Massima

La consulenza tecnica di parte, essendo una semplice allegazione difensiva senza valore probatorio autonomo, può essere presentata da sola o nelle difese scritte, anche in sede di impugnazione. Il giudice del merito può basare la sua decisione su una perizia stragiudiziale, anche se contestata, purché motivi adeguatamente questa scelta, in conformità con il principio del libero convincimento previsto dall’ordinamento.

Supporto alla lettura

PROVE ATIPICHE 

In tempi recenti, dottrina e giurisprudenza hanno discusso sull’ammissibilità e sull’efficacia probatoria delle cosiddette “prove atipiche” nel processo civile. A differenza del processo penale, che prevede norme generali che legittimano l’uso di prove non espressamente previste dalla legge, l’ordinamento processual-civilistico non contempla una norma simile, sollevando dubbi sulla validità di queste prove nel contesto civile. Orbene, l’ orientamento prevalente ritiene che, in ambito civile, non ricorra un numerus clausus delle prove e, quindi, siano ammissibili le prove atipiche. L’ingresso delle suddette prove nel processo avviene nel rispetto del contraddittorio tra le parti e soggiace ai limiti temporali posti a pena di decadenza per la loro produzione. Dunque, le prove atipiche sono ammissibili, sono assimilate a prove documentali e la loro efficacia probatoria è pari a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova.

Tra le prove atipiche si citano:

  • verbali di prova espletati in altri giudizi,
  • la perizia resa in altro procedimento civilistico,
  • la sentenza resa in altro procedimento civilistico

In particolare, la perizia di parte stragiudiziale, quale esempio di prova atipica, rappresenta uno strumento fondamentale nel processo civile capace di influenzare in modo significativo l’ esito del contenzioso, pur non avendo valore probatorio di per sé. In altri termini, il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione, quale prova atipica, una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione.

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
Rilevato che:
1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di (Omissis) s.p.a. ammetteva al passivo il credito vantato da (omissis) s.p.a., in relazione a una serie di forniture di gomme, per l’importo di Euro 429.898,72; escludeva l’ulteriore credito di Euro 14.836, 24 richiesto da (omissis) a saldo di una fattura emessa a fronte di merce che non risultava pervenuta ad (Omissis) e negava il riconoscimento sia della prededuzione richiesta ex d. lgs. 347 del 2013, art. 3, comma 1-ter, sia del privilegio ex art. 2758 c.c..

2. L’opposizione ex art. 98 proposta dalla creditrice contro il provvedimento del g.d. veniva respinta dal Tribunale di Milano con decreto del 15/7/2019.

Il tribunale spiegava che la prededuzione di cui al d. lgs. 347 del 2013, art. 3, comma 1-ter, doveva essere riconosciuta ai crediti correlati a prestazioni necessarie ad assicurare la continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali di (Omissis), dovendosi intendere come essenziale tutto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma e necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato.

Ciò posto, osservava che parte opponente non aveva in alcun modo dimostrato l’esistenza di un collegamento fra le prestazioni eseguite e la cd. area a caldo, a cui soltanto attengono gli impianti produttivi essenziali, di modo che si doveva escludere la possibilità di riconoscere la prededuzione richiesta.

Negava, infine, la possibilità di ammettere al passivo l’intero importo richiesto, non essendo stata fornita prova della consegna dei materiali indicati nella fattura esclusa in sede di verifica, anche in ragione dell’inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale formulati a questo riguardo.

3. (omissis) s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, prospettando quattro motivi di doglianza.

L’intimata (Omissis) s.p.a. in amministrazione straordinaria non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, non solo perché il tribunale ha ritenuto che le norme sulla prededuzione siano eccezionali e debbano essere interpretate restrittivamente, ma anche perché le stesse sono state applicate in modo errato, escludendo dal loro ambito di operatività le forniture fatte da (omissis) s.p.a. ad (Omissis) malgrado le stesse fossero indispensabili per la pulizia e la manutenzione ordinaria degli altiforni di (Omissis) e le parti affini, per il trasporto dei materiali lavorati dagli altiforni alle aree esterne e per la successiva lavorazione, oltre che per il servizio di carico e spostamento di pedane e vasche contenenti materiali vari. Il collegio di merito, inoltre, da un lato non avrebbe tenuto conto della relazione tecnica trascritta all’interno della comparsa di costituzione dei nuovi difensori, che non poteva essere qualificata come tardiva ex art. 99, comma 2, l. fall., essendo stata riprodotta all’interno di una memoria difensiva e fatta propria dai difensori, dall’altro avrebbe fondato la decisione su una relazione di identica natura prodotta da (Omissis) ritenendola tecnicamente non contestata, contrariamente a quanto era avvenuto.

