1. Le parti controvertono in ordine all’acquisto dell’eredità morendo dismessa da S. M., deceduto in data 8 giugno 2008 senza redigere testamento, lasciando quali eredi legittimi la moglie M. G. i figli A., C., V., F., G., M., R. e M..
Dai documenti risulta che in data 20 agosto 2009 uno dei figli, M. M., ha rinunciato all’eredità, mentre alcuna accettazione o rinuncia formale è stata espressa dagli altri chiamati.
Gli attori M. M. e A. B. M., odierni attori, figli di M. M., in data 15/02/2018, per il tramite della madre De M. M., autorizzata dal Giudice Tutelare (doc. 5), presentavano dichiarazione di accettazione dell’eredità del nonno con beneficio d’inventario, per rappresentazione del padre M. M. (doc. 6 attori).
Gli attori agivano dunque in giudizio per far accertare la prescrizione del diritto di accettare l’eredità nei confronti degli altri chiamati e dunque veder accertata la propria qualità di eredi esclusivi del de cuius, o, in subordine, determinare la propria quota ereditaria.
Il compendio ereditario sulla base della dichiarazione di successione è così composto:
– per la quota di ½ di proprietà, Terreno sito in Piscina, Censito al Catasto Terreni del Comune di Piscina, al Foglio –omissis–, Particella –omissis–, di consistenza 4 Centiare;
– per la quota di 1/1 di proprietà, Fabbricato ad uso Civile Abitazione sito in Piscina, –omissis–, censito al Catasto Edilizio del Comune di Piscina al Foglio –omissis–, Part. –omissis–, Sub. –omissis–, di consistenza vani 5;
– per la quota di 1/1 di proprietà, Fabbricato ad uso Magazzino/ Deposito sito in Piscina, Via –omissis–, censito al Catasto Edilizio del Comune di Piscina al Foglio –omissis–, Part. –omissis–, di consistenza 21 mq.
2. Parte convenuta M. M. ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, ritenendo che il padre di questi, M. M., avesse in realtà accettato tacitamente l’eredità del padre prima di rinunziarvi espressamente, per cui non si sarebbero verificati i presupposti per applicare l’istituto della rappresentazione.
I testimoni sentiti non hanno confermato l’esercizio del possesso in capo a M. nel periodo di circa un anno intercorso tra il decesso del padre e la rinuncia.
In particolare la teste S. A. M. ha riferito che dopo il decesso di S. M. gli assistenti sociali in un primo tempo si erano occupati della moglie di questi, G. M., e in seguito avevano chiesto ai figli di occuparsene, ricevendo risposta negativa da M. e positiva da V.. La teste, che si occupava di volontariato, riferiva in ordine al periodo dal 2010, non essendo certa per altro delle date, e riferiva altresì che M. all’epoca viveva un pò dalla mamma un po’ altrove.
Dunque la teste non ha confermato il possesso di beni ereditari da parte di M. nel periodo antecedente alla rinuncia, intervenuta in data 20.8.2009.
Il teste M. C., vicino di casa, ha esplicitamente negato che M. abitasse con la madre nell’immobile oggetto di successione.
Dai documenti risulta inoltre che M. M. non è neppure menzionato nella denuncia di successione di Salvatore e non ha partecipato agli incombenti relativi, come risulta dall’ultima allegato della denuncia (sub 2 convenuto) in cui sono presenti le sottoscrizioni di tutti i chiamati all’eredità tranne appunto M. M..
Dunque dall’istruttoria non emerge alcuna prova dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità da parte di M., con la conseguenza che la rinuncia appare valida ed efficace.
Pertanto gli attori risultano eredi del nonno per rappresentazione del padre e dunque legittimati ad agire in questo giudizio.
3. Quanto all’accertamento della prescrizione del diritto ad accettare in capo ai chiamati, si ritiene che tutti i chiamati, odierni convenuti, ad eccezione, come visto, di M. M., abbiano posto in essere comportamenti costituenti accettazione dell’eredità e dunque sul punto l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare deve essere respinta.
Inoltre deve essere dichiarata la qualità di erede a favore dei chiamati che l’hanno richiesto costituendosi tempestivamente, dunque M., V., C. e G. M. e per essa i suoi eredi.
Dall’istruttoria è infatti emerso che, ad eccezione di M. M., tutti gli altri chiamati hanno posto in essere una condotta che implica la volontà di accettare l’eredità, in quanto tutti hanno sottoscritto la domanda di aggiornamento catastale relativa all’immobile costituente abitazione (F. –omissis– part. –omissis–, come si evince dal doc. 2 convenuti).
Come è noto la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nel ritenere che: ‘L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. (Cass.11478/21; conf. Cass. civ. 10796/2009).
La stessa Corte ha chiarito in diverse occasioni che la voltura presuppone la volontà del chiamato di accettare tutte le volte in cui non costituisca una conseguenza automatica della dichiarazione di successione ovvero una scelta di uno dei successibili che per ragioni meramente burocratiche comporta la voltura a favore di altri (sul punto Cass. 8980/2017).
Nel caso in esame il documento di aggiornamento catastale a favore dei chiamati è sottoscritto da ciascuno dei chiamati che hanno dunque richiesto di intestarsi l’immobile a fini catastali, così implicitamente dimostrando la volontà di far propria l’eredità del padre.
A riprova del significato da attribuirsi a tale comportamento, va sottolineato che il chiamato rinunciante, M. M., non ha firmato tale documento.
4. M. ha inoltre vissuto nell’immobile costituente abitazione successivamente al decesso del de cuius, traendone un’utilità e dunque facendo proprio il patrimonio del marito defunto.
Si ritiene pertanto che l’eccezione di prescrizione sia infondata e che tutti i chiamati, ad eccezione di M., siano eredi di S. M..
5. Devono dunque essere determinate le quote degli eredi.
Trattandosi di successione legittima ai sensi dell’art.581 c.c. la quota di 8/24 spetta al coniuge M. e per essa ai suoi eredi, mentre 16/24 spettano ai figli di S. M. e precisamente 2/24 spettano a ciascuno dei sette figli che hanno accettato (A., C., V., F., G., M. e R.) e 2/24 spettano agli attori per rappresentazione del padre M. M..
Nessuno si è costituito quale erede di G. M. in quanto anche i convenuti costituiti si sono limitati a costituirsi quali ‘chiamati’ alla sua successione, dunque la presente pronuncia accerta le quota spettante a G. M. e per essa ai suoi eredi genericamente intesi.
L’obbligo del Conservatore di trascrivere la presente sentenza segue per legge.
6. Parte attrice è soccombente rispetto alla domanda principale di riconoscimento della qualità di eredi esclusiva in capo ai nipoti , mentre i convenuti sono soccombenti rispetto all’eccezione di difetto di legittimazione; tutte le parti costituite hanno ottenuto l’accertamento delle quote.
Si ritiene dunque di compensare le spese di giudizio tra gli attori e i convenuti per la metà e mettere la restante metà a carico dei convenuti in solido.
Le spese si liquidano nei valori minimi alla luce del tenore delle difese e della limitata complessità della vicenda secondo lo scaglione di valore indeterminabile (E.3809 ed E.804 per la mediazione).
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
dichiara che M. M. e M. A. B. sono eredi di S. M., nato a Roccapalumba il –omissis– e deceduto a Pinerolo il giorno –omissis–, per rappresentazione del padre M. M. nato a Pinerolo il –omissis–;
dichiara che l’eredità di S. M., nato a Roccapalumba il –omissis– e deceduto a Pinerolo il giorno –omissis–, si è devoluta per legge per la quota di 8/24 a G. M. e per essa ai suoi eredi, per la quota di 2/24 ciascuno a M. A., M. C., M. V., M. F., M. G., M. M. e M. R., e per la quota di 2/24 a M. M. e M. A. B.;
liquida le spese processuali della parte attrice nella somma di E.3809 per compensi oltre esposti oltre spese processuali al 15%, Iva e CPA ed E.804 per la fase di mediazione;
compensa tra le parti le spese nella misura della metà e condanna i convenuti M. A., M. C., M. V., M. F., M. G., M. M. e M. R., in solido a tra loro, pagare la restante metà delle spese processuali a favore dello Stato essendo parte attrice ammessa al Gratuito Patrocinio.
Torino, 3 febbraio 2023