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Cassazione civile sez. II, 31/07/2024, n.21557

Massima

In materia di violazioni ambientali, non è ammissibile l’opposizione diretta avverso il verbale di accertamento, in quanto tale opposizione può essere proponibile solo contro l’eventuale ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente autorità.

Supporto alla lettura

AMBIENTE

La protezione dell’ambiente è uno dei parametri contemplati nella Costituzione. Così negli artt. 9, 41 e 117 Cost., tra i diritti fondamentali, così nella prima parte dell’art. 9, che contempla anche l’ambiente tra i beni protetti. L’elevata protezione giuridica dell’ambiente è perciò anche un parametro della futura legislazione.

Nella specifica definizione giuridica, la tutela dell’ambiente incarna la necessità di salvaguardia dei diritti dei singoli e della collettività.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19 marzo 2014 (omissis) proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Bergamo, avverso il verbale di contestazione n. (omissis) elevato dal Polstrada di B il precedente 19 febbraio 2014 in ordine all’accertamento della violazione prevista dall’art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, consistita nell’aver effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità superiore ai 30 kg senza essere munito del prescritto formulario identificativo.

La domanda di annullamento del citato verbale era stata formulata sul presupposto che gli agenti accertatori avevano constatato la suddetta violazione senza avere pesato il materiale per cui si sarebbe dovuto escludere che esso avesse un peso superiore ai 30 kg, oltre il cui limite era obbligatoria la redazione del suddetto formulario.

L’adito Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per materia, dovendosi considerare la stessa appartenente al Tribunale trattandosi di opposizione concernente una violazione in tema di tutela dell’ambiente e dell’inquinamento.

Riassunta la causa avanti al Tribunale di Bergamo, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bergamo eccepivano l’inammissibilità dell’originario ricorso, non vertendosi in una ipotesi di violazione al codice della strada (ragion per cui non era proponibile l’opposizione diretta al verbale in questione riguardante altro tipo di illecito amministrativo), deducevano che l’Ente a cui favore pagare la sanzione era la Provincia e che il giudizio era stato introdotto con rito errato e, comunque, nei confronti della P.A non legittimata passivamente.

2. Con sentenza del 6 aprile 2016 il Tribunale di Bergamo, previa rilevazione della sussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, annullava l’opposto verbale di accertamento evidenziando che, ai sensi dell’art. 262, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata dalla competente Provincia.

3. Decidendo sull’appello formulato dal Ministero dell’Interno e nella costituzione dell’appellato, che resisteva, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 1206/2017 (pubblicata il 18 agosto 2017), rigettava il gravame e compensava le spese del grado, condividendo pienamente il percorso motivazionale adottato con la sentenza di primo grado conducente all’annullamento dell’impugnato verbale di accertamento (da qualificarsi tale e non come atto procedimentale).

4. Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero dell’Interno.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 22 della legge n. 689/1981 e dell’art. 112 c.p.c.

In particolare, il ricorrente deduce che il (omissis)– con l’originario atto di opposizione – si era limitato a contestare la sussistenza della violazione ascrittagli, nel mentre esso Ministero aveva eccepito l’inammissibilità dell’opposizione stessa poiché rivolta contro un verbale della Polstrada mediante la quale il ricorrente aveva, per l’appunto, incentrato la sua domanda prospettando la mancata configurazione dell’infrazione addebitatagli e ricondotta all’art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, senza, però, rendersi conto che l’opposizione avrebbe potuto essere ammissibilmente proposta – ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 – solo avverso la conseguente ordinanza-ingiunzione (la cui emissione, da parte della competente Provincia, sarebbe stata emessa solo in difetto dell’esercizio, da parte del (omissis), della facoltà del pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero di 1/3 di quella massima prevista dall’art. 258, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006).

2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente ha lamentato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 285/1992, degli artt. 13,14,18 e 22 della legge n. 689/1981, nonché degli artt. 193, comma 1, e 262, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, prospettando l’illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il verbale di accertamento integrasse un vero e proprio provvedimento sanzionatorio e non, invece, un verbale di accertamento della suddetta violazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale, perciò, non avrebbe potuto essere autonomamente e direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (poiché sarebbe stata opponibile in tale sede solo l’eventuale successiva ordinanza-ingiunzione, da emanarsi per il caso di mancato esercizio, da parte del contravventore, della facoltà concessagli dall’art. 14 della legge n. 689/1981).

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello e conformemente a quanto denunciato dal Ministero ricorrente, nel caso di specie non ci si trovava in presenza di un verbale di accertamento per violazione al codice della strada (per il quale è prevista – in via eccezionale – la diretta impugnabilità in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011), bensì di un verbale di accertamento per una diversa violazione, attinente ad altra materia, ricondotta all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (sanzionata ai sensi dell’art. 258, comma 4, del medesimo D.Lgs.), con riferimento alla quale – avuto riguardo alla norma generale di cui all’art. 6 del citato D.Lgs. n. 150/2011, in combinato disposto con l’art. 262 del menzionato D.Lgs. n. 152/2006 – sarebbe stata ammissibile solo l’opposizione avverso la conseguente ordinanza-ingiunzione, per l’eventualità in cui il trasgressore non si fosse avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta (di cui era stato dato avviso al contravventore nel contenuto del verbale elevato nei suoi confronti) contemplata dal suddetto art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (ovvero nell’ammontare di 1/3 del massimo edittale), adempimento che, se eseguito, avrebbe comportato l’estinzione della violazione (come sancito, in via generale, dall’art. 16 della legge n. 689/1981).

Pertanto, la Corte di appello è incorsa nelle denunciate violazioni di diritto poiché l’opposizione avverso il verbale di accertamento proposta dal (omissis) avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Da ciò consegue la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, vertendosi in una delle ipotesi previste dall’art. 382, comma 3, c.p.c. e, precisamente, in quella in cui la causa di opposizione non poteva essere proposta (essendo, come detto, inammissibile l’opposizione diretta avverso il verbale di accertamento relativo alla contestata violazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006).

Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di merito, mentre le spese del presente giudizio di legittimità vanno regolate in base al principio generale della soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa integralmente le spese dei due gradi di merito e condanna l’intimato Tr.Sa. al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 21 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2024.

Allegati

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