• Home
  • >
  • Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n. 3494

Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, n. 3494

Massima

Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico aventi funzioni ispettive possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico e non anche relativamente alle altre aree del territorio cittadino. È illegittima, pertanto, la multa elevata da tali ispettori al di fuori dell’ambito dei propri poteri di accertamento. A ribadire tale orientamento è la Cassazione che dà così ragione al conducente di un autoveicolo, multato da un dipendente della società concessionaria del trasporto pubblico locale di Torino per aver parcheggiato in sosta vietata.

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA
L’avvocato (omissis) propose opposizione davanti al giudice di pace di Torino avverso un verbale di accertamento di sosta vietata (in relazione ad un posteggio su un attraversamento pedonale), deducendone l’illegittimità per esser stato il medesimo elevato da un dipendente della (omissis), società concessionaria del trasporto pubblico locale a (omissis) al di fuori dell’ambito dei poteri di accertamento attribuiti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, ai dipendenti delle società concessionarie del trasporto pubblico.

Il giudice di pace accolse l’opposizione e compensò le spese di lite.

L’avvocato (omissis) appellò tale sentenza in relazione alla statuizione di compensazione delle spese e l’Amministrazione municipale propose appello incidentale sul merito.

Il tribunale di Torino ha rigettato l’appello principale ed ha accolto quello incidentale, ritenendo che, alla stregua del suddetto L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione statale non fosse limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma fosse un potere generale esteso all’intero territorio comunale.

Contro tale sentenza l’avvocato (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

Il Comune di Torino ha resistito con controricorso.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio 2.2.18, per la quale solo il Comune depositava memoria, e quindi rinviata, in ragione della difformità dei precedenti giurisprudenziali sulla questione di diritto posta dal ricorso, alla odierna pubblica udienza, per la quale non sono state depositate ulteriori memorie illustrative e nella quale il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133) in cui il tribunale torinese sarebbe incorso ritenendo che i poteri di prevenzione e accertamento delle infrazioni stradali dei dipendenti delle società di pubblico trasporto locale si estendano a tutto il territorio comunale; secondo il ricorrente, per contro, tali poteri sarebbero limitati alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici o, comunque, alle infrazioni che in concreto ostacolino il regolare esercizio del servizio di trasporto pubblico.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso rigettando l’appello avverso la statuizione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio, disposta dal giudice di pace sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale ad avviso del ricorrente insussistente.

Il primo motivo va giudicato fondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso nella sentenza di questa Corte n. 2973/16 che, superando esplicitamente i difformi precedenti nn. 21268714 e 18982/2015, ha stabilito che “In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 6, comma 4, lett. c), con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino“.

All’accoglimento del primo mezzo di gravame consegue la necessaria cassazione della sentenza gravata, con assorbimento del secondo motivo di ricorso; l’annullamento della sentenza di appello travolge infatti anche la regolazione delle spese di lite dalla stessa disposta per entrambi i gradi di merito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’appello incidentale del Comune avverso la sentenza di primo grado e l’assorbimento dell’appello principale dell’avvocato B., dovendosi in questa sede regolare ex novo le spese dell’intero giudizio; le quali vanno compensate, in ragione dell’evidenziato contrasto di orientamenti nel seno di questa stessa Suprema Corte.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo mezzo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello incidentale del Comune di Torino avverso la sentenza di primo grado, dichiara assorbito l’appello principale e compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi