Il convenuto resistette, assumendo che il contratto definitivo non era stato concluso per non essersi realizzate le condizioni cui la stipulazione era subordinata.
Con sentenza n. 296/03 il tribunale di Chiavari condanno’ il (omissis) al pagamento di Euro 20.142,82, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali.
Entrambe le parti appellarono.
2.- Con sentenza n. 83 del 2005 la corte d’appello di Genova, in parziale riforma di quella di primo grado, ha escluso la rivalutazione monetaria dell’importo, confermando per il resto la decisione del tribunale.
3.- Ricorre per cassazione il (omissis), affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia Immobiliare, che propone anche ricorso incidentale fondato su tre motivi, due dei quali condizionati.
La corte d’appello aveva, inoltre, contraddittoriamente affermato, per un verso, che l’accordo era stato raggiunto con l’accettazione incondizionata da parte di (omissis) (il 13.7.1995) delle richieste del (omissis) e, per altro verso, che “pur non avendo avuto esito positivo la prima fase delle trattative intercorse tra le parti, puo’ certamente ritenersi che la conclusione dell’affare cui le parti sono successivamente pervenute non sia stato indipendente dall’intervento del mediatore”; in tal modo non consentendo di comprendere quando l’accordo fosse stato raggiunto: se l’11 luglio, o il 13 luglio, o al momento del successivo preliminare intercorse tra le parti e contenente la chiara condizione sospensiva del rilascio all’autorizzazione alla costruzione della piscina (condizione non verificatasi, come riconosciuto da un intervenuto lodo arbitrale).
Sicche’ – conclude il ricorrente (omissis) – se il preliminare non era divenuto efficace tra le parti, in ragione della non verificatasi condizione sospensiva, neppure era sorto il diritto del mediatore alla provvigione (ex art. 1757 c.c., comma 1).
3.- Il ricorso e’ infondato.
Premesso che il ricorrente non contesta che l’accettazione della proposta irrevocabile del (omissis) potesse integrare, sotto il profilo tipologico, un contratto preliminare, deve affermarsi che e’ irrilevante che le parti, in data successiva alla conclusione dell’accordo al quale sia stata ricollegata la corresponsione della provvigione al mediatore, abbiano poi autonomamente raggiunto un accordo diverso e sottoposto a condizione sospensiva, se il primo non sia sottoposto a condizione alcuna e sia qualificabile come “conclusione dell’affare” per gli effetti di cui all’art. 1754 c.c. E che nella specie lo fosse e’ stato dalla corte d’appello ritenuto sulla base della piena ed incondizionata accettazione da parte del promittente venditore, in data 13.7.1995, della proposta di acquisto del promittente acquirente. Non costituiva del resto condizione sospensiva il riferimento – nel senso sopra esposto – alle necessarie autorizzazioni amministrative, che attenevano esclusivamente all’esecuzione della prestazione di (omissis) s.r.l., ovviamente ricollegata alla possibilita’ che quanto richiesto dal (omissis) fosse legittimamente realizzabile.
Quanto alla dichiarazione di accettazione della promittente venditrice dell’11.7.1995 – anteriore a quella incondizionata del 13.7.1995 cui la corte di merito ha ricollegato gli effetti della conclusione del contratto una volta giunta a conoscenza del proponente (omissis) il 14.7.1995 – il ricorrente, non afferma di averne avuto conoscenza prima dell’altra, sicche’ non vengono prospettate circostanze idonee a ritenere che l’accettazione di (omissis) s.r.l. dell’11.7.1995, in quanto non del tutto conforme alla proposta del (omissis) del 9.7.1995, fosse qualificabile come nuova proposta, ex art. 1326 c.c., u.c..
Da ultimo, l’improprieta’ del riferimento della sentenza al non immediatamente positivo esito della prima fase delle “trattative” intercorse tra le parti (al terzo capoverso di pagina 10) non inficia l’impianto della motivazione: immediatamente prima (al primo capoverso della stessa pagina) e’ esplicitamente affermata l’irrilevanza del fatto che l’accordo fosse stato “rimesso in discussione tra le parti con la stipulazione di un nuovo compromesso” (evidentemente nuovo rispetto al primo, che vi era dunque stato) e che il successivo riferimento alle trattative concerne l’affermato nesso causale tra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare.
Va da ultimo rilevato, in relazione a quanto osservato dal ricorrente in memoria (a pagina 7, in fine) circa la fine di ogni rapporto fra il (omissis) e la (omissis) s.r.l. sancito da un lodo arbitrale, che in sentenza e’ ritenuto il contrario laddove si afferma che la domanda di risoluzione di un diverso compromesso del (omissis) era stata, invece, con lodo arbitrale respinta (pagina 9, seconda parte, della sentenza). E, sul punto, non sono offerti lumi in ricorso.
3.- Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia Immobiliare, entrambi espressamente condizionati.
Il non condizionato terzo motivo del ricorso incidentale e’ infondato.
Non si nega col ricorso incidentale che la societa’ mediatrice avesse richiesto in atto di citazione la rivalutazione della somma dovuta a titolo di provvigione. Non era stata dunque domandata una somma di denaro, “oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria”, come si deve nei debiti di valuta ex art. 1224 c.c. se si intenda essere indennizzati del maggior danno da svalutazione monetaria rispetto a quello gia’ coperto dagli interessi legali, ma si era formulata una domanda che implicitamente, ed erroneamente, assumeva che il debito fosse di valore.
E’ pertanto del tutto congrua e non integra la dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1224 la risposta della corte d’appello nel senso che, vertendosi invece in ipotesi di debito di valuta, la rivalutazione non era dovuta.
4.- Le spese seguono la soccombenza del V., da ritenersi prevalente.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010