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Cassazione civile sez. III, 02/11/2010, n. 22273

Massima

In tema di mediazione immobiliare, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si conclude l’affare con l’incontro tra la proposta di acquisto e l’accettazione incondizionata, e non è influenzato da accordi successivi tra le parti, anche se questi sono sottoposti a condizioni sospensive.

Supporto alla lettura

MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Si tratta di una pratica professionale che coinvolge un mediatore qualificato con il compito di facilitare la compravendita di beni immobiliari. Questo servizio è volto a semplificare il processo di vendita, dalla ricerca di acquirenti interessati alla conclusione del contratto, assicurando che entrambe le parti siano soddisfatte dell’accordo.

La mediazione immobiliare si articola in diverse fasi:

  1. contatto iniziale: viene stabilito il primo contatto tra il mediatore e il cliente;
  2. valutazione: il professionista valuta l’immobile da vendere o da acquistare;
  3. promozione: segue la fase di promozione dell’immobile attraverso varie strategie;
  4. proposta di acquisto: in caso di interesse, l’acquirente presenta una proposta;
  5. trattativa: si negozia il prezzo e le condizioni di vendita;
  6. preliminare di vendita: redatto il contratto preliminare, o compromesso;
  7. atto finale: si conclude con la firma dell’atto di vendita.

Il contratto di mediazione immobiliare è un contratto scritto che formalizza l’incarico al mediatore di collegare le parti per la vendita o l’acquisto di un immobile. È necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi del mediatore, e per stabilire l’ammontare della provvigione a seguito della conclusione dell’affare.

Le clausole nel contratto di mediazione immobiliare devono precisare i termini dell’incarico, inclusi la durata del mandato e le modalità di recesso. La durata della mediazione è solitamente definita nel contratto e varia a seconda della specificità dell’incarico, mentre il diritto alla provvigione nasce al momento della conclusione dell’accordo, indipendentemente dall’effettiva stipula dell’atto di compravendita.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel 1996 l’Agenzia Immobiliare (omissis) s.r.l. convenne in giudizio (omissis) chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 39.000.000, “oltre rivalutazione ed interessi”, che affermo’ dovutale quale provvigione mediatoria in relazione alla conclusione di un preliminare di compravendita di un immobile che, grazie al suo intervento, il 9.7.1995 il convenuto aveva proposto di acquistare dalla venditrice (omissis) s.r.l, che aveva accettato la proposta con missiva raccomandata del 13.7.1995, ricevuta dal (omissis) il giorno successivo.

Il convenuto resistette, assumendo che il contratto definitivo non era stato concluso per non essersi realizzate le condizioni cui la stipulazione era subordinata.

Con sentenza n. 296/03 il tribunale di Chiavari condanno’ il (omissis) al pagamento di Euro 20.142,82, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali.

Entrambe le parti appellarono.

2.- Con sentenza n. 83 del 2005 la corte d’appello di Genova, in parziale riforma di quella di primo grado, ha escluso la rivalutazione monetaria dell’importo, confermando per il resto la decisione del tribunale.

3.- Ricorre per cassazione il (omissis), affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia Immobiliare, che propone anche ricorso incidentale fondato su tre motivi, due dei quali condizionati.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.2.- Il ricorrente principale su duole, deducendo violazione a falsa applicazione degli artt. 1326 e 1755 c.c. nonche’ ogni tipo di vizio della motivazione (al contempo indicata come omessa, insufficiente e contraddittoria) su un punto decisivo, che la corte d’appello abbia dato rilievo alla sola lettera di accettazione spedita da (omissis) s.r.l. al promettente acquirente (omissis) il 13.7.1995, senza considerare che, in calce alla proposta di acquisto del (omissis), il legale rappresentante di (omissis) s.r.l. aveva, l’11 luglio precedente, scritto testualmente “va bene nello spirito, ma da definire meglio al momento del compromesso. Non v’era stata, dunque, uniformita’ tra proposta ed accettazione ed il contratto non s’era concluso. D’altronde, non potevano essere elisi gli effetti della dichiarazione di (omissis) dell’11.7.1995, neppure espressamente revocata nella successiva dichiarazione del 13 luglio; e, comunque, in tale seconda dichiarazione si faceva riferimento alla variante della piscina (come richiesta dal (omissis)) ed all’accesso pedonale all’immobile, con riserva di portare a conoscenza del (omissis) le decisioni degli organi comunali competenti e di trovare le soluzioni piu’ soddisfacenti se quelle decisioni non avessero contenuto prescrizioni imperative.

