Massima

In assenza di prova della (tempestiva) notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell’eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione – in un sistema che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione (art. 171 bis c.p.c. introdotto dalla c.d. riforma Cartabia) – di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta né tantomeno l’udienza; se quindi parte attrice non ha dato prova di aver rinnovato, nel termine perentorio assegnato (e neppure successivamente), la citazione dichiarata nulla all’esito delle verifiche preliminari, ciò è ragione sufficiente per dichiarare l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 c.p.c.

Supporto alla lettura

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

L’opposizione al decreto ingiuntivo è lo strumento con cui il soggetto ingiunto può impugnare il decreto emesso nei suoi confronti, ritenendolo infondato. Dà luogo ad un contraddittorio a cognizione piena in cui si confrontano le contrastanti posizioni delle parti. La disciplina dell’opposizione nel procedimento monitorio è contenuta nell’articolo 645 del codice di procedura civile. Ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile:

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 638.”

L’opposizione dev’essere effettuata allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo con atto di citazione, nelle controversie ordinarie, o con ricorso, nelle controversie di lavoro. Questa deve essere proposta entro il termine di 40 giorni a pena di decadenza. In caso contrario il decreto diventa definitivo con l’efficacia di una sentenza passata in giudicato.

L’opposizione al decreto instaura un contraddittorio a cognizione piena che si svolge con le formalità tipiche del processo ordinario di fronte al giudice adito. Nello svolgimento del contraddittorio il giudice deve verificare che siano presenti:

  • la competenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo;
  • l’effettiva esistenza del credit

In difetto di uno dei due presupposti, il giudice può dichiarare l’invalidità del decreto, manifestandosi la mancanza di uno dei criteri di ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 633 del codice di procedura civile.

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

premesso:

parti del processo sono due società commerciali;

come già rilevato col decreto omissis emesso ex art. 171-bis, commi 1 e 2, c.p.c., non vi è prova della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: l’attrice ha iscritto a ruolo la causa il omissis ma non ha depositato prova della notifica dell’atto introduttivo, né lo ha fatto successivamente nonostante gli inviti formulati dal giudice prima col decreto omissis e poi con l’ordinanza interlocutoria omissis, l’uno e l’altra regolarmente comunicati all’attrice rispettivamente l’omissis e l’omissis;

rilevato:

il decreto omissis emesso ai sensi dell’art. 171-bis, commi 1 e 2, c.p.c. aveva dichiarato la nullità della citazione sotto diversi profili (mancato rispetto dei termini a comparizione e di quanto previsto dall’art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.);

aveva disposto la rinnovazione della citazione (la notifica andava eseguita via PEC) entro il termine perentorio del omissis;

aveva fissato nuova udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 183 c.p.c. in data omissis compatibile col rispetto dei termini a comparire; aveva invitato l’attrice a depositare entro il omissis la prova della prima notificazione, se eseguita, e a depositare prova della notificazione dell’atto di rinnovazione della citazione, non appena eseguita;

col predetto decreto omissis l’attrice era stata altresì invitata, se non interessata a rinnovare la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a depositare dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dandone avviso al giudice via email;

alla data dell’omissis la convenuta risultava non costituita mentre l’attrice non aveva depositato alcun atto né risposto agli inviti del giudice;

con ordinanza interlocutoria omissis l’attrice era stata nuovamente invitata a produrre, entro il omissis, prova della notifica dell’originaria citazione e della tempestiva esecuzione della rinnovazione della citazione;

con la predetta ordinanza omissis si era evidenziata la necessità, per ragioni di gestione del ruolo, di sapere se l’atto di citazione fosse stato notificato e se l’attrice avesse ottemperato a quanto previsto col decreto omissis e dunque se avesse eseguito, entro il termine perentorio assegnato, la rinnovazione della citazione;

spirato il termine del omissis, l’attrice non ha depositato alcunché né ha risposto agli interpelli del giudice di cui al decreto omissis e all’ordinanza omissis;

l’attrice non ha depositato alcuna istanza al giudice, così dimostrando il proprio disinteresse per la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio con la convenuta opposta;

la convenuta risulta tuttora non costituita e da Consolle non risulta che sia stata chiesta, nel suo interesse e da un procuratore appositamente nominato, la visibilità del fascicolo informatico;

come già rilevato nell’ordinanza omissis, in assenza di prova della (tempestiva) notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell’eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione – in un sistema che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione – di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta né tantomeno l’udienza omissis;

è un fatto che l’attrice non ha dato prova di aver rinnovato, nel termine perentorio assegnato (e neppure successivamente), la citazione dichiarata nulla all’esito delle verifiche preliminari e ciò è ragione sufficiente per dichiarare l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 c.p.c.;

non si provvede sulle spese non essendosi costituita la convenuta;

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi