Fatto
PREMESSO CHE:
1. Fi.Gi. ricorre, con tre motivi, contro la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie in epigrafe, reiettiva dell’impugnazione del provvedimento con cui l’Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Asti aveva radiato il ricorrente dall’albo per avere egli, quale proprietario, direttore sanitario e medico della Clinica Veterinaria San Secondo di Asti, detenuto materiali di provenienza illecita, di proprietà dell’Asl di Asti e ad uso esclusivamente ospedaliero. Il provvedimento era stato adottato in seguito alla segnalazione fatta all’Ordine dalla Procura della Repubblica di Asti in relazione ad un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di ricettazione. Tale procedimento si era chiuso con la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 168 ter c.p. all’esito della messa alla prova a cui il ricorrente era stato ammesso;
2. l’Ordine Medici Veterinari di Asti ha depositato controricorso e nota spese;
3. la Procura della Repubblica di Asti e il Ministero della Salute sono rimasti intimati;
Diritto
CONSIDERATO CHE:
1 .il primo motivo di ricorso e rubricato “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3, c.p.c.) in relazione all’art. 28, 1 comma, D.Lgs. 233/1946, all’art. 47 del D.P.R. n.221/1950, all’art. 546 c.p.p., all’art. 132 c.p.c., in subordine nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli”.
Con il motivo così rubricato il ricorrente censura la decisione per avere la Commissione Centrale escluso che la mancata indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, della data della relativa adozione fosse causa di nullità;
2. il motivo e infondato.
La Commissione Centrale ha affermato che il provvedimento, malgrado fosse privo della data, non era nullo in quanto, come ricavabile dagli atti del procedimento sanzionatorio prodotti dal ricorrente e dall’Ordine, la data di adozione del provvedimento coincideva con la data -il 6 ottobre 2021- della “trattazione orale” del procedimento sanzionatorio, svolta dal Consiglio direttivo dell’Ordine. “La decisione con la quale e stata disposta la radiazione e stata disposta in esito alla seduta in Camera di consiglio in tale data…. Ne consegue che la certezza della data di adozione della decisione che e stata formalmente trasfusa nel gravato atto, consente di integrare il dato temporale mancante in tale atto, essendo la data non apposta formalmente sul provvedimento ricavabile univocamente aliunde con il richiamo ivi riportato alla trattazione orale svolta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 6.10.021”. La Commissione ha evidenziato che il ricorrente aveva contestato solo il dato formale della “mera apposizione della data sul gravato atto, il quale ha la mera funzione di verbalizzazione ed esternazione del contenuto della decisione adottata dall’organo disciplinare e quindi della sua volontà validamente espressa nel corso della seduta del 6 ottobre 2021”. Il controricorrente riproduce l’incipit dell’atto sanzionatorio: “Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Asti, nella seduta in Camera di Consiglio seguita alla trattazione orale, svoltasi in data 6/10/2021, ha deliberato di adottare il provvedimento della radiazione”.
2.1.L’art. 47 del D.P.R. 221/1950 stabilisce che la decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata.
La disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione della decisione ma si incentra sulla “adozione”, di guisa che, anche in relazione al disposto dell’art. 46 dello stesso D.P.R., secondo cui i dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale, deve ritenersi che, per regola, i due momenti coincidano.
Se ne ricava la correttezza della decisione impugnata avendo la Commissione accertato che il provvedimento richiamava la “trattazione orale svolta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 6.10.2021, nel corso della quale si afferma che è stata deliberata l’adozione del provvedimento” e essendo stato allegato dal ricorrente che la indicazione della data del provvedimento è espressa mediante richiamo, nell’incipit del provvedimento stesso, alla data della relativa deliberazione che è seguita alla trattazione del procedimento;
3.il secondo motivo di ricorso è rubricato “nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione all’art. 111,6 co. Cost, all’art. 28, 1 comma, D.Lgs. 233/1946, all’art. 47 del D.P.R. n.221/1950, all’art. 546 c.p.p., all’art. 132 c.p.c., in subordine nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli”.
Con il motivo così rubricato il ricorrente, dopo aver riportato a pagina 12 del ricorso, la motivazione del provvedimento sanzionatorio, sostiene che la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la motivazione fosse oppure -come sostenuto dal ricorrente- non fosse “adeguata” laddove invece, attraverso riferimenti al procedimento penale e ai relativi atti, la Commissione avrebbe finito per dare al provvedimento sanzionatorio una motivazione “a posteriori”;
4. il motivo è infondato.
4.1.L’art. 47 del D.P.R. 221/1950 stabilisce che la decisione sanzionatoria deve, a pena di nullità, contenere “l’esposizione dei motivi”.
4.2. La norma si riferisce alla motivazione discorso ossia alla esternazione dei motivi sostanziali della decisione sanzionatoria.
4.3. Il ricorrente, da un lato, pone l’accento sull’equivoco riferimento ora alla motivazione-discorso ora alla motivazione-sostanziale laddove la Commissione ha evidenziato (v. pagina 5 della decisione impugnata) che le eccezioni sollevate dall’odierno ricorrente, di “nullità del provvedimento per carenza di motivazione in violazione dell’art. 47 D.P.R.221/1950”, erano “affidate ad una serie di argomentazioni accumunate dalla tesi di fondo inerente la contestazione della commissione dei fatti e del difetto dell’elemento soggettivo cioè della consapevolezza del carattere illecito della provenienza e della determinazione del materiale rinvenuto presso la clinica veterinaria”, erano cioè eccezioni inerenti alla motivazione sostanziale. Il ricorrente, dall’altro lato, censura la decisione impugnata sostenendo che la Commissione abbia integrato la motivazione del provvedimento sanzionatorio, non assente ma, sempre secondo il ricorrente, deficitaria, laddove invece, la Commissione, nell’esercizio dei suoi poteri di giudice della legittimità-merito del provvedimento sanzionatorio, ha provveduto, da pagina 5 a pagina 9 della decisione, ad un accertamento positivo dei fatti imputati e della responsabilità professionale dell’odierno ricorrente sulla scorta, essenzialmente, della documentazione del procedimento sanzionatorio;
5. il terzo motivo di ricorso e rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n.5, c.p.c.), in relazione all’art. 28, 1 comma, D.Lgs. 233/1946, agli artt. 47 e 41 D.P.R. n.221/1950, all’art. 546 c.p.p., all’art. 132 c.p.c., in subordine nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli”.
Con il motivo così rubricato la decisione impugnata viene censurata per avere la Commissione Centrale ritenuto motivato il provvedimento sanzionatorio anche in ordine alla scelta della sanzione della radiazione;
5. il motivo e infondato. Deve ribadirsi quanto al precedente punto 4.3 riguardo alla motivazione discorso, alla motivazione sostanziale e ai poteri esercitati dalla commissione come giudice della legittimità-merito del provvedimento sanzionatorio. In tale contesto, la Commissione (v. decisione impugnata, pagina 8, in particolare ultimo capoverso, e pagina 9, primi due capoversi), ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio in relazione alla proporzionalità della sanzione essendo possibile, dal complessivo contenuto del provvedimento, evincere i comportamenti contestati in relazione alla cui gravità la sanzione della radiazione e stata individuata come sanzione “più congrua”;
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
7. le spese seguono la soccombenza;
7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Asti, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma il 27 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024.
