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Cassazione civile sez. II, 11/02/2025, n.3529

Massima

La vendita di mobili componibili ‒ destinati a essere realizzati “su misura” per il cliente ‒ è nulla per indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1346 c.c., qualora manchi l’approvazione contrattuale del progetto esecutivo che, solo, rende determinata la prestazione; la mera “determinabilità” (marca, modello e prezzo), infatti, non basta a colmare tale lacuna. La sottoscrizione apocrifa del modulo d’ordine, apposta dal coniuge privo di poteri rappresentativi e non successivamente ratificata, è inidonea sia a provare la conclusione del contratto sia a vincolare l’apparente acquirente.

Supporto alla lettura

IL CONTRATTO

L’ art. 1321 c.c. definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.

Le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge (art.1322 c.c.).

Il contratto è un negozio giuridico ed è costituito da elementi essenziali ed accessori.

Gli elementi essenziali sono quelli che non possono mancare all’interno del contratto a pena di invalidità ed inefficacia. 

I requisiti essenziali del contratto, a norma dell’art. 1325 c.c., sono:

  • l’accordo: l’incontro delle manifestazioni di volontà dei contraenti;
  • la causa: la funzione economico – sociale del contratto;
  • l’oggetto: la cosa o del comportamento oggetto dello scambio, della promessa o del conferimento dell’una all’altra parte. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
  • la forma: quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (c.d. forma ad substantiam);

Gli elementi accessori  sono invece meramente eventuali, quindi le parti sono libere di inserirli o meno, in forza dell’autonomia contrattuale loro riconosciuta, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto.

I più comuni sono:

  • la condizione: evento futuro e incerto cui le parti subordinano l’inizio (condizione sospensiva) o la cessazione (condizione risolutiva) degli effetti del contratto;
  • il termine: evento futuro e certo cui le parti subordinano l’inizio (termine iniziale) o la cessazione (termine finale) di efficacia del contratto;
  • il modo (o onere): un peso imposto al destinatario dell’atto gratuito, allo scopo di limitarne gli effetti;

Ambito oggettivo di applicazione

Fatto
OSSERVA

La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.

1. (omissis) Srl, narrando che Pi.Pa., in compagnia del marito Za.Gi., aveva deciso, unitamente al coniuge, di acquistare un complesso di mobili da cucina con annessi elettrodomestici, in mostra nel negozio della esponente, per il prezzo di Euro 15.000,00, con previsione di pagamenti rateali di acconto, senza, tuttavia, adempiere al contratto predetto, aveva citato in giudizio la Pi.Pa. e, chiamato in causa lo Za.Gi., chiedendo condannarsi i convenuti a risarcire il danno, quantificato in Euro 7.750,00.

2. L’adito Tribunale disattese la domanda e la Corte d’Appello di Milano rigettò l’impugnazione di (omissis) Srl, sia pure sulla base di diversa motivazione.

Esclusa la scarsa chiarezza dello stampato, ritenne, tuttavia, il contratto nullo per indeterminatezza dell’oggetto, trattandosi della vendita di mobili personalizzati, che avrebbe necessitato della specificazione in un apposito progetto reso parte integrante del contratto.

3. La soccombente appellante ricorre sulla base di tre motivi. La controparte è rimasta intimata.

4. Con il primo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1346 cod. civ.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello aveva accertato che l’oggetto era determinabile, trattandosi di una cucina modulare di marca, modello e prezzo identificati e la indicazione delle effettive misure non avrebbe potuto incidere su essa determinazione.

5. Con il secondo motivo viene denunciata omessa motivazione in violazione dell’art. 111, co. 4, Cost., e 134 cod. proc. civ., in relazione all’affermata mancanza di accordo negoziale, stante che la sottoscrizione del modulo manifestava la volontà di acquistare la cucina. Per contro, la sentenza, contraddittoriamente, aveva rilevato l’inefficacia negoziale del documento, nulla spiegando a riguardo della sua portata probatoria. Inoltre, la Corte locale aveva del tutto omesso di chiarire la ragione per la quale aveva reputato che lo Za.Gi. non avesse espresso volontà negoziale, nonostante la sottoscrizione del modulo.

6. Con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, costituito dal significato concludente della sottoscrizione del modulo.

7. Tutti i motivi sono inammissibili.

Quanto al primo deve osservarsi che la Corte di Milano ha spiegato le ragioni per le quali l’oggetto del contratto, seppure determinabile, non risultava essere stato determinato, mancando l’approvazione contrattuale del progetto esecutivo, di talché la prestazione è rimasta indeterminata.

Con l’esposta censura la ricorrente invoca un’alternativa ricostruzione dell’accertamento in fatto, in questa sede non esigibile.

Anche il secondo motivo, pur se in relazione ad altro profilo, è diretto, del pari, a un improprio riesame di merito.

La firma della Pi.Pa. era apocrifa, in quanto venne in realtà apposta dal coniuge (punto pacifico), il quale, peraltro, non aveva alcun potere di vincolare la moglie; né risultava che quest’ultima avesse autorizzato l’apposizione, né constava che costei avesse successivamente ratificato l’operato dello Za.Gi.

In definitiva, conclude la sentenza, non vi era prova che il contratto fosse stato sottoscritto dalla pretesa parte compratrice, né vi era prova che lo stesso fosse stato concluso verbalmente.

Trattasi di una ricostruzione in fatto in questa sede non censurabile.

Il terzo motivo si riduce a un’ulteriore specificazione del secondo e, certamente, risulta del tutto estraneo alla categoria dell’omissione di un fatto controverso e decisivo, ponendosi a inammissibile censura dell’interpretazione dei fatti di causa. Di conseguenza, pur a volere escludere che si versi in presenza di cd. “doppia conforme”, la doglianza non è scrutinabile (cfr. Cass. nn. 34576/2019, 5987/2021).

8. Rigettato il ricorso nel suo complesso, non vi è luogo a statuizione sulle spese poiché la controparte è rimasta intimata.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio di giorno 4 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2025.

Allegati

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