4.2 Il secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di omessa pronuncia del tribunale sulla domanda di (omissis) di riconoscimento della prededuzione ai sensi dell’art. 111 l. fall., avanzata in ragione del fatto che il credito era sorto nel corso del 2014, quando (Omissis) era già stata commissariata e si prevedeva la sua amministrazione straordinaria, e riguardava forniture funzionali e necessarie alla continuazione delle attività essenziali dell’impresa.

4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta che il tribunale abbia rifiutato di svolgere attività istruttoria, disattendendo la richiesta di prova testimoniale volta a dimostrare l’avvenuta consegna della fornitura di gomme che era stata ritenuta non provata in causa.

4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione della Cost., artt. 111 e 117, 6 CEDU e 47 Carta di Nizza: queste norme, deputate ad assicurare un processo equo, sono state violate – in tesi – dal giudice di merito laddove non ha motivato alcuni passaggi della propria decisione, ha assunto una posizione nient’affatto imparziale, valorizzando la relazione peritale prodotta da (Omissis) e ritenendo inammissibile in rito la relazione di identica natura prodotta dall’opponente, ed ha negato il diritto di Saccon Gomme a espletare la prova necessaria a suffragare le proprie domande.

5. I motivi sono suscettibili di esame congiunto, stante la loro parziale sovrapponibilità.

5.1 Il primo motivo (così come la parte del quarto motivo che ad esso si riferisce) risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

Il D.L. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, conv. con modificazioni nella L. 39/2004, ha previsto una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi del D.L. 207 del 2012, art. 1, conv. con modificazioni nella L. 231 del 2012.

Si tratta di una previsione che questa Corte ha già definito eccezionale e di stretta interpretazione, in deroga al principio generale di cui all’art. 2740 c.c. (v. Cass. 4341/2020, Cass. 16304/2021).

Specificamente la prededuzione è stabilita quanto ai crediti anteriori all’ammissione alla procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali” nonché “al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014”.

5.2 Nel caso concreto risulta dal provvedimento impugnato (pag. 3) che la prededuzione era stata invocata sul presupposto che la fornitura di gomme fatta dall’odierna ricorrente aveva avuto carattere strategico e doveva considerarsi essenziale in ragione della peculiarità dell’impianto produttivo dell'(Omissis), che era caratterizzato da un ciclo integrale e suscettibile di rendere tra loro connesse tutte le attività correnti, dalla fornitura delle materie prime al prodotto finito.

Il tribunale ha negato la prededuzione affermando, invece, che in un ciclo produttivo consistente in un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate (mediante il processo di agglomerazione), che vengono convogliate nell’altoforno onde realizzare la ghisa liquida, la quale è immessa in acciaieria e poi trasformata, all’esito di colata continua, in bramma d’acciaio, “e’ essenziale tutto l’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma ed è necessaria ogni prestazione che consente il funzionamento di tale apparato” (pag. 7).

5.3 Se è ben vero che la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte ed anche in sede di impugnazione (così, per tutte, Cass. 259/2013), rimane tuttavia fermo il principio secondo cui il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice (cfr. Cass. 26550/2011).

Dunque, pur dovendosi correggere ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ. la constatazione della tardività della produzione della consulenza tecnica di parte ricorrente, il giudice di merito era comunque libero di porre a base delle proprie valutazioni le risultanze della consulenza prodotta dalla controparte, in ragione del fatto che la stessa individuava il nucleo essenziale della produzione in termini coerenti con il disposto della norma e con la ravvisata necessità di intendere la stessa in termini restrittivi.

5.4 Questa Corte ha già avuto occasione di precisare (Cass. 21156/2022), in termini che questo collegio condivide appieno, che “lo stabilire quale sia il concetto di riferimento del D.L. n. 347 del 2003, art. 3, comma 1-ter, è una questione di diritto, mentre lo stabilire a cosa fossero concretamente funzionali le forniture dedotte in causa è questione di fatto. In diritto l’interpretazione sostenuta dal Tribunale di Milano appare supportata dalla plausibilità del concetto, perché non altrimenti che in rapporto al ciclo del primo acciaio può essere identificato il riferimento della norma alla continuità dell’attività “degli impianti produttivi essenziali”. Essenziale equivale, in vero, a basilare, primario, nodale: in ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quel che prima non è dato; dunque, proprio la bramma d’acciaio, visto che è questa la materia principale, vale a dire il nocciolo, di una produzione di acciaieria”.

“Non può d’altronde non confermarsi che il riferimento della norma all’essenzialità è spiegabile solo in funzione limitativa, proprio perché quello dell'(Omissis) e’… un sito a ciclo di produzione integrale e integrato. La circostanza, lungi dal contrastarne il fondamento logico, è da considerare all’apice della distinzione valorizzata dal legislatore, in un ambito di piena discrezionalità, tra impianti essenziali e non essenziali, quale base di riferimento dell’opzione per la continuità dei primi, da implementare mediante la garanzia della prededuzione.”

