RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
G.G., quale proprietario di un immobile sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Scicli M.M.P. deducendo che la stessa, proprietaria di un immobile confinante, aveva realizzato una scala esterna a più rampe in violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalle norme urbanistiche locali, esercitando in tal modo anche un’illegittima servitù di veduta.
Chiedeva pertanto che fosse condannata all’immediata riduzione in pristino.
Riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Modica, il giudice adito ordinava la demolizione della scala in quanto illegittima, e tale sentenza era poi confermata dalla Corte d’Appello di Catania.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23628/2006 rigettava il ricorso della M. evidenziando che la parte aveva impugnato solo una delle due rationes decidendi che sorreggevano la sentenza gravata, mentre, quanto alla dedotta violazione del litisconsorzio necessario, per non essere stato evocato in giudizio anche R.G., altro comproprietario della scala, riteneva che la censura era del pari inammissibile in quanto implicava accertamenti in fatto preclusi in sede di legittimità.
A questo punto il G. e Ca.Gi. intraprendevano un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Modica, convenendo in causa R.G. al fine di ottenere anche nei suoi confronti l’ordine di riduzione in pristino.
Mentre il Tribunale di Modica accoglieva la domanda attorea, disattendendo la riconvenzionale di usucapione proposta dal R., la Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 490 del 7 gennaio 2014 accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione, disattendendo pertanto la domanda attorea.
