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Cassazione civile sez. II, 19/09/2025, n. 25712

Massima

La disposizione di cui all’art. 106 bis D.P.R. n. 115 del 2002 (introdotta dall’art. 1, comma 606 lett. b) della legge n. 147 del 2013) è applicabile alla liquidazione del compenso previsto per il difensore di ufficio di imputato irreperibile.

Supporto alla lettura

COMPENSO AVVOCATI

Con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

L’adozione dei parametri forensi è stata resa necessaria dall’art. 13 della legge professionale forense che ha previsto l’adozione da parte del Ministero di parametri, aggiornati ogni due anni, che trovano applicazione quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale, oltre che in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi di prestazione professionale resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

Il D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, ha innovato la materia introducendo modifiche al D.M. 55/2014 ed importanti novità, tra cui, oltre all’aggiornamento dei parametri al costo della vita, si segnala l’introduzione di criteri di determinazione della tariffa oraria a favore dell’avvocato.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 8571 del 2.7.2019 il Tribunale di Ancona, accogliendo in parte l’opposizione proposta dall’avvocato (omissis), difensore di ufficio di imputato irreperibile, ai sensi degli artt. 11784 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002, liquidò il suo onorario nella somma di Euro 855,00 oltre accessori, escludendo, per quanto interessa in questa sede, l’applicabilità della riduzione prevista dall’art. 106 bis D.P.R. citato.

Contro tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dall’avvocato (omissis).

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 106 bis e 116 e 117 D.P.R. n. 115 del 2002, censurando la decisione del Tribunale per avere liquidato il compenso senza la riduzione prevista dall’art. 106 bis in tema di patrocinio a spese dello Stato, che invece si assume sia applicabile anche al difensore di ufficio di imputato nel processo penale.

Il ricorso è fondato.

La questione di diritto posta dal ricorso, concernente l’applicabilità della disposizione dell’art. 106 bis D.P.R. n. 115 del 2002 al difensore di ufficio di imputato irreperibile, è stata di recente affrontata e risolta da questa Corte nel senso proposto dal Ministero ricorrente (Cass. n. 4048 del 2024Cass. n. 36059 del 2023Cass. n. 22257 del 2022).

In particolare è stato affermato che la disposizione di cui all’art. 106 bis D.P.R. citato, introdotta dall’art. 1, comma 606 lett. b) della legge n. 147 del 2013, costituisce disposizione speciale, applicabile alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, per le quali sussistono le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo, ragioni che avevano già condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 in tema di gratuito patrocinio (Cass. n. 9808 del 2013Corte cost. n. 350 del 2005n. 201 del 2006 e n. 270 del 2012). Anche in questo caso, infatti, si configura un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo e non integra alcuna violazione del minimo tariffario, posto che la riduzione prevista dall’art. 106 bis citato non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né esso viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell’attività difensiva svolta.

L’ordinanza impugnata, che ha escluso l’applicabilità della riduzione di cui all’art. 106 bis, va pertanto cassata; sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito, applicando al compenso liquidato dal Tribunale di Euro 855,00 la riduzione di un terzo.

Le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità si dichiarano interamente compensate, tenuto conto che l’orientamento giurisprudenziale di cui si è fatto applicazione si è affermato successivamente alla decisione impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore dell’avvocato (omissis) per l’attività prestata nel procedimento penale n. 80/2018 – 709/2016 RGNR svoltosi dinanzi al giudice di pace di Ancona, l’onorario di Euro 570,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di opposizione e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 15 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2025.

Allegati

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