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Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n. 24007

Massima

In tema di impugnazioni civili, le pronunce giudiziali che si limitano a statuire sulla sola competenza, a prescindere dal grado in cui sono rese (primo o secondo), sono impugnabili esclusivamente mediante il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Supporto alla lettura

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio è necessario individuare il giudice competente, e nella giurisidizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall’attore in ordine alla competenza è oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione.

Innanzitutto l’incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, è necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario l’eccezione di considera non proposta. L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione.

Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

  • art. 42 c.p.c (regolamento di competenza necessario): mezzo di impugnazione dell’ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell’art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
  • art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza facoltativo): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte può scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare l’istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attività processuali, poichè offre la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.

Ambito oggettivo di applicazione

FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato l’11 febbraio 2015, (omissis) evocava in giudizio (omissis), (omissis) e la (omissis) e (omissis) s.n.c., chiedendo dichiararsi inefficace l’atto di vendita con il quale detta società, in persona dell’amministratore unico (omissis), aveva alienato a (omissis), figlia dello stesso amministratore, la proprietà dell’immobile della società, sito in (omissis).

Con ordinanza depositata il 10 luglio 2015, il Tribunale dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario, per essere la causa devoluta alla competenza del collegio arbitrale, in forza dell’art. 11 dello Statuto sociale.

2. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 271/2016, depositata il 10 giugno 2016, respingeva il gravame del S., confermando la competenza del collegio arbitrale e, quindi, l’incompetenza del giudice ordinario adito.

3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso (omissis) nei confronti di (omissis), (omissis) e della (omissis) e (omissis) s.n.c., affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, la Corte deve rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto da (omissis) nei confronti della sentenza di primo grado che si era pronunciata solo sulla competenza.1.1. Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello ed anche quando abbiano riformato per competenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono – per vero – impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto quale mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass., 10/07/2017, n. 17025; Cass., 28/02/2020, n. 5516).

1.2. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva pronunciato solo sulla competenza, per cui il S. non avrebbe dovuto proporre appello, essendo l’unico rimedio avverso siffatta statuizione costituito dal regolamento di competenza. L’appello proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile d’ufficio.

La Corte di cassazione può, invero, rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., 19/10/2018, n. 26525; Cass., 07/07/2017, n. 16863).

2. Per tali ragioni, pronunciando sul ricorso la sentenza di appello va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perché il processo non poteva essere proseguito.

3. Le ragioni della decisione – limitata all’esame di una questione pregiudiziale – inducono ad una integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione.

P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito; compensa integralmente tra e parti le spese del giudizio di appello e di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

Allegati

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