Fatto
RILEVATO CHE:
Nel giugno del 2020, (omissis) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Taranto, la società (omissis) Srl affinché, accertata la risoluzione per inadempimento della convenuta di un contratto di noleggio di autovettura concluso tra le parti, fosse pronunciata condanna della società alla restituzione di alcuni importi ad essa corrisposti a titolo di canoni di locazione e fosse altresì dichiarata l’insussistenza di taluni crediti risarcitori e di rimborso vantati dalla medesima società;
il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione d’incompetenza per territorio opposta dalla convenuta in relazione al foro convenzionale esclusivo previsto dall’art. 23 delle condizioni generali del contratto con riferimento alle controversie attinenti all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, con sentenza del 30 marzo 2022 dichiarò la propria incompetenza in favore del foro della Capitale;
riassunto il giudizio e disposto il rinvio della prima udienza su richiesta di una delle parti per impedimento del difensore, all’esito della stessa, il Tribunale di Roma, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza comunicata alle parti il 12 dicembre 2022, ha richiesto d’ufficio, ex artt. 45 e 47 cod. proc. civ., regolamento di competenza;
ha osservato infatti che la menzionata clausola derogatoria della competenza doveva intendersi nulla, in quanto vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206 del 2005, con conseguente radicamento della competenza nel Tribunale di Taranto, nel cui circondario si trova il Comune di residenza dell’attrice;
ha in tal senso evidenziato che non risultavano dagli atti di causa elementi idonei a superare la presunzione di vessatorietà della suindicata clausola, ex art. 34 D.Lgs. n. 206 del 2005, o che l’attrice avesse sottoscritto il contratto quale professionista, ovverosia al fine di soddisfare la propria attività imprenditoriale, non essendo all’uopo rilevante il richiamo alla sua partita IVA contenuto nel documento, di talché trovava applicazione il c.d. foro del consumatore;
la trattazione è stata fissata per la odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.;
tutte le parti hanno depositato scritti difensivi;
il P.M. ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento di competenza d’ufficio e la conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Taranto;
le parti hanno depositato memorie;
Diritto
CONSIDERATO CHE:
l’istanza di regolamento d’ufficio è inammissibile in quanto tardivamente proposta al di là del termine fissato dall’art. 38 cod. proc. civ.;
questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare, e va qui ribadito, che il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (così Cass. n. 27731 del 29/10/2019, Rv. 655646 – 01, che, in applicazione di detto principio, ha ritenuto intempestivo il regolamento di competenza sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione, perché successiva ad altra di mero rinvio operata con “salvezza dei diritti di prima udienza”);
nel caso di specie, a seguito della riassunzione, la prima udienza di trattazione ebbe luogo il 22 novembre 2022;
in relazione ad essa, in data 18 novembre 2022, l’Avv. (omissis) depositò istanza di rinvio adducendo proprio impedimento a comparire ed anche a nominare un sostituto;
all’udienza, comparve un sostituto, che richiamò l’istanza;
il difensore di controparte non si oppose al rinvio, ma ribadì l’istanza ex 186-ter c.p.c. formulata già nell’atto di riassunzione ed il giudice, “dato atto, rinviò la causa per i medesimi incombenti, all’udienza del 1 dicembre 2022, ore 9.45”;
tanto fece, però, senza spiegare se il rinvio veniva concesso in adesione all’istanza del difensore della parte convenuta in riassunzione e senza esercitare, sebbene riservandosi di motivare all’esito della successiva udienza, il potere di conflitto;
in tale situazione il potere di sollevare conflitto di competenza deve ritenersi consumato, non essendo nel dominio del giudice di procrastinarne l’esercizio;
ad evitare il maturare di tale preclusione il giudice – tenuto conto che la richiesta di rinvio era stata ridimensionata dalla comparizione di un sostituto – avrebbe potuto e dovuto almeno riservarsi espressamente l’esercizio del potere di cui all’art. 45 c.p.c., cosa che non ha fatto;
il dire “per i medesimi incombenti”, sottintendendo l’idea che si dovessero svolgere le attività indicate dall’art. 183 c.p.c. ed essendo l’esercizio del potere ex art. 45 affidato ad una iniziativa del giudice, esprimeva piuttosto l’idea che non vi fosse da elevare conflitto ed escludeva pure una riserva implicita;
va considerato che l’istituto della riserva del provvedere può essere funzionale sia soltanto all’esigenza del giudice di motivare la decisione che abbia già immaginato di adottare su una questione, sia all’esigenza stessa di decidere su di essa e, dunque, di adottarla o meno e solo nel primo caso di gradatamente motivare: tanto evidenzia che, attesa, per così dire, l’oggettiva ambiguità della riserva, allorquando il giudice vi ricorra e, dunque, si riservi una decisione su questioni che, come l’elevazione del conflitto, erano anche decidibili in udienza, il trasferimento alla fase di riserva del decidere del giudice che avrebbe potuto manifestarsi nell’udienza, richiede che il potere di decidere sulla questione che avrebbe dovuto rilevarsi e decidere in udienza, nella specie quella ex art. 183 c.p.c., debba essere oggetto di riserva espressa, perché solo così è garantita la conservazione del potere, altrimenti risolvendosi la riserva in un modo per procrastinare l’operare della preclusione del potere contro la chiara volontà del legislatore;
peraltro, alla successiva udienza le parti proposero una serie di istanze e nemmeno nella riserva assunta in questa sede il giudice ne manifestò il riferimento al potere di conflitto;
il regolamento di competenza d’ufficio deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
non deve provvedersi sulle spese (Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018; n. 7596 del 2011; n. 17811 del 2012);
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024.
