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Cassazione civile sez. I, 05/06/2020, n. 10767

Massima

In tema di rimessione della causa alla pubblica udienza, il Collegio, rilevato che non sussistono i presupposti per la definizione della causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, anche alla luce della questione di un pregresso giudicato sulla medesima vicenda contrattuale, ha rinviato la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile.

Supporto alla lettura

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

Ai sensi della normativa vigente, le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice vengono inviate, nei casi in cui non sia previsto diversamente, direttamente all’indirizzio di Posta Elettronica Certificata (PEC) del soggetto destinatario. Il DM 44/2011 e le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 regolamentano le modalità di invio.

Ambito oggettivo di applicazione

(omissis)
Il Collegio

Rilevato che, anche alla luce della questione, sollevata da Poste Italiane con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., dell’esistenza di un giudicato sulla medesima vicenda contrattuale, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5 e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.
Rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile di questa Corte.Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Allegati

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