Massima

Nei procedimenti esecutivi di pignoramento presso terzi instaurati nei confronti di un debitore residente all’estero (diverso dalla Pubblica Amministrazione), la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione deve essere individuata, in via eccezionale e in deroga alla regola generale dettata dall’art. 26 bis c.p.c. (che attribuisce la competenza al luogo della sede del debitore principale), sulla base del foro generale dell’esecuzione forzata previsto dall’art. 26 c.p.c.

Supporto alla lettura

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ALL’ESTERO

Per il pignoramento presso terzi con un debitore residente all’estero, la competenza territoriale è del Tribunale del luogo in cui si trova il terzo pignorato, in deroga all’art. 26 bis c.p.c. e valida anche per le Convenzioni UE come quella di Bruxelles.

Se il paese è nell’Unione Europea, i pignoramenti sono più semplici e le decisioni europee sono automatiche (per trovare i beni del debitore si possono richiedere ricerche telematiche all’anagrafe tributaria, con autorizzazione del giudice); per i paesi extra-UE, il procedimento è più complesso, richiede la comprensione delle leggi locali e può comportare costi elevati, infatti, molto spesso, l’atto esecutivo italiano, potrebbe dover essere riconosciuto e validato nel paese estero in cui si intende agire.

Nel caso in cui il debitore abbia la residenza all’estero ma i suoi beni soggetti a pignoramento sono in Italia, verrà seguita la legislazione italiana.

Ambito oggettivo di applicazione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in Materia di Impresa (anche SSI)- in data 21.3.2022 (omissis) S.A. (di seguito, per brevità, “(omissis)”) propose opposizione al precetto che le era stato notificato in data 1.3.2022 da (omissis) Srl (di seguito, per brevità, “(omissis)”) per l’ammontare di Euro 2.066.500; il precetto era basato sull’autodeterminazione di penali per l’inosservanza di un ordine di inibitoria emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 3.5.2015, e (omissis) contestò nel merito il diritto alle penali di (omissis).

(omissis) si costituì in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione a precetto avversaria e, in via preliminare, eccepì l’incompetenza del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Milano, facendo valere all’uopo l’elezione di domicilio a (omissis) contenuta nell’atto di precetto opposto. Dedusse, in proposito, che nell’atto di precetto era stato eletto domicilio a (omissis) perché era in tale sede che (omissis) avrebbe avuto gli unici beni e crediti pignorabili in Italia.

L’attrice – società francese priva di sede legale o rappresentanti in Italia e con sede in 140, boulevard M., 75017, Parigi, Francia – contestò l’eccepita competenza del Tribunale di Milano, sostenendo che presso il circondario di tale ufficio giudiziario non aveva sede alcun suo debitore, sicché la competenza doveva radicarsi presso il foro di Torino, considerando che la convenuta aveva sede a (omissis), nonché alla luce del criterio residuale del forum rei.

Secondo l’attrice, l’elezione di domicilio a (omissis) era strumentale, potendo il creditore procedente dichiarare la residenza o eleggere il domicilio ai sensi dell’art. 480, terzo comma, c.p.c. esclusivamente nel Comune ove aveva luogo il giudice competente per l’esecuzione. In altri termini, il creditore poteva validamente eleggere domicilio in un Comune soltanto a condizione che lì si trovassero beni o crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione e (omissis) non aveva adempiuto all’onere della prova su di essa gravante, non avendo provato che vi erano a (omissis) beni di (omissis) o suoi crediti da eseguire.

La convenuta, al contrario, affermò che nel circondario del Tribunale di Milano avrebbero avuto sede numerosi debitori dell’opponente.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Torino, ha accolto l’eccezione di incompetenza ed ha affermato “deve ritenersi che (omissis) abbia correttamente effettuato l’elezione di domicilio ex art. 480, terzo comma, c.p.c. in (omissis), in quanto Comune in cui ha sede uno dei possibili giudici competenti per l’esecuzione, con conseguente competenza del Tribunale di Milano a decidere la presente causa di opposizione a precetto”, ed ha dichiarato la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Milano.

