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Cassazione civile sez. I, 12/03/2025, n.6620

Massima

La competenza territoriale per la domanda ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII) spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede effettiva dell’attività, che si identifica con quello in cui vengono posti in essere gli atti di gestione e decisione per la vita dell’impresa e che coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano elementi idonei a smentire tale presunzione, dovendosi allora dare rilievo al luogo in cui la società ha, di fatto, esternalizzato il proprio centro di interesse e, in concreto, dove si è svolta l’attività sociale preponderante, in base a una valutazione complessiva delle prove fondata sul criterio della riconoscibilità da parte di terzi.

 

Supporto alla lettura

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente, e nella giurisidizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall’attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

Innanzitutto l’incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, è necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l’eccezione di considera non proposta. L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

  • art. 42 c.p.c (regolamento di competenza necessario): mezzo di impugnazione dell’ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell’art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
  • art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza facoltativo): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare l’istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poichè offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
RILEVATO CHE

La società Soft Lab avente sede a M ha presentato in data 30 aprile 2024 una domanda ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 14 del 2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in acronimo CCII) assumendo che nel 2017 aveva trasferito la sede legale da R a M mantenendo a R una sede secondaria ove permane il centro dei suoi interessi principali (COMI).

Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale richiamando la giurisprudenza di sezioni unite della Corte di Cassazione secondo la quale la sede principale dell’impresa si identifica con quella in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (Cass. Sez. Un., n. 15872/13). A tal fine il Tribunale ha ritenuto poco rilevante che i bilanci della società siano stati approvati a R (in videoconferenza); che la deduzione che l’attività principale fosse sempre stata svolta a R in modo ben visibile ai terzi è rimasta una mera affermazione di parte non documentata; che gli ulteriori elementi dedotti sono poco probanti in ordine alla effettiva assunzione a R di molti lavoratori, della presenza di grandi clienti e di rapporti bancari mentre la transazione fiscale per un debito tributario con l’Agenzia delle entrate è stato omologato dal Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Milano davanti al quale è stato riassunto il processo ha ritenuto a sua volta di essere incompetente e trattandosi di conflitto negativo ha sollevato regolamento di competenza rilevando: a) che il CCII abbandona la tradizionale espressione “sede principale dell’impresa” di cui all’art. 9 L.Fall. per adottare un criterio più ampio ed omnicomprensivo di “centro degli interessi principali del debitore” il quale richiama l’identica formulazione di cui all’art. 3, comma 1 del Regolamento (EU) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere; b) che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e segnatamente ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell’impresa; che il CCII prevede, con disposizione quasi identica a quella del Regolamento UE, che il COMI va individuato nel “luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”; che ai fini di stabilire il COMI rileva non solo il luogo di direzione ma anche in aggiunta la riconoscibilità ed apparenza della collocazione della sede da parte dei terzi.

Rese queste premesse, il Tribunale di Milano osserva che il luogo dove sono stati approvati i bilanci, con intervento dei partecipanti in videoconferenza, è individuabile in R, in quanto ciò è detto esplicitamente nei verbali degli anni 2020 e 2021 mentre nel verbale 2022 è scritto che l’approvazione avveniva nella sede secondaria, ma pur sempre individuabile in R in quanto unica sede secondaria della società. Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, assume rilievo il fatto che l’attività sia stata svolta a R in modo visibile a terzi poiché nelle sedi romane vi sono gli uffici dirigenziali, come risulta dai contratti di locazione e come risulta anche dalla documentazione fotografica; rilevano inoltre i contratti, allegati in atti, che dimostrano che il principale affare della Soft Lab e cioè i cosiddetti grandi clienti ha sede a R, così come sono situate a R le agenzie o filiali di tutte le banche con cui la società istante ha rapporti bancari attivi. Chiede pertanto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Postiglione, ha presentato requisitoria scritta concludendo per la competenza del Tribunale di Roma facendo riferimento alla giurisprudenza dell’Unione Europea in tema di accertamento del COMI la quale rimarca la esigenze di oggettività e riconoscibilità che risultano soddisfatte qualora gli elementi materiali presi in considerazione per stabilire il luogo in cui la società debitrice gestisce abitualmente i suoi interessi siano stati oggetto di una pubblicità (Corte giust. UE sentenza 2 maggio 2006, C-341/04) e ritenendo che in base ad una valutazione complessiva delle prove deve darsi peso al luogo ove la società abbia di fatto esternalizzato il proprio centro di interesse, rilevando a tal fine non solo la sede legale ma il luogo dove si è svolta l’attività sociale preponderante.

Diritto
RITENUTO CHE

Sono condivisibili le conclusioni rese dal Procuratore generale.

Il Tribunale di Roma ha valorizzato essenzialmente i criteri per la definizione della sede effettiva già utilizzati nella vigenza della legge fallimentare, considerando come sede effettiva il luogo ove vengono posti in essere gli atti di gestione o di decisione per la vita dell’impresa (la sede della scelte strategiche) e, facendo riferimento a giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte anteriore alla emanazione del CCII, muove dal presupposto che la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell’impresa legale dell’impresa non può dirsi superata in caso di mera presenza di uffici, personale, stabilimenti o sedi secondarie in una località diversa dalla sede legale, anche quando agli stessi siano riferibili rilevanti impegni negoziali ed economici, ove, tuttavia, non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede rispetto al complesso delle attività imprenditoriali.

Il Tribunale di Milano osserva invece che il nuovo CCII aggiunge il criterio della riconoscibilità da parte dei terzi, in armonia con la legislazione Europea, e quindi ha riesaminato la documentazione prodotta dalla società alla luce di questo criterio e anche dando conto – in maniera più approfondita rispetto a quanto abbia fatto il Tribunale romano – del contenuto di questi documenti.

In particolare il Tribunale di Milano ha verificato che i verbali di approvazione dei bilanci 2019/2020 davano conto che essi erano approvati nella sede romana, sebbene con ricorso alla videoconferenza, e il verbale del 2021 dava conto che l’approvazione era avvenuta nella sede secondaria, che però deve necessariamente identificarsi con R dal momento che essa è l’unica sede secondaria. Anche i contratti di locazione vengono esaminati nel loro contenuto dal Tribunale milanese giungendo alla conclusione che erano contratti stipulati per le sedi degli uffici dirigenziali e che il business core era in R, posto che qui hanno sede i grandi clienti (ACI INFORMATICA, FAO INPS, come desumibile dai contratti allegati) e pertanto l’attività di assistenza informatica/software, si deve ivi espletare, con conseguente esteriorizzazione e riconoscibilità da parte dei terzi contraenti. Altro elemento, correttamente ritenuto di particolare rilievo, e che rende riconoscibile ai terzi quale sia il centro degli interessi principali del debitore, è la circostanza che le filiali/agenzie di tutte le banche (Banca del Fucino; MPS; Intesa Sanpaolo) con cui la società istante ha rapporti bancari attivi come da contratti sono site a R e che sugli estratti di conto corrente bancario l’ubicazione della sede è indicata in R.

Ne consegue la dichiarazione di competenza del Tribunale di Roma davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge. Le spese verranno regolate unitamente al merito.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2025.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2025.

Allegati

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