Massima

In tema di interruzione del processo, la morte della parte costituita, dichiarata dal suo procuratore mediante nota scritta e depositata telematicamente (nota di trattazione), produce l’interruzione automatica del giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c., se tale dichiarazione avviene prima che sia chiusa la discussione davanti al collegio.

Supporto alla lettura

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

L’Interruzione è un arresto temporaneo del processo, giustificato dalla necessità di ripristinare il regolare contraddittorio, qualora il verificarsi di determinati eventi, che potrebbero riguardare le parti, i loro rappresentanti e/o procuratori, determini il venir meno della loro partecipazione in giudizio.
Le ipotesi di interruzione del processo ( artt.299, 300 e 301 del codice di procedura civile) possono riguardare:
–  la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio, prima della costituzione, di una delle parti o del
rappresentante legale, o la cessazione di tale rappresentanza
–  la morte o la perdita della capacità della parte costituita o del contumace
–  la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore

Se gli eventi che determinano l’interruzione si verificano prima della costituzione delle parti in giudizio, l’interruzione si produce ipso iure, indipendentemente dal provvedimento del giudice, che avrà dunque natura dichiarativa. Analogamente per gli eventi che colpiscono il procuratore della parte costituita. Al contrario, se gli eventi interruttivi si verificano in corso di causa, l’interruzione potrà essere dichiarata solo dopo che il procuratore abbia dichiarato in udienza l’evento interruttivo o lo abbia notificato alle altre parti. In caso di interruzione del processo trovano applicazione le stesse regole viste per l’ipotesi di sospensione: non potranno,
cioè, essere compiuti atti del procedimento.

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. Il processo interrotto prosegue con la costituzione in udienza, o con il deposito della comparsa di costituzione in cancelleria. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Ricorso e decreto sono notificati all’altra parte dall’istante. Se non avviene la prosecuzione, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando ricorso e decreto a coloro che devono costituirsi per proseguirlo. Nell’ipotesi di morte della parte, il ricorso dovrà contenere gli estremi della domanda e la notificazione potrà essere effettuata, entro un anno dalla morte, collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto. Se la parte che ha ricevuto la notificazione non compare all’udienza fissata, si procederà in sua contumacia.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale di Lecce ingiungeva a (omissis) e (omissis) (a quest’ultima quale fideiubente) di pagare in favore di BANCA POPOLARE PUGLIESE (di seguito solo BPP) la somma di Euro 40.915,04. Contro il decreto, che veniva notificato solo al (omissis), questi proponeva opposizione citando i terzi emittenti/giranti dei titoli cambiari oggetto del decreto, (omissis), (omissis) nonché (omissis) Srl, successivamente dichiarata fallita, che rimanevano contumaci tranne (omissis). Il Tribunale accogliendo l’opposizione revocava il decreto ingiuntivo.

2. – La Corte d’Appello di Lecce all’udienza del 16/06/2021, a seguito di integrazione istruttoria, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. ma, successivamente, la rimetteva sul ruolo per sopravvenuto impedimento del presidente del collegio e la rinviava al 18.04.2024 a trattazione scritta, con termine fino al giorno dell’udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. innanzi a collegio diversamente costituito. Il 15/04/2024, con note di trattazione il difensore dell’appellato dichiarava il decesso del proprio assistito, producendo il relativo certificato di morte e chiedeva di interrompere il giudizio ai sensi dell’art. 300 c.p.c., come da istruzioni ricevute dalla stessa Curatrice dell’eredità giacente. Avendo le parti depositato note scritte la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 18/04/24 con cui la Corte accogliendo l’appello di BPP e rideterminato il credito oggetto di contestazione, ha condannato (omissis), al pagamento in favore di BPP della complessiva somma di Euro 19.797,67, oltre interessi e ordinato la restituzione di quanto già corrisposto dalla BANCA POPOLARE PUGLIESE al (omissis) in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonché le spese di CTU.

3.- Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Curatela dell’eredità giacente di (omissis) affidandolo ad un solo motivo di cassazione; ha resistito BANCA POPOLARE PUGLIESE “capogruppo Gruppo Bancario BANCA POPOLARE PUGLIESE” Soc. Coop. per azioni. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione degli artt. 101300304 e 298 c.p.c. essendo stati compiuti atti del procedimento dopo la dichiarazione del decesso della parte finalizzata all’interruzione del processo.

Osserva la Curatela che ai sensi dell’art. 300 c.p.c., secondo costante giurisprudenza di legittimità, la morte della parte costituita in giudizio dichiarata dal suo procuratore in udienza o da questi notificata alle altri parti, comporta la conseguenza automatica, indipendentemente cioè dalla pronuncia del giudice che ha valore esclusivamente dichiarativo, dell’interruzione del processo; e che anche allorquando la dichiarazione del decesso della parte venga dichiarata mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell’ambito dello svolgimento dell’udienza in forma cartolare, l’effetto automatico dell’interruzione del processo si produce dal momento di tale dichiarazione, momento da cui comincia decorrere il termine per la prosecuzione o la riassunzione, senza che abbia rilevanza la data del provvedimento dichiarativo d’intervenuta interruzione, che ha efficacia meramente ricognitiva (cita sul punto Cass. n. 16797/2022). Aggiunge che per effetto dell’interruzione (ex art. 304 c.p.c. che richiama la disposizione dell’art. 298 c.p.c., secondo cui durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento) è precluso, a pena di nullità il compimento di qualsivoglia atto, compresi gli atti di natura e portata decisoria, sostanziale o di impulso processuale. Perciò, conclude, essendo l’evento interruttivo stato dichiarato e documentato da parte del procuratore dell’appellato con la nota di trattazione depositate il 15.04.2024 prima dell’udienza del 18.04.2024 fissata dalla Corte d’Appello ex art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa a trattazione scritta, la sentenza della Corte d’Appello di Lecce risulterebbe inevitabilmente nulla con la conseguente necessità di sua cassazione con rinvio ad altro giudice nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo.

