Nel verbale di udienza si legge che il ricorrente (già destinatario di due decreti di espulsione) aveva anche allegato di avere in Italia una figlia e una compagna ma l’incaricato per la questura aveva eccepito che la figlia era maggiorenne e non convivente e che “la compagna è cittadina rumena”; inoltre, la difesa del ricorrente aveva dedotto che lo stesso era affetto da morbo di Parkinson e che le condizioni di salute si erano aggravate, come da documentazione medica, e aveva chiesto disporsi misure alternative all’espulsione “trattandosi di soggetto munito di passaporto”.
Avverso la suddetta pronuncia, (omissis) propone ricorso per cassazione, notificato il 13/9/2023, affidato a due motivi, nei confronti di Ministero dell’Interno e Questura di Torino (che non svolgono difese).
2. Nel primo motivo, si deduce che la documentazione medica prodotta all’udienza dinanzi al Giudice di pace del 29/6/2023 (di poco anteriore quanto a data) integrava una condizione di inespellibilità dello straniero, essendo lo stesso affetto da “polmonite a focolai multipli bilaterale, insufficienza respiratoria cronica e morbo di Parkinson, ed è stato precedentemente colpito, nel 2015, da ictus ischemico frontale destro cardioembolico con emiparesi faciobrachiocrurale sinistra”.
Il ricorrente dà atto che, successivamente alla convalida, le condizioni del (omissis) si erano aggravate, con necessità di ricovero in pronto soccorso per affaticamento respiratorio cui seguivano le dimissioni nel pomeriggio del giorno stesso e che, a fronte di ulteriore certificazione medica, era stata presentata istanza di riesame del provvedimento di convalida dell’espulsione, cosicché l’espulsione del (omissis) mediante accompagnamento alla frontiera è rimasta inattuata.
Si deduce che le gravi patologie che affliggono il (omissis) sono tali da necessitare una continuativa assistenza del soggetto, anche per quanto riguarda l’assunzione della terapia farmacologica prescritta, compito a cui oggi attende, ordinariamente, la compagna con lo stesso convivente, come rappresentato anche in sede di convalida. Tali patologie impongono inoltre di evitare spostamenti potendone derivare un preparabile pregiudizio alla salute dello stesso ricorrente.
Il Giudice di pace ha motivato sul punto ritenendo che non risultavano assenti in Albania presidi sanitari idonei a curare la patologia d cui lo straniero è affetto.
3. La seconda censura (costituente la ragione più liquida) e comunque fondata, con assorbimento della prima.
Si lamenta che il ricorrente fosse munito di valido passaporto e avesse stabili e duraturi legami famigliari in Italia (dove ha una figlia e convive da anni con una compagna) e che si era chiesta, in via subordinata, l’applicazione di una delle misure alternative all’espulsione di cui all’art. 14, comma 1-bis, T.U.I., sussistendone tutte le condizioni stabilite dal Legislatore. Invero, risulta dallo stesso provvedimento questorile di espulsione che esso veniva adottato a norma dell’art. 13, co. 4, lett. d), T.U.I., vale a dire per inosservanza del termine per la partenza volontaria concesso con precedente provvedimento e non, quindi, a norma dell’art. 13 co. 1 e 2, lett. c), del medesimo T.U. (norma, quest’ultima, che enuclea le condizioni ostative alla concessione di una misura alternativa all’espulsione).
Effettivamente, il provvedimento impugnato, sul punto (legami stabili familiari in Italia e la possibilità di adozione di misure alternative), è del tutto privo di motivazione.
Invero, da un lato, l’adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, e, nella specie, risulta dallo stesso verbale che lo straniero aveva allegato di essere munito di passaporto in corso di validità.
Questa Corte (Cass. 18409/2023) ha, da ultimo, ribadito che ” in tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il Giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero” (nella specie, si è cassata senza rinvio la decisione del Giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest’ultimo aveva dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità, requisito necessario per l’adozione di misure alternative al trattenimento).
Quanto ai legami familiari (convivenza con una cittadina rumena), parimenti, il provvedimento impugnato nulla dice.
Questa Corte ha, di recente (Cass. 35684/2023), affermato che “In materia di immigrazione, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1., del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto”.
Seppure il secondo periodo dell’art. 19 comma 1.1. è stato soppresso per effetto del D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni nella legge n. 50 dl 2023, è rimasta ferma la prima parte del comma 1.1. nella quale in relazione al divieto di respingimento o espulsione si fa rinvio anche agli obblighi di cui all’art. 5 comma 6 del T.U.I. nel quale si fa salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
In ogni caso, sulla rilevanza o meno del legame familiare (peraltro, per quanto emerge dagli atti con cittadina UE), il Giudice di pace doveva specificamente motivare e invece il provvedimento e del tutto carente di motivazione.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e va cassato il provvedimento impugnato, con rinvio Giudice di Pace di Torino in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.
Il Giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati personali.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria l’8 agosto 2024.
