FATTI DI CAUSA
1. La sentenza n. 91/2022 depositata il 20-1-2022 del Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da (omissis) alla sentenza n. 3427/2014 del giudice di pace di Nocera Inferiore, condannando l’appellante (omissis) alla rifusione a favore dell’appellato (omissis) delle spese di lite del grado. La sentenza del giudice di pace aveva rigettato la domanda
di (omissis) volta a ottenere da (omissis) il pagamento dell’importo di Euro 1.023,00 con interessi legali e il risarcimento dei danni per la lesione all’onore.
La sentenza ha considerato che in data 6-10-2014 l’avv. (omissis) per l’appellante aveva ottenuto il rilascio di copia della sentenza n. 3427/2014 e aveva notificato l’atto di appello il 13-2-2015; ha dichiarato che risultava decorso il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., che decorreva dal momento dell’estrazione di copia della sentenza. Ha dichiarato che con
l’estrazione di copia autentica della sentenza la forma di conoscenza era acquisita in via formale, in quanto trovava origine in due attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento a iniziativa della parte interessata e la consegna a opera del cancelliere; ha dichiarato che tale attività costituiva forma equipollente della comunicazione di cancelleria, richiamando Cass. 24418/2008 e Cass. 9421/2012. Ha dichiarato che, avendo avuto la parte conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non poteva applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma si applicava il termine breve di trenta giorni che decorreva dal 6-10-2014 ed era spirato al momento di proposizione dell’appello.
2. Avverso la sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.
(omissis), al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec al difensore avv. (omissis) all’indirizzo (omissis) con consegna del messaggio il 20-7-2022, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e all’esito della camera di consiglio del 5-3-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo, rubricato “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 325, 326, 327, 285, 133, 136 e 58 c.p.c., nonché all’art. 45 disp. att. c.p.c.), la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia fatto decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. dalla data di estrazione e consegna della copia autentica della sentenza da impugnare da parte del cancelliere. Rileva come il termine lungo semestrale per l’impugnazione decorra dalla pubblicazione della sentenza e il termine breve di trenta giorni solo dalla notificazione e non dall’estrazione di copia della sentenza.
2. Il ricorso è fondato.
E’ acquisito il principio secondo il quale il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass. Sez. 2 10-6-2008 n. 15359 Rv. 603864-01, che ha escluso che il termine breve per l’appello decorra dal giorno in cui è stata richiesta la copia della sentenza da appellare; nello stesso senso Cass. Sez. 3 17-12-2004 n. 23501 Rv. 578715-01, che pure ha escluso che il termine breve possa decorrere dal momento in cui il notificante aveva ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo il rilascio di copia autentica della sentenza impugnata, e Cass. Sez. 2 14-6-2018 n. 15626 Rv. 649179-01, che ha escluso che il termine breve possa decorrere dalla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari). Come si legge in Cass. 15359/2008, sebbene l’interesse dell’ordinamento nello stabilire il termine lungo per l’impugnazione non sia quello di garantire alle parti un adeguato spatium deliberandi ma quello di regolare temporalmente il regime di stabilità delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina dell’art. 327 cod. proc. civ. deriva il diritto delle parti di giovarsi dell’intero arco temporale per accettare il giudicato o proporre impugnazione; a tale ultimo fine è necessario l’accesso al testo integrale della sentenza mediante la richiesta e il rilascio della relativa copia, così che, dove si ritenesse che da tale richiesta e rilascio, ricompresi nell’ambito di una attività conoscitiva interna svolta dalla parte, possa decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. anche in difetto dell’attività acceleratoria e sollecitatoria prevista con tali finalità dall’art. 326 cod. proc. civ., si finirebbe per ledere il diritto derivante dall’art. 327 cod. proc. civ. Non enunciano principi di segno diverso i precedenti richiamati dalla sentenza impugnata, Cass. 24418/2008 e Cass. 9421/2012, in quanto relativi alle forme equipollenti delle comunicazioni di cancelleria: nella fattispecie non si pone questione della forma della comunicazione di cancelleria, ma di individuazione del momento da cui decorre il termine per l’impugnazione, che non può decorrere dalla comunicazione della cancelleria o da qualsiasi attività alla stessa equipollente, se non sia espressamente prevista tale decorrenza.
3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, disponendo il rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato perché provveda all’esame dell’appello di Chiara Giancone erroneamente dichiarato tardivo.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co.3 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione il 5-3-2024.
