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Cassazione civile sez. II, 10/01/2019, n.466

Massima

L’errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra un errore revocatorio, rilevante ai sensi del n. 4 dell’articolo 395 c.p.c., in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem e l’applicazione del calendario comune – adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione – elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice. 

Supporto alla lettura

APPELLO

Nel diritto processuale civile l’appello è il mezzo di impugnazione ordinario delle sentenze pronunciate in primo grado, a eccezione di quelle dichiarate inappellabili tanto dalla legge quanto in virtù dell’accordo delle parti (artt. 339, primo comma, e 360, secondo comma, c.p.c.), che abbiano deciso di ricorrere immediatamente in cassazione (Ricorso per cassazione. Diritto processuale civile).

Ambito oggettivo di applicazione

PREMESSO

che:

M.L. ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Matera che ha dichiarato inammissibile l’appello da egli proposto contro la pronuncia del Giudice pace che aveva rigettato l’opposizione da egli fatta valere avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Matera: l’appello, ad avviso del Tribunale, andava proposto entro il 31 gennaio 2013 ed è invece stato proposto con atto notificato il 4 marzo 2013.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno, anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto il vizio andava fatto valere con ricorso per revocazione e non per cassazione.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è inammissibile. Esso è articolato in un unico motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, 7, art. 327 c.p.c., comma 1, L. n. 742 del 1969, art. 1,R.D. n. 12 del 1941, art. 92: il Tribunale ha errato nel ritenere tardiva la proposizione dell’appello. L’atto di citazione in appello è stato notificato non il 4 marzo, ma il 4 febbraio 2013 e il termine per la proposizione (sei mesi più quarantasei giorni di sospensione feriale), essendo la sentenza stata depositata il 19 giugno 2012, cadeva domenica 3 febbraio 2013, così che il giorno di scadenza era il 4 febbraio 2013.

Il computo effettuato dal ricorrente, riconosce il controricorrente, è corretto, ma come il Ministero eccepisce, non si tratta di vizio denunciabile mediante il ricorso per cassazione. L’errore sul computo del termine per la proposizione della impugnazione integra infatti un errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto riguarda un fatto interno alla causa che si risolve in una falsa percezione di quanto rappresentato dalle parti, costituendo il rilievo del dies ad quem e l’applicazione del calendario comune adempimenti indispensabili per valutare la tempestività dell’impugnazione – elementi facilmente riscontrabili dalla lettura degli atti da parte del giudice (così, da ultimo, Cass. 4565/2018).

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 500, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2019

 

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