Massima

Qualora non risulti il deposito cartaceo della notifica del ricorso per cassazione, ma solo di una memoria illustrativa, deposito che la parte non ha eseguito neppure in occasione dell’accesso in cancelleria, va affermato che la successiva spedizione a mezzo PEC della notifica non può sostituire le formalità di deposito cartaceo, come chiarisce lo stesso Protocollo di intesa sulla digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione, né la parte, pur essendo consentito, in via facoltativa, dalla data del 31.3.2021 (a seguito dell’adozione del Decreto del Ministero della Giustizia 27 gennaio 2021) il deposito telematico di tutti gli atti processuali, ha provveduto in ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 44 del 2011, art. 34 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2 convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24), non essendo sufficiente l’invio degli atti digitalizzati in allegato ad un messaggio di posta elettronica, che ha sola funzione di rendere tali atti disponibili ai Magistrati in formato digitale e di agevolarne l’esame, ma non solleva la parte dall’onere di procedere agli adempimenti imposti a pena di inammissibilità.

Supporto alla lettura

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il Processo civile telematico consente lo svolgimento telematico delle attività processuali mediante strumenti informatici. Tutte le attività possono essere svolte mediante il Portale dei servizi telematici:

  • consultazione online del fascicolo processuale e delle comunicazioni con gli uffici giudiziari;
  • pagamento telematico del contributo unificato;
  • deposito di atti e documenti.

Con il provvedimento del  27/01/2021 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (“DGSIA”) del Ministero della Giustizia (emanato in base all’art. 221 co. 5 D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni in L. n. 77/2020) è stata accertata, a decorrere dal 31/03/2021, presso la Corte Suprema di Cassazione l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche nonché la funzionalità dei servizi di comunicazione del settore civile per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti.

Il deposito telematico degli atti civili presso la Corte di Cassazione è obbligatorio dal 01 gennaio 2023.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Fatti di causa

Con citazione del 3.2.2012 omissis s.a.s. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza la fondazione omissis onlus, chiedendo di dichiarare l’insussistenza di una servitù di passaggio rivendicata dalla Fondazione, con ordine alla convenuta di astenersi da qualsivoglia turbativa e di rimozione delle opere illegittimamente realizzate, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale ha accolto la domanda, affermando, tra l’altro, che era stata avviata nei termini la procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28 del 2010.

Su appello dell’ente convenuto, la Corte di Catanzaro ha dichiarato improcedibile la domanda, sul rilievo che l’appellata non aveva prodotto la comunicazione di avvenuto deposito della convocazione dinanzi all’organismo di mediazione, negando che fosse possibile sanare in appello il mancato esperimento della mediazione.

Il ricorso in cassazione proposto dalla società è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 28219/2021, per carenza di prova del perfezionamento della notifica del ricorso, non avendo parte ricorrente depositato, entro l’adunanza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata n. omissis spedita alla fondazione omissis, come attestato dalla Cancelleria in data 30.7.2021, e per non aver la parte chiesto in memoria la rimessione in termini.

Per la revocazione di questa ordinanza propone ricorso omissis s.a.s. affidato a due motivi.

La Fondazione omissis è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4. Si sostiene che il ricorso era stato proposto nel periodo di emergenza pandemica e che, in applicazione del protocollo di intesa tra il Primo Presidente della Corte di Cassazione, la Procura generale e il Consiglio nazionale dell’ordine degli avvocati, era stato richiesto a mezzo PEC, la fissazione di un appuntamento in cancelleria per procedere al deposito dell’avviso di ricevimento; era stato poi inviata altra PEC in data 6.4.2021, allegando in formato PDF il ricorso, l’avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito del ricorso presso l’ufficio postale, con attestazione degli esiti della comunicazione a mezzo lettera raccomandata, ed infine una memoria illustrativa, atti che la Cancelleria avrebbe dovuto stampare ed inserire nel fascicolo d’ufficio.

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente ha proceduto al deposito e alla notifica del ricorso, avvalendosi delle previsioni del protocollo di intesa sottoscritto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Procuratore Generale e dal Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli avvocati in data 27.10.2020, poi integrato in data 18.11.2020 ed ulteriormente modificato in data 7.4.2021.

Dall’esame del fascicolo del giudizio di legittimità e dalle risultanze del sistema informatizzato non risulta il deposito cartaceo della notifica del ricorso, ma solo di una memoria illustrativa, deposito che la parte non ha eseguito neppure in occasione dell’accesso in cancelleria.

La successiva spedizione a mezzo PEC della notifica non poteva sostituire le formalità di deposito cartaceo, come chiarisce lo stesso Protocollo di intesa sulla digitalizzazione degli atti nei processi civili davanti alla Corte di Cassazione, né la parte, pur essendo consentito, in via facoltativa, dalla data del 31.3.2021 (a seguito dell’adozione del Decreto del Ministero della Giustizia 27 gennaio 2021) il deposito telematico di tutti gli atti processuali, ha provveduto in ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 44 del 2011, art. 34 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2 convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24), non essendo sufficiente l’invio degli atti digitalizzati in allegato ad un messaggio di posta elettronica, che ha sola funzione di rendere tali atti disponibili ai Magistrati in formato digitale e di agevolarne l’esame, ma non solleva la parte dall’onere di procedere agli adempimenti imposti a pena di inammissibilità.

Non sussiste, quindi, il denunciato errore revocatorio poiché, come attestato dal precedente Collegio giudicante, la notifica non risulta depositata in cartaceo, non potendo essere surrogata dall’invio dei documenti in formato digitale in allegato al messaggio di posta elettronica indirizzato alla Cancelleria, in ottemperanza alle disposizioni del Protocollo sulla digitalizzazione degli atti.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Fondazione svolto difese.

Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.s

Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Allegati

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