Con ordinanza depositata il 10 luglio 2015, il Tribunale dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario, per essere la causa devoluta alla competenza del collegio arbitrale, in forza dell’art. 11 dello Statuto sociale.
2. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 271/2016, depositata il 10 giugno 2016, respingeva il gravame del S., confermando la competenza del collegio arbitrale e, quindi, l’incompetenza del giudice ordinario adito.
3. Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso (omissis) nei confronti di (omissis), (omissis) e della (omissis) e (omissis) s.n.c., affidato a sei motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
1.2. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva pronunciato solo sulla competenza, per cui il S. non avrebbe dovuto proporre appello, essendo l’unico rimedio avverso siffatta statuizione costituito dal regolamento di competenza. L’appello proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile d’ufficio.
La Corte di cassazione può, invero, rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass., 19/10/2018, n. 26525; Cass., 07/07/2017, n. 16863).
2. Per tali ragioni, pronunciando sul ricorso la sentenza di appello va, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, perché il processo non poteva essere proseguito.
3. Le ragioni della decisione – limitata all’esame di una questione pregiudiziale – inducono ad una integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021
