentre seguiva il maestro che la precedeva nella discesa lungo una pista “blu”, sarebbe stata investita da un’altra sciatrice (la domanda risarcitoria extracontrattuale nei cui confronti, originariamente promossa unitamente a quella contrattuale contro la Scuola Sci, era stata separata e riassunta presso altro ufficio giudiziario in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale dell’adito Tribunale), la quale, provenendo da monte, non le avrebbe dato la prescritta precedenza, colpendola all’altezza dell’anca destra, e così causandone la caduta e la conseguente rottura del collo del femore mediale destro.
La corte territoriale, esclusa l’ammissione dei mezzi di prova richiesti – reputando pacifica tra le parti la dinamica dell’infortunio -, ha rilevato che, sulla base della stessa prospettazione della Fe.Ma., il maestro di sci, al momento dell’incidente, si era posizionato a valle dell’allieva, deducendone che aveva tenuto una condotta corretta, dal momento che costituirebbe “un dato di comune esperienza che il maestro di sci debba posizionarsi sempre a valle dell’allievo”, per adempiere adeguatamente sia la funzione didattico-dimostrativa – affinché “l’allievo possa osservarne la tecnica e apprenderla, imitando e seguendo i movimenti del maestro” -, sia la funzione protettiva dell’allievo – controllando e scegliendo “la traiettoria migliore per l’allievo, verificando curva dopo curva ed a seconda delle capacità dell’allievo le qualità della neve e la presenza di altri sciatori” -Dunque, l’irreprensibilità della condotta tenuta dal maestro escludeva la responsabilità della Scuola, in quanto, essendosi egli correttamente posizionato a valle, non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’impatto con la sciatrice che proveniva da monte.
Ricorre la Fe.Ma., sulla base di due motivi; si difende con controricorso la Scuola di Sci E Snowboard (omissis); entrambe le parti hanno depositato memoria.
1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. “violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 1176, comma 2, 1218,1223,1227,1228 e 2697 c.c.”;
Si asserisce che la sentenza d’appello “estrapola atomisticamente dalla fattispecie ed esamina unicamente la condotta del maestro di sci in relazione alla sola posizione da questi tenuta durante la lezione impartita, anziché prendere in considerazione l’intero fascio degli obblighi di vigilanza, di garanzia e di protezione gravanti ex contractu sul maestro e sulla Scuola di Sci, in modo da proteggere l’incolumità dell’allieva, per di più principiante e agée, nell’intero corso della lezione individuale di sci, dal suo inizio alla sua conclusione, anche con riferimento alle condizioni esogene di svolgimento della lezione (difficoltà dell’allieva, cambi e particolare pendenza del tratto impegnato, condizioni dell’innevamento e affollamento della pista da parte di numerosi sciatori principianti senza padronanza degli sci, che incrociavano le loro traiettorie con quella dell’allieva, affidata alle cure del maestro)”. L’accertamento della corte territoriale verterebbe solo sul rilievo di correttezza della posizione assunta dal maestro di sci, per trarne il giudizio dell’esatto adempimento da parte della Scuola che se ne era avvalsa per l’esecuzione del contratto stipulato con l’allieva, senza valutare se fossero stati violati i complessivi obblighi di protezione gravanti sulla debitrice, la quale avrebbe avuto l’onere di dimostrare non soltanto “di aver tenuto una condotta conforme agli usi ed esente da colpa”, bensì, più specificamente, che “il fatto lesivo, integrante di per sé inadempimento alla principale delle obbligazioni di una Scuola di Sci (garantire l’incolumità degli allievi durante le lezioni impartite, specialmente quando siano lezioni individuali per allievi principianti), (era stato) dovuto a una causa non imputabile al debitore, ai sensi dell’art. 1218 c.c.”.
2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. a proposito del “diritto alla prova” quale componente essenziale del diritto di azione e di difesa, nonché rispetto ai fatti provati/non contestati, incidenti per la natura contrattuale della responsabilità e degli obblighi di protezione e vigilanza gravanti sul maestro e sulla Scuola di sci ex artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c.
Si contesta il giudizio di irrilevanza delle prove testimoniali espresso dalla Corte d’Appello sul presupposto del carattere incontroverso delle circostanze di fatto in cui si era verificato l’incidente, osservando che, piuttosto, i capitoli di prova – diretti a dimostrare il particolare affollamento della pista, la sua frequentazione da parte di sciatori principianti (dunque, incapaci di controllare le traiettorie nel momento in cui incrociavano altri sciatori) e l’allontanamento del maestro dall’allieva di circa 15 metri proprio nel punto più ripido della pista al momento in cui si era verificato l’incidente – concernevano circostanze rilevanti ai fini della esclusione della prova liberatoria spettante a controparte.
