Massima

La Corte di Cassazione, in sede di legittimità, annulla la sentenza di appello che aveva erroneamente dichiarato la nullità di verbali di accertamento relativi a violazioni dei tempi di guida e riposo per presunto difetto di competenza sanzionatoria della Direzione territoriale del lavoro. Ciò facendo, la Suprema Corte riafferma la piena legittimazione e competenza dell’ispettorato del lavoro ad accertare e sanzionare tali illeciti, data la loro duplice valenza di sicurezza della circolazione e tutela del lavoro, rinviando la causa al giudice di merito per una nuova valutazione.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

Che:

1. Con distinti ricorsi (omissis) e C. Logistic s.r.l., (omissis) e C. Logistic s.r.l., (omissis) e C. Logistic s.r.l., (omissis) e C. Logistic s.r.l. nonchè (omissis) e C. Logistic s.r.l. impugnavano davanti al Giudice di pace di Treviso gli atti di contestazione di illecito amministrativo per mancato rispetto dei tempi di guida, pausa e riposo, in violazione degli artt. 67 e 8 del regolamento CE 561/2006, mancato rispetto rilevato – dagli apparecchi cronotachigrafi di controllo degli automezzi della ditta e dal registro di servizio, dall’orario di servizio e dal libretto individuale di controllo – durante un’ispezione effettuata dagli ispettori della Direzione territoriale del lavoro di Treviso presso la sede della C. Logistic s.r.l..

Il Giudice di pace, riunite le cause, rigettava i ricorsi con sentenza n. 2364/2011.

2. Contro la sentenza proponevano appello i signori (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e la C. Logistic s.r.l..

Con sentenza 13 gennaio 2016, n. 97, il Tribunale di Treviso rilevava “l’assenza della competenza sanzionatoria” in capo alla Direzione territoriale, in quanto “nessuna norma attribuisce alla Direzione il potere di accertamento e contestazione dell’illecito (e il correlato potere sanzionatorio) relativamente a violazioni – quali quelli rilevanti nel caso di specie – di norme del codice della strada”; accoglieva quindi il gravame e dichiarava la nullità dei verbali di accertamento.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione, con unico atto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione territoriale del lavoro di Treviso, il Ministero dell’interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso.

Resistono con controricorso (omissis), in proprio nonchè quale legale rappresentante della C. Logistic s.r.l., e la C. Logistic s.r.l., chiedendo di dichiarare l’inammissibilità o, comunque, di rigettare il ricorso.

Gli intimati (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) non hanno proposto difese.

I controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c..

Motivi della decisione

Che:

1. Il ricorso è articolato in un motivo con cui si contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, D.Lgs. n. 285 del 1992artt. 1112174178200 e 201 e art. 204-bis, comma 4-bis, 6, 7, 8 e 10 del regolamento CE n. 561/06D.Lgs. n. 144 del 2008artt. 26, e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″: il giudice d’appello – che nell’annullare i verbali ha erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della Direzione territoriale del lavoro di Treviso, legittimazione spettante invece al Prefetto – ha errato nel ritenere che, in seguito all’inserimento della disposizione sanzionatoria contestata nel codice della strada, gli ispettorati della Direzione territoriale del lavoro non abbiano più competenza in merito alla rilevazione dell’illecito e all’irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992art. 174.

Il motivo è generico e contraddittorio laddove contesta il rigetto implicito dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva (a p. 4 del ricorso si legge che “la Prefettura di Treviso si costituiva in tutti i giudizi” di primo grado, a p. 8 che in appello si sono costituiti, oltre alla Prefettura, il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e la Direzione territoriale e a p. 14, per giustificare l’applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992art. 204-bis, comma 4-bis, che i verbali di contestazione dell’illecito sono stati redatti in data 15 ottobre 2015, data impossibile essendo la pronuncia di primo grado, sempre secondo i ricorrenti, del 26 febbraio 2012, p. 4 del ricorso).

Il motivo è invece fondato nella seconda parte. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di violazioni delle disposizioni previste dall’art. 174 C.d.S., l’esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull’autoveicolo è finalizzato all’accertamento del rispetto dei limiti temporali dell’orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell’autotrasporto; ne consegue che la competenza a svolgere tali verifiche e a irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all’ispettorato del lavoro” (così Cass. 22896/2018, nella specie si è confermata la decisione di merito, che aveva ritenuto rientranti nella competenza dell’ispettorato del lavoro il controllo e la potestà sanzionatoria non solo in ordine alla regolare tenuta dei dischi, ma anche relativamente alla violazione dei tempi di guida e riposo da parte dei conducenti; negli stessi termini v. Cass. 20594/2016).

2. L’accoglimento della seconda parte del motivo comporta la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nella misura di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi