…omissis…
Rilevato
1. Il Consorzio — (il “Consorzio”), titolare di licenza noleggio con conducente (“NCC”) rilasciata dal Comune di Guardiagrele per il veicolo tg. —, aveva fatto richiesta di accesso via PEC, per l’anno 2016, alla ZTL e alle corsie preferenziali di Roma Capitale per il predetto autoveicolo.
2. Con ricorso in appello innanzi al Tribunale di Roma, il Consorzio impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 30747/2017 di rigetto dell’opposizione a n. 10 verbali di infrazione al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, CdS) elevati nell’agosto 2016, lamentando l’omessa valutazione della titolarità del permesso NCC, l’errata valutazione della richiesta di accesso indirizzata al Comune di Roma, nonché l’errata interpretazione della legge 27 dicembre 2017, n. 19, che aveva ulteriormente prorogato la sospensione dell’art. 7 – bis D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 con efficacia retroattiva, e dell’art. 5 – bis legge 15 gennaio1992, n. 21.
3. Il Tribunale di Roma, confermando la decisione del giudice di prime cure, rigettava l’appello con sentenza n. 13746/2019, negando l’efficacia retroattiva della legge n. 19/2017, ritenendo pertanto vigente e non sospesa la normativa di regolamentazione dell’accesso nel territorio di altri Comuni per lo svolgimento del servizio NCC mediante preventiva comunicazione, contenente altresì autocertificazione riguardo l’osservanza e la titolarità dei requisiti di legge relativi al servizio di trasporto. Condannava, pertanto, il Consorzio al pagamento delle spese di lite a favore di Roma Capitale nella somma complessiva di Euro 500,00 per le varie fasi processuali, oltre ad accessori come per legge.
4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Consorzio —, affidandolo a due motivi, e illustrandolo con memoria in prossimità dell’adunanza.
Restava intimato il Comune di Roma Capitale.
Considerato
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 9, comma 3 – bis, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente l’errata interpretazione della legge menzionata con la quale il legislatore ha voluto interpretare, con effetto retroattivo, le norme contenenti precedenti proroghe riguardanti la sospensione dell’obbligo di preventiva comunicazione di accesso alla ZTL e corsie preferenziali di Comuni diversi da quello che ha rilasciato regolare licenza. Nella prospettazione del ricorrente, dal complesso quadro normativo deriverebbe che, nel caso di specie, non potevano essere applicati gli artt. 3, 8, 11 né in particolar modo l’art. 5 – bis della legge n. 21 del 1992, che impone l’obbligo di preventiva comunicazione di accesso.
1.1. Il motivo è fondato, per quanto di ragione. Secondo la recente ricostruzione delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 17541 del 20.06.2023; v. anche: Cass. Sez. 2, n. 20278 del 14.07.2023) la normativa introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14) ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) prevista dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 rendendo più stringenti i vincoli territoriali ed aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione. In particolare, per quel che qui maggiormente rileva, l’art. 29, comma 1-quater D.L. n. 207 del 2008 ha sostituito l’art. 3 legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ha introdotto nella medesima legge l’art. 5 – bis, disposizione per la cui violazione sono state irrogate le sanzioni amministrative nella fattispecie che ci occupa, il quale prevede: “(Accesso nel territorio di altri comuni) 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso al loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.
Con la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1 – quater citato, posticipandola al 31 dicembre 2016 e, in séguito, al 31 dicembre 2017, le quali, tuttavia, non avevano abrogato le previgenti disposizioni di cui alla legge quadro n. 21 del 1992, per le ragioni ampiamente esposte nella motivazione delle Sezioni Unite sopra citate, ma le avevano soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione.
1.2. Facendo applicazione di tali principi in questa sede, il Tribunale di Roma ha erroneamente ritenuto la legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art. 5 – bis legge n. 21 del 1992, in quanto al momento della commissione degli illeciti, nell’agosto 2016, la disposizione non era in vigore, per il fatto che l’efficacia della fattispecie, così come delle altre previste dall’art. 29, comma 1 – quater, ossia gli artt. 3, 8 e 11, era sospesa.
1.3. Nel contempo, si impone di verificare, con accertamento di fatto spettante al giudice di merito, se le condotte contestate integrino altro illecito amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 legge n. 21 del 1992 nella formulazione precedente alla riforma di cui al D.L. 207/2008, vigenti nel periodo di sospensione dell’efficacia della riforma medesima (Cass. Sez. 2 del 14.07.2023, n. 20278; Cass. Sez. 2 del 25.10.2023, n. 29598):
– Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
– Art. 11 (Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente) 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E’ tuttavia consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
Alla luce delle citate disposizioni, pertanto, si deve dare continuità ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 2 8-10-2008 n. 24827, Rv. 605857 – 01; Cass. Sez. 2 10/10/2008 n. 24942, Rv. 605036-01). Con tali pronunce si è statuito – con riferimento alla disposizione dell’art. 11 legge 21/1992 nella formulazione sopra riportata, vigente al momento della commissione anche dei fatti oggetto del presente giudizio secondo i principi posti dalle Sezioni Unite – che il terzo comma dell’art. 11, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato con il primo comma dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell’esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l’esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva, e anche a ulteriori adempimenti (quali il possesso di apparecchio telepass).
1.4. Quanto all’eccezione di giudicato sollevata dal ricorrente e ribadita in memoria, con riferimento a due sentenze precedentemente emesse dal Tribunale di Roma, posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi (Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007 Rv. 600071; Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009 Rv. 610451; Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 27/01/2003 Rv. 560002; Sez. 3, Sentenza n. 19136 del 29/09/2005 Rv. 586442), la questione giuridica sollevata dal caso di specie è stata ormai risolta dalle Sezioni Unite sopracitate.
1.5. La sentenza merita, pertanto, di essere di cassata; il giudice del rinvio, nell’accertare se le condotte commesse integrino violazioni dell’art. 11 legge 21/1992 e dei regolamenti comunali nella formulazione vigente all’epoca della loro commissione, dovrà verificare se le previsioni siano rispettose delle disposizioni eurounitarie.
2. Con il secondo motivo deduce il ricorrente violazione dell’art. 4 e ss., D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (parametri forensi e mancata liquidazione per fasi), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la statuizione sulle alte spese di lite effettuata dal giudice di seconde cure in favore di Roma Capitale non fornisce alcuna motivazione, né trova fondamento giuridico nelle tabelle contenute nel D.M. n. 55/2014. Il giudice di appello, invece, avrebbe dovuto liquidare i compensi specificando le singole fasi e voci ai fini del controllo di legittimità, in conformità a quanto stabilito da questa Corte Suprema.
3. Avendo il Collegio accolto il primo motivo del ricorso, e cassato la sentenza con rinvio al medesimo giudice in diversa persona, il secondo mezzo deve dichiararsi assorbito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio; dichiara assorbito il secondo motivo.
