Massima

L’omessa tempestiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscossione), per l’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, non determina una situazione anche ad altri fini equivalente alla regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazione, ma semplicemente impedisce di far valere il vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata (e quindi, in tal senso, determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio formale della procedura di riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella, laddove tale ultima notificazione sia prevista come necessario presupposto dell’atto successivo della procedura stessa. Sotto il profilo in esame, la decisione impugnata è, pertanto, manifestamente erronea in diritto, oltre che insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come del resto dedotto dal ricorrente.

Supporto alla lettura

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

L’opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall’art. 617 c.p.c., è quel tipo di opposizione nella quale si contesta la regolarità di uno o più atti facenti parte del procedimento, a differenza dell’opposizione all’esecuzione nella quale si contesta l’an della pretesa esecutiva.

Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche all’intervento dei creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo.

La legge 80/2005 ha fissato in 20 giorni il termine per proporre l’opposizione agli atti, si tratta di un termine perentorio e come tale non può essere prorogato nè sospeso durante le ferie giudiziali, con la conseguenza che la tardività dell’opposizione sarà rilevabile d’ufficio. Il momento in cui inizia a decorrere il termine va individuato con riferimento alla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell’atto stesso.

In caso di mancata presentazione dell’opposizione l’eventuale vizio dello svolgimento dell’attività esecutiva è sanato.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Fatti di causa

XX, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione, ha impugnato le cartelle di pagamento alla base della stessa, aventi ad oggetto crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada iscritti a ruolo da Roma Capitale.

L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre lo XX, sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione nella sentenza di secondo grado degli artt. 112,615 c.p.c e 617 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione nella sentenza di secondo grado dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”.

I due motivi del ricorso, connessi logicamente e giuridicamente, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione, nei limiti che saranno esposti.

2. Il tribunale, premesso che la documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione doveva ritenersi inutilizzabile ai fini della decisione, in quanto prodotta solo nel corso del giudizio di appello, ha rilevato che non vi era contestazione in ordine alla regolare notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada che avevano dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo; qualificata poi la contestazione relativa all’omessa regolare notificazione delle cartelle di pagamento come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ha osservato che essa risultava tardivamente proposta, in relazione alla data di notificazione dell’opposizione, avvenuta oltre il termine di venti giorni di cui d allo stesso art. 617 c.p.c..

Ha, quindi, affermato che, “essendo inammissibile la contestazione della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, la stessa non era oggetto di contestazione nel giudizio e di conseguenza doveva essere considerata la data di notifica risultante della intimazione di pagamento ricevuta” deducendone che, poiché la notificazione dell’intimazione era avvenuta “entro i cinque anni dalla elevazione delle sanzioni amministrative e dalla notifica non ritualmente contestata delle cartelle di pagamento al momento della consegna della intimazione di pagamento, anche volendo considerare la data asserita da parte opponente, la prescrizione non si era integrata”.

3. Dalla qualificazione della contestazione relativa all’omessa regolare notificazione delle cartelle di pagamento come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il tribunale ha, in altri termini, fatto discendere due conclusioni:

a) la prima, è l’inammissibilità della stessa opposizione agli atti esecutivi, in relazione alla deduzione della irregolarità formale degli atti della procedura di riscossione in ragione dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento (le quali hanno la medesima funzione svolta, nell’esecuzione ordinaria, dall’atto di precetto, la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento; nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973);

b) la seconda, è l’infondatezza del motivo di opposizione, pacificamente da qualificare come motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con il quale era stata dedotta l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (cioè l’intimazione di pagamento del 16 ottobre 2018, secondo il debitore opponente); il tribunale, infatti, ha in proposito ritenuto che, essendo stata proposta tardivamente l’opposizione agli atti esecutivi volta a contestare la regolarità degli atti di riscossione in virtù dell’omessa preventiva notificazione delle cartelle di pagamento, se ne dovesse dedurre che la contestazione della regolare notificazione delle predette cartelle di pagamento non fosse ammissibile neanche al fine di sostenere il diverso profilo di opposizione con il quale era stata fatta valere la prescrizione dei crediti in riscossione.

4. Orbene, sotto il primo profilo, per quanto in linea di astratto diritto il rilievo di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sia ineccepibile, in realtà si tratta di un motivo di opposizione che, se anche fosse stato proposto dallo XX, in realtà non era stato oggetto di decisione da parte del giudice di pace (peraltro, il giudice di pace sarebbe stato incompetente ad assumere una siffatta decisione, dal momento che le opposizioni di cui all’art. 617 c.p.c. sono riservate alla competenza per materia del tribunale); in ogni caso, in relazione ad esso non era, in radice, ammissibile l’appello, ma solo il ricorso straordinario per cassazione.

5. Per quanto possa avere rilievo nella presente sede, d’altra parte, è opportuno sottolineare che l’omessa tempestiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscossione), per l’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, non determina, ovviamente, una situazione anche ad altri fini equivalente alla regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazione, ma semplicemente impedisce di far valere il vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata (e quindi, in tal senso, determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio formale della procedura di riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella, laddove tale ultima notificazione sia prevista come necessario presupposto dell’atto successivo della procedura stessa. Sotto il profilo in esame, la decisione impugnata è, pertanto, manifestamente erronea in diritto, oltre che insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come del resto dedotto dal ricorrente.

La deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito) e non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione.

Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c.). Di conseguenza, la valutazione della effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione, assume cioè il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, può e deve essere provato dall’agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto della riscossione successivo a tale notifica. Sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, non sarebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l’omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell’atto successivo, che il primo atto presuppone preventivamente e regolarmente notificato, l’omessa tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell’atto successivo (conseguente all’omessa notificazione di quello precedente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato), anche ad altri fini. D’altra parte, se anche la conoscenza dell’atto successivo possa ritenersi, in qualche modo, determinare la sanatoria di un vizio della notificazione dell’atto precedente, per la conoscenza che comporti di quello, si tratterebbe pur sempre di una sanatoria che opera ex nunc (cioè, dal momento della conoscenza indiretta del primo atto, determinata dalla conoscenza di quello successivo): dunque, non avrebbe alcun senso logico o giuridico ritenere inibita, a diversi fini, la contestazione di quella notificazione (o anche solo invertire l’onere della prova della sua esistenza e regolarità).

Il tribunale, onde valutare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, avrebbe, in definitiva, dovuto valutare in concreto la sussistenza della prova dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione, e non avrebbe certo potuto ritenere dimostrate in positivo l’esistenza e la regolarità di tali notificazioni solo in base alla tardiva deduzione del conseguente vizio del successivo atto di intimazione.

Per tale aspetto, la decisione impugnata va cassata affinché all’indicato accertamento si provveda in sede di rinvio, sulla base delle allegazioni assertive e asseverative regolarmente effettuate dalle parti.

Resta assorbita ogni altra censura.

6. Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Allegati

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