…omissis…
premesso:
parti del processo sono due società commerciali;
come già rilevato col decreto omissis emesso ex art. 171-bis, commi 1 e 2, c.p.c., non vi è prova della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: l’attrice ha iscritto a ruolo la causa il omissis ma non ha depositato prova della notifica dell’atto introduttivo, né lo ha fatto successivamente nonostante gli inviti formulati dal giudice prima col decreto omissis e poi con l’ordinanza interlocutoria omissis, l’uno e l’altra regolarmente comunicati all’attrice rispettivamente l’omissis e l’omissis;
rilevato:
il decreto omissis emesso ai sensi dell’art. 171-bis, commi 1 e 2, c.p.c. aveva dichiarato la nullità della citazione sotto diversi profili (mancato rispetto dei termini a comparizione e di quanto previsto dall’art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.);
aveva disposto la rinnovazione della citazione (la notifica andava eseguita via PEC) entro il termine perentorio del omissis;
aveva fissato nuova udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell’art. 183 c.p.c. in data omissis compatibile col rispetto dei termini a comparire; aveva invitato l’attrice a depositare entro il omissis la prova della prima notificazione, se eseguita, e a depositare prova della notificazione dell’atto di rinnovazione della citazione, non appena eseguita;
col predetto decreto omissis l’attrice era stata altresì invitata, se non interessata a rinnovare la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a depositare dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dandone avviso al giudice via email;
alla data dell’omissis la convenuta risultava non costituita mentre l’attrice non aveva depositato alcun atto né risposto agli inviti del giudice;
con ordinanza interlocutoria omissis l’attrice era stata nuovamente invitata a produrre, entro il omissis, prova della notifica dell’originaria citazione e della tempestiva esecuzione della rinnovazione della citazione;
con la predetta ordinanza omissis si era evidenziata la necessità, per ragioni di gestione del ruolo, di sapere se l’atto di citazione fosse stato notificato e se l’attrice avesse ottemperato a quanto previsto col decreto omissis e dunque se avesse eseguito, entro il termine perentorio assegnato, la rinnovazione della citazione;
spirato il termine del omissis, l’attrice non ha depositato alcunché né ha risposto agli interpelli del giudice di cui al decreto omissis e all’ordinanza omissis;
l’attrice non ha depositato alcuna istanza al giudice, così dimostrando il proprio disinteresse per la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio con la convenuta opposta;
la convenuta risulta tuttora non costituita e da Consolle non risulta che sia stata chiesta, nel suo interesse e da un procuratore appositamente nominato, la visibilità del fascicolo informatico;
come già rilevato nell’ordinanza omissis, in assenza di prova della (tempestiva) notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell’eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione – in un sistema che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione – di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta né tantomeno l’udienza omissis;
è un fatto che l’attrice non ha dato prova di aver rinnovato, nel termine perentorio assegnato (e neppure successivamente), la citazione dichiarata nulla all’esito delle verifiche preliminari e ciò è ragione sufficiente per dichiarare l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 c.p.c.;
non si provvede sulle spese non essendosi costituita la convenuta;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
