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Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9754

Massima

La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. (Tale esclusione – ha osservato la Suprema Corte – non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione, la quale, disponendo che «per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di Napoli», si limita a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la Banca tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge.

Supporto alla lettura

Competenza territoriale

Il codice di procedura civile civile individua tre criteri di ripartizione della competenza civile: materia trattata, valore della causa e territorio. Quanto a quest’ultimo, l’ufficio giudiziario territorialmente competente è individuato in base alle disposizioni contenute dagli artt. da 18 a 30 del codice di procedura civile. In particolare, l’art. 18 c.p.c. individua come foro generale delle persone fisiche quello del luogo in cui il convenuto ha la sua residenza o domicilio, mentre il foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo ove ha sede la società (art. 19 c.p.c.). I successivi articoli, invece, individuano alcuni fori speciali, in considerazione dei diritti oggetto di controversia. All’interno di questo quadro normativo, particolare importanza assume l’art. 28 c.p.c.

Capovolgendo l’assunto generale dell’art. 6 c.p.c., sopra esaminato, l’art. 28 specifica che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo determinate eccezioni. Se il convenuto ritenga che la causa sia stata incardinata presso un giudice privo di competenza territoriale (sia essa derogabile o inderogabile), può sollevare la relativa eccezione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, a pena di decadenza (art. 38 c.p.c.). Tale eccezione deve contenere anche l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. L’incompetenza territoriale, con riferimento ai soli casi di inderogabilità, può essere rilevata anche d’ufficio. A tal fine, il rilievo dev’essere compiuto dal giudice non oltre l’udienza di prima comparizione e trattazione di cui all’art. 183 c.p.c.

Ambito oggettivo di applicazione

1. La Ktesis Srl, in qualità di debitrice principale, e Ca.Gi. ed Ca.El., in qualità di fideiussori, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Banco di Napoli Spa, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 662/18, emesso il 25 febbraio 2018, con cui è stato loro intimato il pagamento della somma di Euro 288.711,60, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di due conti correnti e di rimborso di un finanziamento.

A sostegno dell’opposizione, gli attori hanno eccepito l’incompetenza per territorio del Giudice adìto, la mancata utilizzazione delle linee di credito e la mancata erogazione del finanziamento, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni ed affermando la riferibilità delle stesse alle sole obbligazioni contratte dalla Ktesis, nonché la decadenza dalle garanzie.

Si è costituita la Penelope SPV Srl, in qualità di cessionaria dei crediti, e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto.

2. Nel frattempo, la Ktesis ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli l’Intesa Sanpaolo, in qualità di avente causa del Banco di Napoli, per sentir rideterminare il saldo dei rapporti, con la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 135.196,66.

Si è costituita l’Intesa Sanpaolo, la quale ha eccepito l’inammissibilità della domanda e la litispendenza.

Con ordinanza dell’11 dicembre 2020, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo sussistente un rapporto di continenza con il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

3. Il giudizio è stato pertanto riassunto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale, dopo averne disposto la riunione con quello pendente dinanzi a sé, con sentenza del 28 novembre 2022 Vetere ha dichiarato la propria incompetenza, revocando il decreto ingiuntivo e rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Napoli.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che le parti avevano inteso derogare alle ordinarie regole di competenza per territorio, richiamando l’art. 20.1 dei contratti di conto corrente, specificamente approvato per iscritto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., il quale prevedeva che per le relative controversie fosse competente il foro di Napoli. Pur osservando che la chiarezza e la specificità di tale indicazione costituivano espressione inequivocabile della volontà di attribuire carattere esclusivo al foro prescelto, ha ritenuto non pertinente il richiamo all’orientamento giurisprudenziale che subordina il riconoscimento dell’esclusività del foro all’adozione di espressioni specifiche. Precisato infatti che tale specificità è richiesta a tutela del consumatore, soprattutto con riguardo ai contratti conclusi mediante moduli o formulari, al fine di evitare che il contraente più qualificato possa avvalersi di clausole generiche per scegliere il foro per lui più vantaggioso, ha rilevato che nella specie i contratti di conto corrente erano stati stipulati mediante la sottoscrizione di moduli predisposti dalla stessa Banca, la quale pretendeva poi di non avvalersi del foro convenuto.

