…omissis…
Premesso
Il Comune di Bari ha proposto appello, con atto di citazione, avverso la sentenza n. 1250 del 2012 resa dal Giudice di pace di Bari, con cui è stato dichiarato nullo il verbale della polizia municipale di Bari a carico di XX per violazione dell’art. 126-bis del codice della strada. L’appello è stato proposto con atto di citazione, che è stato depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale. La notificazione non ha avuto esito positivo in quanto il difensore della parte appellata risultava irreperibile presso l’indirizzo indicato nel ricorso in opposizione, essendosi nel frattempo trasferito; alla prima udienza il Tribunale ha disposto la rinnovazione della notificazione richiesta dall’appellante, rinnovazione che non è stata posta in essere dal Comune di Bari; l’appellato si è poi costituito in giudizio facendo valere l’inammissibilità del gravame a causa della mancata notificazione dell’appello nei suoi confronti.
Con la sentenza n. 1423-2020, il Tribunale ha respinto l’eccezione dell’appellato sulla base del seguente ragionamento: dato che l’appello doveva essere proposto con ricorso ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, era stato sufficiente per la tempestiva proposizione dell’appello il deposito dell’atto di citazione nel termine c.d. lungo, cosicché non erano rilevanti le vicende relative alla notificazione, i cui eventuali vizi erano in ogni caso stati sanati dalla costituzione dell’appellato, vizi che comunque non potevano essere inquadrati nella categoria della inesistenza ma in quella della nullità, tanto che è stata disposta la rinnovazione dell’atto, rinnovazione il cui mancato espletamento non ha avuto conseguenze alla luce della tempestiva proposizione del gravame e della costituzione dell’appellato. Passando all’esame del merito, il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado e ha determinato la sanzione in Euro 600.
Avverso la sentenza XX ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il Comune di Bari.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo contesta “errata e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c., 7 e 4 D.Lgs. n. 150 del 2011, 324, 327 e 330 c.p.c. con conseguente lesione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione”: il ricorrente, costituendosi alla seconda udienza per mero caso fortuito, non essendo allo stesso mai stato notificato alcun atto introduttivo, con la sola comparsa di risposta eccepiva l’inesistenza e-o la nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello e chiedeva la declaratoria di improcedibilità del giudizio, che di fatto non era mai stato incardinato per decorrenza del termine decadenziale di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; il principio di conversione di cui all’art. 156 c.p.c. richiamato dal giudice di secondo grado è applicabile a condizione che venga disposta la conversione del rito, conversione che nel caso di specie non si è mai verificata, così che ogni valutazione circa l’inesistenza o nullità dell’atto introduttivo del giudizio d’appello va effettuata seguendo le norme del giudizio ordinario di cognizione, essendo tale rito stato adottato dall’inizio del procedimento e fino alla sua conclusione.
Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza e-o del procedimento per omessa declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, errata e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c.”: il giudice d’appello non avrebbe dovuto concedere la rimessione in termini, in quanto la mancata, tempestiva notificazione dell’atto di citazione in appello non è stata determinata da cause non imputabili al comportamento del difensore del Comune che, preso atto dell’esito negativo, avrebbe comunque dovuto con immediatezza svolgere gli atti necessari al completamento della notificazione senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati nell’art. 325 c.p.c.
Il terzo motivo fa valere “nullità della sentenza e-o del procedimento per omesso provvedimento ex art. 291 c.p.c. e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”: il Comune non ha provveduto alla rinnovazione della citazione e la mancata rinnovazione costituisce nullità insanabile del procedimento e determina l’inammissibilità della impugnazione.
I motivi sono fondati.
E’ pacifico che il giudizio d’appello è stato introdotto dall’appellante Comune di Bari con atto di citazione, senza che nel corso del giudizio d’appello vi sia stata conversione del rito; è inoltre pacifico che il procedimento di notificazione dell’atto d’appello non sia andato a buon fine a causa della irreperibilità del destinatario, il difensore dell’appellato, che si era nel frattempo trasferito; ancora è pacifico che l’appellante ha chiesto di essere rimesso in termini e che il Tribunale di Bari abbia acconsentito a tale richiesta, disponendo la rinnovazione dell’atto, rinnovazione che non è stata posta in essere dall’appellante. A prescindere dalla natura del vizio della notificazione, assume rilievo determinante il mancato rispetto dell’ordine di rinnovazione della notificazione. Come anche di recente ha precisato questa Corte, l’inosservanza del termine perentorio concesso per la nuova notificazione, ove ne sia stata disposta la rinnovazione, impedisce che assuma rilievo l’avvenuta costituzione di controparte, posto che il principio di non rilevabilità della nullità dell’atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (così Cass. n. 19776-2022).
Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata deve cassata senza rinvio in quanto il processo non poteva proseguire, non essendo il giudizio d’appello stato instaurato nei termini prescritti.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio; condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese del giudizio d’appello in favore del ricorrente, che liquida in Euro 600, oltre spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.