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Cassazione civile sez. II, 17/07/2024, n. 19703

Massima

In tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l’erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l’eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 17 dicembre 2001 decedeva in Ragusa D.D., coniugato con E.E. e padre di B.B. e A.A..

Il de cuius con testamento del 16 maggio 1984 istituiva erede universale il coniuge superstite, e la figlia conveniva in giudizio la madre ed il germano affinché si procedesse alla riduzione delle disposizioni testamentarie. Era convenuto in giudizio anche C.C., al quale la convenuta aveva promesso in vendita un terreno sito in Nettuno facente parte dei beni relitti.

Si costituiva in giudizio A.A., che a sua volta proponeva azione di riduzione.

Il Tribunale di Ragusa con la sentenza n. 553/2012 dichiarava inammissibile la domanda attorea, ritenendo che vi fosse stata una preventiva rinuncia all’azione di riduzione.

Avverso tale sentenza proponeva appello B.B. cui resistevano i convenuti.

La Corte d’Appello di Catania con sentenza non definitiva n. 923 del 18 maggio 2017 dichiarava ammissibile l’azione di riduzione dell’attrice, riconoscendo alla medesima una quota di un quarto sui beni individuati ai fini della riunione fittizia, dichiarando al contempo inammissibile l’azione di riduzione proposta da A.A..

Quanto alla pretesa rinuncia all’azione di riduzione, che il Tribunale aveva individuato nella scrittura allegata al preliminare con il quale la madre aveva promesso in vendita al C.C. un bene caduto in successione, scrittura nella quale era previsto che l’attrice riceveva un acconto di Euro 20.000,00, la Corte distrettuale reputava che dalla medesima fosse possibile evincere la sola conoscenza dell’esistenza del testamento e la volontà di incassare una parte del prezzo che la madre avrebbe ricevuto dalla vendita.

Mancava però una volontà di prestare acquiescenza alle disposizioni testamentarie, potendosi invece reputare che la pretesa di incassare una parte del corrispettivo della vendita fosse contraria alla volontà del padre di istituire la moglie come unica erede.

Esclusa, quindi, la rinuncia all’azione di riduzione, la sentenza provvedeva alla riunione fittizia ai fini dell’individuazione della quota di riserva vantata dall’appellante, ed a tal fine esaminava la domanda di nullità della donazione compiuta nel 1985 dal de cuius in favore del figlio.

In questo atto risultava la donazione di un terreno e di una casa rurale, ma dalle indagini svolte dal consulente d’ufficio era emerso che già in epoca anteriore alla donazione era stato edificato un deposito in assenza di valido titolo autorizzativo.

Ciò implicava che la donazione era comprensiva anche del fabbricato abusivo, il tutto in violazione della normativa avente ad oggetto gli atti di trasferimento di immobili realizzati in contrasto con le previsioni urbanistiche.

Per l’effetto andava dichiarata la nullità della donazione in esame.

Quanto al contratto di vitalizio alimentare con il quale la E.E. aveva trasferito al figlio la nuda proprietà di alcuni immobili, la sentenza escludeva che ne fosse possibile chiedere la risoluzione, essendo l’appellante priva di legittimazione, ed essendo ancora in vita l’alienante. Inoltre, era da escludersi anche la nullità per la pretesa abusività dei beni oggetto del contratto, essendo emerso che la costruzione originaria era anteriore al 1967 e che le successive modifiche erano state eseguite con un valido provvedimento autorizzativo.

Andava anche escluso che vi fossero state delle donazioni indirette da parte del de cuius in favore della moglie, in occasione dell’acquisto in comune di alcuni beni, non essendo stata offerta la prova che il denaro versato per il prezzo fosse di esclusiva pertinenza del de cuius, così che nella massa andava inclusa solo la quota formalmente appartenente al testatore.

Analogamente andava esclusa dalla riunione fittizia la pretesa donazione indiretta di un immobile in favore del figlio del convenuto, A.A., poiché anche in questo caso non era stata offerta la prova che il denaro per l’acquisto fosse stato fornito dal defunto genitore.

Quindi, individuati i beni costituenti la massa su cui calcolare la quota di riserva, la sentenza determinava in un quarto la quota spettante all’attrice e rimetteva la causa in istruttoria, per la divisione della massa, previa riduzione delle disposizioni testamentarie.

Infine, riteneva tardiva, e conseguentemente inammissibile, l’azione di riduzione avanzata da A.A., atteso che lo stesso si era costituito solo alla prima udienza di comparizione del 24 ottobre 2007, incorrendo nella decadenza dalla relativa domanda riconvenzionale.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso A.A. sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso risulta essere stato notificato, oltre che a C.C. alla sola B.B., anche quale erede legittima della defunta madre E.E. (originaria parte convenuta) ma senza che però risulti formalmente attestato il decesso della stessa.

In tema di giudizio di cassazione, poiché l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., poiché l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l’erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l’eventuale costituzione irrituale del medesimo sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni. (Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013, Rv. 625791 – 01).

Ciò non è avvenuto a cura di parte ricorrente e pertanto deve essere disposta ex art. 331 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E.E. (tenendo presente che, essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non è dato procedere alla notifica presso il difensore domiciliatario).

A tal fine la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, assegnando il termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere a quanto sopra disposto.

P.Q.M.

La Corte ordine l’integrazione del contraddittorio nei confronti di E.E. nel termine di 40 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2024.

Allegati

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