2.- Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.

2.1– Secondo l’art. 300 comma 5 c.p.c. “se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente (id est morte o perdita di capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale) si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione”. Va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. n. 23042/2009Cass. n. 14472/2017Cass. n.33203/2022) è consolidata nel ritenere che – nel caso in cui l’evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c., il giudice è tenuto a dare atto dell’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c. e della necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell’art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione.

Nella specie è pacifico – alla luce degli atti e della stessa sentenza impugnata — che all’epoca in cui il procuratore della parte appellante ne ha dichiarato il decesso (con nota del 15.4.2024) non si era chiusa la discussione davanti al collegio della Corte d’Appello di Lecce, avanti alla quale, in effetti, non erano neppure state precisate le conclusioni. Infatti – come si legge nella parte della sentenza gravata dedicata allo svolgimento del processo – “All’udienza del 16.06.2021 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.., ma, successivamente, è stata rimessa sul ruolo a causa del sopravvenuto impedimento per motivi di salute del Presidente dr. Riccardo Mele a comporre la camera di consiglio per la decisione, con fissazione dell’udienza del 18.04.2024 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281- sexies c.p.c. innanzi a collegio diversamente costituito. Disposta la trattazione scritta ed avendo le parti depositato note scritte, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 18.04.2024″.

La necessità di rimettere sul ruolo la causa per consentire di investirne della decisione il nuovo collegio all’udienza del 18.4.2024 nel rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 comma 2 cost., ha fatto, quindi, sì che allorché il procuratore dell’opponente ha dichiarato con nota scritta del 15.4.2024 il decesso del proprio assistito la discussione davanti al nuovo collegio giudicante non era neppure cominciata né le parti avevano presentato note scritte conclusionali in sostituzione della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. il cui termine scadeva il giorno stesso dell’udienza destinata alla precisazione delle conclusioni, al deposito di note scritte, e alla decisione contestuale del giudizio (v. art. 281 sexies comma 1 c.p.c. “… il giudice fatte precisare le conclusioni può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o su istanza di parte in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”).

Ne discende che detta dichiarazione ha prodotto ex lege l’interruzione del processo, con la conseguenza che nessuna attività avrebbe potuto essere compiuta prima dell’eventuale tempestiva riassunzione del processo ad opera della parte interessata.

Non può essere, quindi, condivisa la tesi della resistente che, invece, sostiene che poiché le parti avevano già proceduto non solo a precisare le conclusioni all’udienza del 16 giugno 2021 ma avevano anche usufruito dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche in atti, l’udienza ex art.281 sexies c.p.c. era stata fissata “solo in ragione dell’impedimento di uno dei tre componenti del collegio determinante l’impossibilità dell’emissione della sentenza riservata in decisione il 16 giugno 2021”: invero l’impedimento in questione determinava l’impossibilità di emettere la sentenza da parte del giudice che aveva trattenuto in decisione la causa il 16.6.2021, il che imponeva che le parti fossero chiamate a precisare le conclusioni davanti al nuovo collegio che solo così sarebbe stato investito della decisione, mentre in mancanza di tale passaggio processuale la sentenza eventualmente emessa sarebbe risultata nulla per violazione del principio predetto del giudice naturale precostituito per legge.

La giurisprudenza che la resistente cita a sostegno della propria tesi, per cui “In tema di interruzione del processo, si ha “riapertura dell’istruzione”, ai sensi dell’art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., con la conseguente rilevanza degli eventi interruttivi successivi alla chiusura della discussione, quando il procedimento regredisce dalla fase decisoria ad una fase precedente, in cui può svolgersi attività istruttoria, a prescindere dalla circostanza che quest’ultima abbia effettivamente luogo” (v. Cass. n. 7789/2012) non contrasta con i principi di diritto predetti, giacché si sofferma su un aspetto diverso della questione ovvero sull’irrilevanza del fatto che l’attività istruttoria (nella specie “chiarimenti”) per cui la causa era stata rimessa sul ruolo si fosse poi svolta o meno, essendo decisivo il fatto che rimessa sul ruolo la causa si era verificato il decesso della parte; quindi anche questo precedente conferma il principio per cui gli eventi suscettibili di produrre l’interruzione del processo sono quelli che si verificano prima della chiusura della discussione, anche laddove questa debba replicarsi per un evento processuale che prevede la rimessione sul ruolo.

3.- L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa dinanzi alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile in data 11 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2025.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi