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Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n. 6790

Massima

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall’art. 77 del D.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore.

NDR: in tal senso Cass. SU n. 15354 del 22/07/2015.

Supporto alla lettura

FERMO AMMINISTRATIVO

Il fermo amministrativo è una misura che blocca l’utilizzo dell’auto fino a quando il proprietario non provvede a estinguere un determinato debito. A seguito del fermo, il veicolo non può circolare: in caso di utilizzo, si rischia una sanzione amministrativa fino a 7.937 euro.

Viene attivato da un Agente della riscossione per garantire un credito che si riferisce al mancato pagamento di tributi o tasse (ad esempio IVA, IRPEF e Bollo auto) oppure di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. L’auto soggetta al fermo non può essere parcheggiata in strada, ma è necessario custodirla in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, (es. un cortile o un box privato).

La cancellazione del fermo avviene solo quando il debito viene pagato interamente. Il proprietario può anche richiedere la rateizzazione del debito: in questo caso il fermo viene sospeso solo dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento. L’Agente della riscossione rilascerà all’automobilista un documento che riporta il consenso alla sospensione del fermo.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Premesso

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 17 dicembre 2020, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio. Adito in riassunzione da omissis, a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di pace di Roma a decidere l’opposizione avverso il fermo amministrativo di un veicolo da questi proposta, il Tribunale ha ritenuto, richiamando una pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (n. 15354/2015), che la competenza in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada spetti alla competenza del giudice di pace.

Considerato

Il regolamento è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973 (al pari della iscrizione di ipoteca sugli immobili prevista dall’art. 77 del D.P.R. citato) non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., sez. un., n. 15354 del 22/07/2015). Come ulteriormente specificato, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (Cass., sez. un., n. 10261 del 27/04/2018).

Come sottolinea il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte, nel caso in esame sussiste in ogni caso la competenza del Giudice di pace di Roma, sia che il preavviso di fermo abbia quale presupposto il mancato pagamento dei verbali di contravvenzione (come affermato nel ricorso), sia che riguardi il mancato pagamento di ordinanza-ingiunzione, trattandosi di importi relativi a sanzioni edittali ampiamente inferiori al limite previsto dall’art.6 comma 4 lett. a) della legge n. 150 del 2011.

Il provvedimento del Giudice di pace di Roma di dichiarazione della propria incompetenza va pertanto cassato e va dichiarata la sua competenza per materia.

Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte cassa l’ordinanza di incompetenza del Giudice di pace di Roma, dichiara la competenza per materia di quest’ultimo e rimette le parti davanti al medesimo Giudice di pace di Roma, anche per le spese di legittimità.

Allegati

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