4. Avverso la predetta sentenza la Penelope ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolato in quattro motivi. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 29 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver attribuito carattere esclusivo al foro convenzionale, pur in mancanza di una pattuizione espressa in tal senso. Premesso che a tal fine, pur non occorrendo l’uso di formule sacramentali, è necessaria un’inequivoca manifestazione di volontà delle parti, sostiene che dai contratti di conto corrente non emergeva in alcun modo l’intento di escludere l’operatività degli altri fori, ma solo quello di estendere il foro convenzionale a tutte le controversie derivanti dal contratto.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione degli artt. 104,112 e 132 cod. proc. civ., rilevando che il foro convenzionale era applicabile soltanto ai rapporti di conto corrente, e non anche a quello di finanziamento, relativamente al quale non era stata sollevata alcuna eccezione d’incompetenza, non essendo prevista alcuna deroga alla competenza per territorio.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 103,104,112 e 132 cod. proc. civ., sostenendo che, anche a voler attribuire carattere esclusivo al foro convenzionale, lo stesso non sarebbe riferibile al contratto di finanziamento, che non lo prevedeva. Premesso che le domande proposte nei confronti degli opponenti erano scindibili, in quanto fondate su distinti rapporti contrattuali, osserva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della richiesta di separazione delle cause, avanzata in via subordinata da essa ricorrente.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 33 cod. proc. civ., affermando che, nel ritenere applicabile il foro convenzionale, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della connessione oggettiva esistente tra la domanda proposta nei confronti della debitrice principale e quelle proposte nei confronti dei fideiussori e dell’onere, conseguentemente gravante a carico di tutti gli opponenti, di eccepire l’incompetenza con riferimento a tutti i fori previsti dal codice di rito. Aggiunge che nella specie la domanda proposta nei confronti dei fideiussori non poteva considerarsi accessoria rispetto a quella proposta nei confronti della debitrice principale, giacché le garanzie avevano carattere autonomo, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta. Sostiene infine che i contratti di garanzia prevedevano a loro volta un foro convenzionale, individuabile proprio in quello di Santa Maria Capua Vetere, in quanto coincidente con il luogo in cui era ubicata la filiale della Banca.

5. Il primo motivo è fondato.

Premesso che la natura processuale della questione di competenza, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente di procedere all’esame diretto degli atti, non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, secondo cui l’art. 20.1 dei contratti di conto corrente stipulati tra le parti, nell’attribuire al Tribunale di Napoli la competenza per ogni controversia che dovesse insorgere tra la correntista e la Banca, prevedeva un foro esclusivo, la cui pattuizione comportava l’inoperatività degli altri fori previsti dalla legge.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal Tribunale, la designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone infatti una pattuizione espressa, che, pur non richiedendo l’uso di forme sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un’inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge (cfr. Cass., Sez. III, 17/07/ 2023, n. 20713; Cass., Sez. VI, 2/10/2020, n. 21010; 25/01/2018, n. 1838).

Tale esclusione non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione, la quale, disponendo che “per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di Napoli”, si limita a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui ha sede la Banca tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la previsione dell’applicabilità del foro convenzionale ad ogni possibile controversia che insorga tra le parti in dipendenza del rapporto di conto corrente o di qualsiasi altro rapporto, trattandosi di un’espressione riferibile non già all’indicazione del foro competente, ma all’oggetto della deroga alla competenza territoriale, omnicomprensivamente individuato in ogni pretesa riconducibile al rapporto contrattuale, e quindi inidonea ad evidenziare la volontà delle parti di escludere l’operatività degli altri fori.

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, restando assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, con cui la ricorrente ha fatto valere, evidentemente per l’ipotesi in cui il foro fosse stato ritenuto esclusivo, la derogabilità dello stesso per ragioni di connessione oggettiva.

La causa va conseguentemente rinviata al Giudice dichiarato competente, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria l’11 aprile 2024.

Allegati

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