La corte d’appello aveva, inoltre, contraddittoriamente affermato, per un verso, che l’accordo era stato raggiunto con l’accettazione incondizionata da parte di (omissis) (il 13.7.1995) delle richieste del (omissis) e, per altro verso, che “pur non avendo avuto esito positivo la prima fase delle trattative intercorse tra le parti, puo’ certamente ritenersi che la conclusione dell’affare cui le parti sono successivamente pervenute non sia stato indipendente dall’intervento del mediatore”; in tal modo non consentendo di comprendere quando l’accordo fosse stato raggiunto: se l’11 luglio, o il 13 luglio, o al momento del successivo preliminare intercorse tra le parti e contenente la chiara condizione sospensiva del rilascio all’autorizzazione alla costruzione della piscina (condizione non verificatasi, come riconosciuto da un intervenuto lodo arbitrale).

Sicche’ – conclude il ricorrente (omissis) – se il preliminare non era divenuto efficace tra le parti, in ragione della non verificatasi condizione sospensiva, neppure era sorto il diritto del mediatore alla provvigione (ex art. 1757 c.c., comma 1).

3.- Il ricorso e’ infondato.

Premesso che il ricorrente non contesta che l’accettazione della proposta irrevocabile del (omissis) potesse integrare, sotto il profilo tipologico, un contratto preliminare, deve affermarsi che e’ irrilevante che le parti, in data successiva alla conclusione dell’accordo al quale sia stata ricollegata la corresponsione della provvigione al mediatore, abbiano poi autonomamente raggiunto un accordo diverso e sottoposto a condizione sospensiva, se il primo non sia sottoposto a condizione alcuna e sia qualificabile come “conclusione dell’affare” per gli effetti di cui all’art. 1754 c.c. E che nella specie lo fosse e’ stato dalla corte d’appello ritenuto sulla base della piena ed incondizionata accettazione da parte del promittente venditore, in data 13.7.1995, della proposta di acquisto del promittente acquirente. Non costituiva del resto condizione sospensiva il riferimento – nel senso sopra esposto – alle necessarie autorizzazioni amministrative, che attenevano esclusivamente all’esecuzione della prestazione di (omissis) s.r.l., ovviamente ricollegata alla possibilita’ che quanto richiesto dal (omissis) fosse legittimamente realizzabile.

Quanto alla dichiarazione di accettazione della promittente venditrice dell’11.7.1995 – anteriore a quella incondizionata del 13.7.1995 cui la corte di merito ha ricollegato gli effetti della conclusione del contratto una volta giunta a conoscenza del proponente (omissis) il 14.7.1995 – il ricorrente, non afferma di averne avuto conoscenza prima dell’altra, sicche’ non vengono prospettate circostanze idonee a ritenere che l’accettazione di (omissis) s.r.l. dell’11.7.1995, in quanto non del tutto conforme alla proposta del (omissis) del 9.7.1995, fosse qualificabile come nuova proposta, ex art. 1326 c.c., u.c..

Da ultimo, l’improprieta’ del riferimento della sentenza al non immediatamente positivo esito della prima fase delle “trattative” intercorse tra le parti (al terzo capoverso di pagina 10) non inficia l’impianto della motivazione: immediatamente prima (al primo capoverso della stessa pagina) e’ esplicitamente affermata l’irrilevanza del fatto che l’accordo fosse stato “rimesso in discussione tra le parti con la stipulazione di un nuovo compromesso” (evidentemente nuovo rispetto al primo, che vi era dunque stato) e che il successivo riferimento alle trattative concerne l’affermato nesso causale tra l’opera del mediatore e la conclusione dell’affare.

Va da ultimo rilevato, in relazione a quanto osservato dal ricorrente in memoria (a pagina 7, in fine) circa la fine di ogni rapporto fra il (omissis) e la (omissis) s.r.l. sancito da un lodo arbitrale, che in sentenza e’ ritenuto il contrario laddove si afferma che la domanda di risoluzione di un diverso compromesso del (omissis) era stata, invece, con lodo arbitrale respinta (pagina 9, seconda parte, della sentenza). E, sul punto, non sono offerti lumi in ricorso.

3.- Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento dei primi due motivi del ricorso incidentale dell’Agenzia Immobiliare, entrambi espressamente condizionati.

Il non condizionato terzo motivo del ricorso incidentale e’ infondato.

Non si nega col ricorso incidentale che la societa’ mediatrice avesse richiesto in atto di citazione la rivalutazione della somma dovuta a titolo di provvigione. Non era stata dunque domandata una somma di denaro, “oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria”, come si deve nei debiti di valuta ex art. 1224 c.c. se si intenda essere indennizzati del maggior danno da svalutazione monetaria rispetto a quello gia’ coperto dagli interessi legali, ma si era formulata una domanda che implicitamente, ed erroneamente, assumeva che il debito fosse di valore.

E’ pertanto del tutto congrua e non integra la dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1224 la risposta della corte d’appello nel senso che, vertendosi invece in ipotesi di debito di valuta, la rivalutazione non era dovuta.

4.- Le spese seguono la soccombenza del V., da ritenersi prevalente.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il terzo e condanna il ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2010

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