(omissis) S.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, illustrati con memoria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese. (omissis) ha replicato con memoria. Il Pubblico ministero ha concluso chiedendo il rigetto del regolamento.

Motivi della decisione

2.- Nel ricorso per regolamento di competenza sono formulati i seguenti motivi:

Primo motivo – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1927 e 480 c.p.c. perché, a parere della ricorrente, l’elezione di domicilio nel precetto non determina la presunzione che in quel luogo possa svolgersi l’esecuzione, neppure quando non sia manifestamente artificiosa.

Secondo motivo – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1927115 e 480 c.p.c. perché, a parere della ricorrente, la specifica contestazione delle allegazioni dell’opposta risulterebbe dagli atti. Terzo motivo di ricorso – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1927115116 e 480 c.p.c. perché, secondo la ricorrente la prova dell’inattendibilità delle dichiarazioni dell’opposta in merito alla presenza di beni o crediti assoggettabili ad esecuzione nell’ambito territoriale di competenza del Tribunale di Milano risulterebbe dagli atti.

Quarto motivo di ricorso – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1926-bis27 e 480 c.p.c.: a parere della ricorrente, la competenza del Tribunale di Torino per l’opposizione a precetto sussisterebbe anche se davvero esistessero terzi debitori in (omissis) La ricorrente dopo avere richiamato l’art. 26 bis c.p.c., che attribuisce la competenza inderogabilmente ed esclusivamente al luogo della sede del debitore principale, e ricordato che essa ha residenza solo all’estero, ha sostenuto che il foro del terzo debitore sarebbe utilizzabile, ma solo a condizione che sia strumentale all’esercizio della potestà coercitiva in senso proprio e ha dedotto che il foro del terzo pignorato può considerarsi costituzionalmente doveroso soltanto a condizione che il creditore alleghi (e in caso di contestazione provi) che siano collocati in Italia beni direttamente staggibili di quest’ultimo, contestando che ciò fosse stato allegato da (omissis), e, anche sotto questo profilo ritiene che debba dichiararsi la competenza del Tribunale di Torino.

3.- Il presente regolamento è innanzitutto ammissibile perché proposto per impugnare l’ordinanza del Tribunale di Torino che ha pronunciato definitivamente solo sulla competenza.

4.- Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di rinuncia ai motivi successivi al primo, sollevata dalla convenuta, perché dal tenore dell’atto depositato e dalla sua complessiva disamina si evince che, nella parte finale, la richiesta di accoglimento circoscritta al primo motivo è frutto di un refuso.

5.- I primi tre motivi, strettamene concessi e conseguenziali, sono infondati e vanno respinti, in accordo con le conclusioni formulate in merito dalla Procura Generale.

Invero, l’elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un Comune nel cui circondario il creditore, all’esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l’esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione (Cass. n.8024/2021; Cfr. anche Cass. n. 20356/2020).

In base a tale principio, deve, quindi, ritenersi che:

– se il creditore, nell’atto di precetto, ha dichiarato la residenza o eletto il domicilio, ai sensi dell’art. 480 comma 3 c.p.c., deve presumersi che nella circoscrizione del luogo prescelto vi siano beni del debitore che possono essere sottoposti ad esecuzione;

– laddove il debitore intenda contestare la bontà della dichiarazione di residenza o dell’elezione di domicilio del creditore e sostenere che ivi non potrebbe iniziare in suo danno una esecuzione forzata, ha la facoltà di proporre l’opposizione preventiva all’esecuzione o agli atti esecutivi dinanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato;

– in tale contesto, è onere del creditore fornire prova che l’elezione di domicilio non era “anomala” e che, nel circondario del luogo prescelto, avrebbe potuto iniziarsi l’esecuzione forzata contro il debitore precettato.