3. Risulta fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento, resta assorbito il secondo.
3.1 Invero, il consolidato orientamento di questa Suprema Corte insegna che dall’iscrizione di un allievo ad un corso di sci, individuale o collettivo, deriva un vincolo contrattuale che grava la relativa scuola dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche per evitare che egli procuri danno a sé stesso. Pertanto, qualora l’allievo subisca un danno per le lesioni riportate a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., onde il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno; è onere invece della scuola di sci dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni siano insorte da una sequenza causale ad essa non imputabile (Cass. sez. 3, 3/2/2011 n.2559; Cass. sez. 3, 17/2/2014 n.3612; Cass. sez. 3, 23/3/2017 n.7417, non massimata).
3.2. Nel caso in esame, essendo incontroversi il titolo del diritto di credito contrattuale spettante alla Fe.Ma. per essersi iscritta al fine delle lezioni individuali di sci e il danno derivatole dalle lesioni subìte a seguito dell’incidente, ella aveva altresì allegato l’inadempimento della scuola di sci. Essendo ciò insito nello stesso fatto lesivo (poiché, in ragione di tale fatto, non era stato evidentemente soddisfatto l’interesse creditorio dell’allieva – arg. ex art. 1174 c.c. – ad usufruire nella massima sicurezza possibile della prestazione didattica eseguita dalla scuola mediante il suo maestro), la corte territoriale, in applicazione del suddetto principio, avrebbe dovuto accertare non se la scuola avesse esattamente adempiuto la sua obbligazione, ma se l’inadempimento fosse stato o meno determinato dall’impossibilità di prestazione derivante da una causa alla scuola non imputabile.
In altri termini, a fronte dell’avvenuta dimostrazione del titolo del credito e del danno subito dal creditore, nonché dell’emersione del fatto stesso della oggettiva inesatta esecuzione della prestazione scolastica, la prova liberatoria che la scuola di sci era tenuta a fornire per sottrarsi al giudizio di responsabilità contrattuale poteva concernere unicamente il carattere non imputabile della causa che ciò aveva generato, ai sensi dell’art. 1218 c.c. l’error iuris in iudicando nel quale è incorsa la corte territoriale risiede, dunque, nell’essersi posta indebitamente il problema se la scuola avesse fornito la prova del proprio esatto adempimento (risolvendolo positivamente alla luce del rilievo di correttezza della condotta tenuta dal maestro di sci), anziché il diverso problema se essa avesse fornito la prova della causa non imputabile dell’inadempimento risultante già dalle lesioni subite dall’allieva.
3.3. Poiché, allora, la causa che aveva determinato l’oggettivo inadempimento (cioè l’inesatta esecuzione della prestazione scolastica in funzione del soddisfacimento dell’interesse dell’allieva/creditrice ad usufruire per quanto possibile incolume della lezione di sci) non era ignota bensì era ravvisabile nel fatto del terzo (un’altra sciatrice) che, provenendo da monte, aveva investito l’allieva durante la lezione, la scuola di sci avrebbe dovuto provare che tale impedimento non era prevedibile né evitabile con la diligenza da essa dovuta nell’esecuzione della propria prestazione, dimostrando, ad esempio, che il maestro, nell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allieva, avesse scelto per la lezione la pista meno affollata o, al momento, meno frequentata; che, avuto riguardo all’inesperienza e all’età dell’allieva, avesse individuato il luogo della lezione tenendo conto sia delle difficoltà della pista sia della sua eventuale frequentazione da parte di altri sciatori principianti non soggetti a protezione o controllo; che, infine, avuto riguardo al carattere personale della lezione, non si fosse mai troppo allontanato dall’allieva in modo da precludersi la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, specie nei punti più ripidi e in quelli in cui, per l’oggettiva difficoltà tecnica della pista, sarebbe stato ben prevedibile un maggiore assembramento o una minore capacità di controllo delle traiettorie da parte degli sciatori inesperti.
La Corte d’Appello, in sostanza, alla luce delle prove fornite dalla scuola di sci, cui incombeva appunto l’onere probatorio liberatorio, avrebbe dovuto accertare non se la condotta del maestro di sci fosse stata quella tecnicamente più corretta in funzione del raggiungimento dello scopo didattico perseguito, bensì se, in base a tale condotta, l’impedimento che aveva reso oggettivamente impossibile l’esatta esecuzione della prestazione – id est l’investimento dell’allieva da parte della sciatrice proveniente da monte – fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, escludendo solo ove fosse stata fornita detta prova liberatoria la responsabilità della scuola di sci per il danno patito dalla Fe.Ma.
4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, comunque in diversa composizione, la quale rinnoverà l’esame della domanda risarcitoria proposta da Fe.Ma. nei confronti della Scuola di Sci E Snowboard San Cassiano, conformandosi agli enunciati principi.
Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, ex art. 385, terzo comma, c.p.c.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano; dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di Fe.Ma., in esso riportati.
Così deciso in Roma il 7 luglio 2025.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2025.
