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Cassazione civile sez. I, 06/05/2024, n.12223

Massima

In tema di adozione del minore d’età, l’art. 27, comma 3, l n. 184 del 1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

 

Supporto alla lettura

ADOZIONE

L’ adozione è il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue.

La Legge n. 184 del 1983, riformata dalla Legge n. 149/2001, disciplina l’ istituto giuridico dell’ adozione, ponendo in primo piano l’interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia.

Sono previste le seguenti tipologie di adozione:

  • ADOZIONE NAZIONALE: l’adozione di un bambino in stato di abbandono sul territorio italiano.
  • ADOZIONE INTERNAZIONALE:A l’adozione di un bambino in stato di abbandono che si trova all’estero, in paesi con cui sono in vigore trattati internazionali o bilaterali con l’Italia e in cui operano associazioni autorizzate e certificate che fanno da tramite tra la coppia e le istituzioni del paese stesso (Enti Autorizzati).
  • ADOZIONE DI MAGGIORENNE: riguarda persone maggiori di età (e quindi giuridicamente autonome) che entrano a far parte degli interessi prevalentemente patrimoniali anche della famiglia dell’adottante;
  • ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI:  tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (art. 44 lettere a, b, c e d della legge 184/83). Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l’adottato antepone al proprio il cognome dell’adottante. Presupposto fondamentale è che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

I requisiti essenziali al fine di dar luogo all’ adozione sono:

  • la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
  • l’idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bambino abbandonato.

L’adozione vera e propria è preceduta dall’affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

L’art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L‘età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

Decorso un anno dall’affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l’adozione, con la quale  cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine e l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il loro cognome.

N.B. La legge 184 del 1983 afferma che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”, e che devono essere “disposti interventi di sostegno e aiuto” per favorire tale diritto. A tal proposito, la cd. adozione mite  mira a preservare il diritto del minore a mantenere un rapporto con la famiglia di origine ( difatti il minore, pur affidato legalmente ad altre persone, conserva il rapporto con i propri genitori e fratelli/sorelle biologici) ed è un istituto riconducibile all’art 44 lett. d) della Legge 184/1983, applicabile nei casi di semiabbandono, o abbandono ciclico o semipermanente.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. La Corte di Appello di Milano, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Za.Sa. ed Za.Sa., avendo rilevato l’inidoneità della figura genitoriale paterna nonché di tutte le figure vicariali inerenti al nucleo familiare. Tuttavia la Corte ha ritenuto opportuno conservare i rapporti tra i minori ed i prozii paterni, nonché con la nonna materna – in tempi e modi stabiliti dai Servizi territoriali – attesa la sussistenza di una relazione significativa con tali figure, legame ritenuto d’ausilio all’elaborazione del trauma subito dai minori a causa della morte della madre, uccisa dal padre, se utilizzato nelle modalità opportune.

2. Contro la sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale di Milano affidato ad un unico motivo di ricorso.

3. La Sig.ra Sa.Da., nonna materna dei minori, ha ritualmente depositato controricorso per Cassazione insistendo per il rigetto del ricorso per Cassazione proposto.

4. I Sig.ri Bh.Mu. e Kh.Am., prozii dei minori, nonché il Sig. Za.Sa., padre dei minori, hanno depositato controricorso, di cui e avvenuta trattazione separata, dichiarato inammissibile.

5. La Sig.ra Sa.Da. ha depositato, rispettivamente in vista delle udienze del 13.12.2021 e del 08.02.2024, memoria difensiva ex art. 380 bis 1 c.p.c. ed altresì memoria ex art. 378 c.p.c. insistendo per il rigetto del ricorso per Cassazione.

6. I Sig.ri Bh.Mu. e Kh.Am. hanno depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

7. Il Sig. Za.Sa., padre biologico dei minori, ha depositato memoria autorizzata finalizzata alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

8. Nell’unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e ss e 44 e ss della legge 184/1983 per avere la Corte di Appello di Milano innestato illegittimamente sull’adozione legittimante le caratteristiche proprie dell’adozione mite, con la previsione della conservazione dei legami con la famiglia di origine, nonostante la espressa previsione contraria contenuta nell’art. 27 della L. 184/1983.

9. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, cui è stato dato regolare avviso all’udienza del 19.09.2022, è stato tardivamente notificato ed è, conseguentemente inammissibile, come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria n. 230 del 2023 di proposizione di eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, l.n.184 del 1983.

10. Già nell’ordinanza interlocutoria di rimessione dei ricorsi alla pubblica udienza era stato sottolineato il rilievo nomofilattico della questione sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. In particolare, era stata evidenziata la necessità di approfondire il tema della configurabilità nel nostro ordinamento di una pluralità di modelli di adozione anche diversi da quello che determina la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine.

11. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva condiviso tale valutazione ed aveva evidenziato la particolare importanza della questione che si coglie non solo nella sua novità ma anche nella preminente esigenza di regolare un settore nevralgico della vita sociale (gli orfani dei femminicidi come orfani “speciali”) “nel quale vengono in gioco i diritti fondamentali della persona minore di età che ha vissuto gravi traumi emozionali”. Per questa ragione il P.G. aveva ritenuto che l’art. 27 L. 184/1983, nella parte in cui recita “con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali”, meritasse un’attenta riflessione nei casi in cui non vi fossero, come nella specie, regimi giuridici alternativi all’adozione legittimante e nello stesso tempo fosse stato accertato il pregiudizio per lo sviluppo psico fisico dei minori conseguente alla recisione dei legami con le famiglie di origine. Il Procuratore Generale aveva sottolineato l’importanza di evitare che il trauma derivato dalla perdita di entrambe le figure genitoriali diventi ancora di più radicato con l’aggiunta della definitiva recisione di legami con importanti figure di riferimento che non sono dannose per lo sviluppo psicologico dei bambini ma che al contempo non possono assumere funzione vicariante.

12. Per le ragioni sopraesposte il PG aveva chiesto, in via principale, l’affermazione di un principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c. che temperasse l’assolutezza del divieto contenuta nell’art. 27 L. 184/1983 ed in particolare che si potesse pervenire per mezzo di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma a far salvo “il superiore interesse del minore” a non recidere, per il suo benessere psicologico ,il legame con la famiglia d’origine.

13. In via subordinata era stata sollecitata la rimessione alla Corte Costituzionale, ove il divieto sopra evidenziato non si fosse ritenuto superabile alla luce di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma, al fine di valutare “la tenuta costituzionale di una norma (art. 27 L. 184/1983) in un contesto sociale profondamente mutato, quale quello attuale, dove la recisione dei legami con i nuclei familiari originari, pur essendo frequentemente necessaria, non sempre è criterio adeguato per fornire una tutela sostitutiva ed affettiva alle situazioni dolorose generate da forme di violenza familiare ed assistita”.

14. Con l’ordinanza interlocutoria n. 230 del 2023, la Prima Sez. Civile della Corte di Cassazione ha prospettato alla Corte Costituzionale, ritenendo che non potesse essere accolta la richiesta principale proveniente dal P.G. di formulazione del principio di diritto nell’interesse della legge, l’eccezione d’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, L. 184/1983 nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessino irreversibilmente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine estendendo il divieto ai parenti entro il quarto grado. La Corte rimettente non ha ritenuto che la norma, così come formulata, potesse condurre alla valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non recidere i legami con il nucleo parentale di origine, secondo le modalità stabilite in via giudiziale e che tale impedimento non fosse costituzionalmente legittimo.

15. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 2023, ha diversamente stabilito che “sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa L. 184/1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine, realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura ed a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità” . Ha, inoltre, precisato che l’assolutezza del divieto riguarda il legame giuridico ma non quello affettivo che, invece, presenta il margine di flessibilità sopra evidenziato, imposto dalla ineludibile valutazione del preminente interesse del minore.

16. Ciò induce il Collegio, ribadita l’inammissibilità del ricorso, ad accogliere la richiesta formulata in via principale dal Procuratore Generale ed a formulare, sulla base delle rilevanti e precise indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale il principio di diritto nell’interesse della legge.

17. E’ stato evidenziato, nella sentenza n. 183 del 2023, che l’art. 27, terzo comma, l. n. 184 del 1983 non postula un divieto assoluto di conservazione dei legami socio affettivi. L’interpretazione adeguatrice della norma, da collocare all’interno della cornice delineata dagli artt. 2 e 30 Cost e dell’art. 8CEDU nonché di rilevanti principi contenuti nella l. n. 184 del 1983, quali il diritto a conoscere le proprie origini ed ad essere informato del proprio status di figlio adottivo non appena sia possibile oltre che la promozione della conservazione della fratria nelle decisioni di adozione, limita l’assolutezza del divieto al solo piano giuridico formale delle relazioni parentali, in funzione della costituzione del nuovo status filiale. In relazione, invece ai legami socio affettivi, la presunzione della necessità di una soluzione di continuità ha carattere relativo e deve confrontarsi con l’interesse preminente del minore a non perdere, ove ne possa essere pregiudicato, ambiti primari della costruzione della propria identità e legami la cui continuità può accrescere lo sviluppo equilibrato della sua personalità, pur nel variegato quadro traumatico dell’abbandono.

18. In conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso deve essere formulato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363, c.3, c.p.c.:

“L’art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”.

19. Le spese processuali, data l’assoluta novità della questione giuridica devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto ex art. 363 c.p.c. nell’interesse della legge: “L’art. 27, comma 3, della L. 184/1983, riguardante gli effetti dell’adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali, esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali”. Compensa le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione della presente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.

Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024.

Allegati

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