Muovendo da tale premessa, è condivisibile il rilievo del ricorrente nella parte in cui segnala che, erroneamente, il Tribunale di Torino sembra affermare che l’onere della prova va posto a carico del debitore e non del creditore e, sullo specifico punto, l’ordinanza va emendata.

Ciò nonostante, l’assetto decisorio complessivo dell’ordinanza declinatoria della competenza non risulta inficiato e la stessa merita di essere confermata.

Nella specie, invero, il Tribunale – con valutazione in fatto, che la ricorrente cerca di far rivisitare in questa sede – ha accertato che dalla documentazione prodotta dalla creditrice si evinceva la prova della esistenza di alcuni partner commerciali della società esecutata che era ragionevole ritenere potessero risultare debitori di quest’ultima e che, quindi, ciò faceva ragionevolmente presumere che la debitrice opponente aveva, nel Comune di M, diversi debitori da sottoporre ad esecuzione ex art. 543 c.p.c., per cui l’elezione di domicilio effettuata nel precetto era idonea a radicare la competenza del Tribunale di Milano Invero, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione delle norme e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 640/2019), e spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053/2014).

Orbene, va rimarcato che, dinanzi alla suindicata produzione documentale, restano sullo sfondo le considerazioni con cui il Tribunale di Torino ha ritenuto che la odierna ricorrente non avesse adeguatamente contestato le prove fornite dalla creditrice.

Secondo il Tribunale di Torino, che ha proceduto all’accertamento in fatto, il documento citato era, comunque, idoneo a dimostrare l’esistenza di rapporti di dare – avere tra la debitrice e i terzi, perché in tale documento erano indicate società che, sullo stesso sito dell’attuale ricorrente, venivano definite suoi partner commerciali e che avevano sede in M, come da visure allegate. In proposito, giova ancora evidenziare che non può in alcun modo attribuirsi rilievo al fatto che quei crediti esistessero realmente e che, pertanto, l’eventuale espropriazione presso terzi, da incardinarsi sottoponendo ad esecuzione le somme dovute dai partner commerciali alla Dailymotion, avrebbe potuto concludersi utilmente.

Ai fini della competenza, invero, è sufficiente che sia data prova della esistenza di ipotetici crediti, o di altri beni staggibili, e sia individuato il fatto genetico degli stessi. Nessun rilievo può, invece, assumere il fatto che detti ipotetici crediti siano effettivamente esistenti e non ancora estinti.

6.- Il quarto motivo, posta anch’esso a sostegno della invocata competenza del Tribunale di Torino, non può essere accolto innanzitutto perché proposto per la prima volta con il presente regolamento e non nel corso del giudizio.

Per completezza, come condivisibilmente chiarito dal Procuratore Generale, va osservato che, nei casi come quelli prospettati in cui, vigente l’art. 26 bis c.p.c., debba eseguirsi un pignoramento presso terzi nei confronti di un debitore, diverso dalla P.A. ma residente all’estero, la tesi preferibile è quella secondo cui l’espropriazione deve eccezionalmente essere promossa, in deroga alla regola generale dettata dall’art. 26 bis c.p.c., dinanzi al tribunale ove risiede il terzo pignorato.

Induce a tale considerazione innanzitutto il fatto che, stante l’inapplicabilità dell’art. 26 bis c.p.c., non può che applicarsi il foro generale dell’esecuzione forzata di cui all’art. 26 c.p.c., di guisa che il pignoramento va compiuto nel luogo ove si trova il bene o il credito da sottoporre ad esecuzione.

Conforta tale ricostruzione l’art. 32 comma 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 a tenore del quale, se la parte contro cui l’esecuzione è promossa non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell’esecuzione.

7. – In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa; le spese saranno regolate nel giudizio di merito.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa; rimette le parti dinanzi a detto Tribunale anche per le spese del regolamento, con termine di legge per la riassunzione del giudizio;

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 14 maggio 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2024.

Allegati

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