“Essendo inquadrabile in un’ottica di bilanciamento dei valori sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, la suddetta scelta del legislatore non può dirsi arbitraria. Essa manifesta la ratio dettata dall’individuazione di un punto di equilibrio con la basilare funzione di assicurare le condizioni per proseguire il tipo di attività produttiva ritenuta, in questa prospettiva, di primaria rilevanza. Ne segue che, per quanto possa in astratto convenirsi sull’affermazione che l’impianto dell'(Omissis) sia caratterizzato da un ciclo integrale, nel quale cioè tutte le attività si palesano tra loro connesse in vista della realizzazione (e non potrebbe essere altrimenti) di un prodotto finito, ciò non toglie che non a questo il legislatore ha mostrato di riferirsi mediante la specifica enunciazione del connotato di essenzialità; il quale invero contraddistingue, nell’ottica della norma, l’ambito contenutistico dell’attività considerata rilevante ai fini della prededuzione. La tesi del giudice del merito, secondo cui tale sarebbe l’attività che conduce dalla materia prima alla bramma d’acciaio, è condivisibile, essendo stata enunciata all’esito della compiuta ricostruzione…. del ciclo produttivo afferente. E riprova ne è la circostanza che tutte quelle successive al primo acciaio, alle quali la ricorrente si riferisce, sono attività che intervengono non al fine di produrlo, ma al fine di lavorarlo; sono cioè attività svolte sulla materia già realizzata, al punto da comporre certamente l’ambito produttivo dell'(Omissis), ma non anche l’ambito riferibile all’essenzialità dell’acciaieria, che il legislatore, ai fini specifici, ha invece mostrato di considerare”.

5.5 Ciò posto, costituisce una questione di fatto stabilire quale sia stato l’oggetto della prestazione in concreto svolta dal Saccon Gomme e quale, pertanto, sia la causa del credito vantato.

Questo profilo è stato ricostruito dal tribunale nel senso di escludere qualsivoglia collegamento tra le prestazioni eseguite dalla società e l’attività propria della cd. area a caldo, cui soltanto attengono gli impianti produttivi essenziali.

Si tratta, per questa parte, di un accertamento di merito, non censurato sul versante della completa verifica delle risultanze storiche (v. Cass., Sez. U., 8053/2014) e come tale insindacabile in questa sede.

5.6 Il tribunale ha spiegato (a pag. 2) che la prededuzione era stata richiesta in sede di insinuazione al passivo in virtù del D.L. 347 del 2003, art. 3, comma 1-bis.

L’odierna ricorrente, quindi, non ha titolo per dolersi del fatto che il tribunale non abbia provveduto sulla sua domanda di riconoscimento della prededuzione ex art. 111 l. fall.: si trattava, infatti, di una domanda nuova, che non poteva essere introdotta, posto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo (Cass. 26225/2017).

Il secondo motivo di ricorso risulta così inammissibile.

5.7 Il terzo motivo di ricorso (e la parte del quarto motivo di ricorso ad esso correlata) risulta parzialmente fondato.

Il tribunale ha ritenuto che le prove dedotte dalla società opponente, onerata della dimostrazione della consegna del materiale indicato nella fattura il cui importo non era stato ammesso dal G.D., non fossero ammissibili perché generiche e valutative (i capitoli 1, 2 e 3) oppure perché irrilevanti (il capitolo 4).

Questa valutazione apprezza in maniera complessiva le prove richieste senza considerare che le stesse erano rivolte a dimostrare non solo il ricorrere dei presupposti della prededuzione, ma anche, in parte qua, l’esistenza del credito non ammesso dal G.D..

Sotto questo profilo la motivazione risulta viziata – come lamenta il quarto motivo di ricorso – laddove, da un lato, ritiene non dimostrata l’esistenza del credito già escluso dal G.D., dall’altra esclude le deposizioni testimoniali volte a fornire la relativa dimostrazione (atteso che il montaggio delle gomme su veicoli (Omissis) presuppone la consegna alla stessa) sulla base di argomenti (genericità con riferimento all’estensione dell’area di destinazione, attesa l’estensione dell’area a caldo, e carattere valutativo) che valgono per la prova concernente i presupposti della prededuzione ex D.L. 347 del 2003, art. 3, ma sono inidonei a giustificare il rigetto della richiesta di prova rispetto alla mera esistenza del credito.

6. Il provvedimento impugnato deve essere dunque cassato nei limiti sopra indicati, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale provvederà anche alle liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta nel resto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 29 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2023

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