Area: Separazione

...FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata n. 603.2022, il Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente il ricorso pronunciando la separazione personale tra (omissis) e (omissis) con addebito in capo al marito e ponendo a carico dello stesso l’obbligo di versare quale contributo al mantenimento dei due figli (omissis) e (omissis) la somma di Euro 2000,00…
...RILEVATO CHE: Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1536/2023, pronunciò la separazione personale con addebito alla moglie, nel giudizio introdotto da (omissis) nei confronti di (omissis), con la quale aveva contratto matrimonio concordatario in Firenze il 4/7/1998 in regime di separazione dei beni, dalla cui unione erano nati tre figli, (omissis), in data (omissis), (omissis).,…
...SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30/09/2020, (omissis) chiedeva la separazione giudiziale con addebito al marito, l’affidamento condiviso delle figlie e l’assegnazione della casa coniugale sita in (omissis), oltre alle statuizioni sul mantenimento per le figlie. La ricorrente asseriva che la disgregazione della unità familiare era stata determinata dal comportamento del marito, che aveva intrattenuto…
...FATTI DI CAUSA 1. Il ricorso riguarda la sentenza del 4.7.2024 con cui la Corte d’Appello di Catania ha accolto il gravame proposto da Ru.Gl. contro la decisione dell’11.11.2022 con cui il Tribunale di Siracusa aveva respinto la domanda di addebito della separazione formulata da entrambi i coniugi e posto a carico del sig. Se.El.…
...Svolgimento del processo – Motivi della decisione I signori (omissis) e (omissis) hanno contratto matrimonio con rito civile in (omissis) in data (omissis)2013. Dal matrimonio non sono nati figli. Con ricorso depositato in data 5.6.2017 (omissis) ha chiesto all’adito Tribunale di pronunciare la separazione coniugale dal marito (omissis). Costituendosi in giudizio, il sig. (omissis) ha…
...IN FATTO RILEVATO CHE: (omissis) e (omissis), che avevano contratto matrimonio il 5 luglio 1980, acquistarono in data 28 febbraio 1990 un appartamento in Napoli, che ricadde nel regime di comunione legale del matrimonio. In data 8 novembre 1991 il Tribunale di Napoli omologò la separazione consensuale dei due coniugi; con sentenza numero 437/1998 il…
...La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. (omissis) Presidente Dr. (omissis) Consigliere relatore Avv. (omissis) Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al N° 480 del Ruolo generale dell’anno 2021, promossa da: (omissis) (C.F. (omissis)), rappresentata e difesa come in atti dall’Avv. (omissis) del Foro di Pescara; –…
...Fatto Considerato che: La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 5177/2019, accoglieva parzialmente l’appello proposto da C.D. nei confronti di (omissis) avverso la pronuncia n. 9967/2018 del Tribunale della medesima città, addebitando la separazione in capo all’appellata e confermando nel resto l’impugnata decisione relativamente alla assegnazione della casa coniugale ed al quantum dell’assegno…
...SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1240/2020, il Tribunale di Pescara, dopo aver pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi (omissis) e (omissis), con addebito alla moglie, ha respinto la richiesta di addebito al marito, formulata da quest’ultima e, di conseguenza, la domanda della moglie volta a ottenere un contributo al proprio mantenimento. Lo stesso…
...FATTO E DIRITTO Rilevato che: 1. Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 297/13, ha pronunciato la separazione dei coniugi (omissis) e (omissis) rigettando le reciproche domande di addebito, ha affidato i figli minori al (omissis) cui ha assegnato la casa familiare e ha posto a carico della (omissis) l’obbligo di versare un…
...FATTI DI CAUSA Con sentenza del 29.12.2016, Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Latina che, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi (omissis) ed (omissis), l’aveva addebitata al marito per aver posto in essere una condotta “violenta ed avvezza all’intimidazione sprezzante di ogni rispetto per la dignità della persona”. (omissis)…

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