Massima

Non si ravvisano ostacoli all’accoglimento dell’istanza congiunta con cui i difensori chiedano, col rinvio dell’udienza, anche un differimento dei termini a ritroso previsti dall’art. 171-ter c.p.c. (lungo rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione, con salvezza dei termini ex art. 171-ter c.p.c., introdotto dalla c.d. riforma cartabia) a motivo dalla pendenza delle trattative, ritenendo entrambe le parti possibile se non probabile un accordo, raggiunto il quale la causa troverebbe una soluzione amichevole rendendo inutile il deposito delle memorie integrative.

Supporto alla lettura

Ambito oggettivo di applicazione

…omissis…

Il giudice,

esaminati gli atti;

ritenuto che:

nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, dopo l’emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e prima del maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative (art. 171-ter c.p.c.), chiedono concordemente, con istanza congiunta depositata in telematico, un lungo rinvio della prima udienza di comparizione e trattazione a data non anteriore al mese di novembre 2024 e “con salvezza dei termini ex art. 171-ter c.p.c.”; – in sostanza, i difensori chiedono, col rinvio dell’udienza, anche un differimento dei termini a ritroso previsti dall’art. 171-ter c.p.c.;

l’istanza è motivata dalla pendenza delle trattative: entrambe le parti ritengono possibile se non probabile un accordo, raggiunto il quale, nell’arco temporale, grosso modo, di un semestre, la causa troverebbe una soluzione amichevole rendendo inutile il deposito delle memorie integrative;

non si ravvisano ostacoli all’accoglimento dell’istanza congiunta, in un sistema ispirato al principio dispositivo, orientato a favorire il più possibile la definizione amichevole dei processi civili (v. ad es. gli artt. 185 e 185-bis c.p.c.) o a prevenirne l’instaurazione (v. la disciplina della mediazione, anche demandata, e della negoziazione assistita) e che consente la sospensione del processo su istanza di tutte le parti (art. 296 c.p.c.), mentre rimangono garantiti il contraddittorio e la parità delle armi così come la possibilità di un ordinato svolgimento del giudizio ed il graduale maturare delle preclusioni;

P.Q.M.

visto l’art. 175 c.p.c. e su istanza congiunta dei difensori delle parti, fissa al omissis la data della prima udienza di comparizione, dalla quale decorrono i termini a ritroso indicati dall’art. 171-ter c.p.c.; invita le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice, con congruo anticipo rispetto alla data come sopra fissata, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire l’immediata declaratoria di estinzione; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza. Si comunichi.

Allegati

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