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Cassazione penale sez. IV, 07/08/2023, n. 34537

Massima

L’ipotesi della lieve entità del reato di illecita detenzione di stupefacenti, anche a fini di spaccio, non può essere esclusa de plano dal giudice solo perché si tratta di droga “pesante”.

Supporto alla lettura

ILLECITA DETENZIONE DI STUPEFACENTI

La condotta penalmente sanzionata è posta in essere dal T.U. sugli stupefacenti D.P.R. 309/1990, il cui art. 73 è il fulcro di tutta la disciplina in materia, come modificato in ultimo dal D.L. 36/2014.

La detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73) finalizzata allo spaccio costituisce reato, invece la sola detenzione per consumo personale (art. 75) configura un illecito amministrativo. E’ importante quindi distinguere le due fattispecie, la cui linea di confine è molto sottile.

L’art. 73 disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale articolo sanziona come reato tutte le condotte si spaccio e la detenzione ai fini dello spaccio, viene quindi sanzionato anche colui che compie qualsiasi attività di cessione e destinazione ad un’altra persona, anche a titolo gratuito. Lo stesso art. 73, al suo interno, contempla due casi in cui la pena è ridotta: quando si tratta di un fatto di lieve entità (ex art. 73, c. V) c.d. “piccolo spaccio” o quando si tratta di droghe leggere. Il bene giuridico tutelato è la salute pubblica, si intende proteggere i cittadini da sostanze droganti che potrebbero essere lesive per chi le assume ma anche dannose per terzi (es. omicidio colposo a seguito di incidente stradale causato da un soggetto che ha fatto uso di sostanze stupefacenti).

Ai fini della distinzione tra le due fattispecie di detenzione per spaccio o per uso personale sarà quindi fondamentale fare riferimento a determinati “parametri di prova” che il giudice valuterà volta per volta. In ogni caso, in Italia,  il possesso di sostanze stupefacenti, a prescindere che sia per uso personale o no, non è consentito dalla legge, e le conseguenze, che si tratti di sanzioni di natura penale o amministrativa, non sa saranno da poco.

Ambito oggettivo di applicazione

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo con la quale (omissis) (omissis) era stato condannato alla pena di anni 2, mesi otto di reclusione ed €.11.556 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La sentenza dei giudici di appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza della finalità di spaccio riferendosi alla consistenza della somma trovata in posesso dell’imputato, pari ad euro 250, somma che certamente, per la sua entità, ed anche per la tipologia di taglio di banconote rinvenute nella disponibilità (omissis), non poteva assumere significato inequivoco, atteso anche il numero di dosi rinvenute in possesso dell’imputato, tali da non escludere l’uso personale.

Deduceva inoltre, al riguardo, che il numero di dosi non poteva avere alcun univoco significato in assenza della consulenza che accertasse in concreto l’efficacia drogante, e, a tal fine, era certamente insufficiente il mero narcotest, che serve solo ad individuare la tipologia della sostanza.

4. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione del fatto lieve, motivato dalla Corte territoriale in ragione della diversa tipologia di sostanza, senza alcun accertamento circa la concreta efficacia drogante della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

2. La Corte territoriale ha motivato in modo esauriente e completo in ordine agli elementi da cui desumere la certa finalità di cessione a terzi della sostanza ritrovata nella disponibilità dell’imputato, richiamando la circostanza che il predetto avesse portato fuori con sé la droga già confezionata e suddivisa in dosi (quindici di cocaina e sedici di sostanza tipo crack) e che fosse stato trovato in possesso della somma di 250 euro, di cui non poteva giustificare la disponibilità, non svolgendo alcuna attività lavorativa. La Corte ha aggiunto, con ragionamento immune da vizi logici, che la suddivisione della somma in banconote da piccolo taglio costituiva forte indice rivelatore della cessione delle singole dosi dello stupefacente detenuto.Inoltre, non vale a disarticolare la tenuta del logico ragionamento dei giudici di merito la doglianza relativa all’efficacia del cd narcotest, pienamente idoneo ai fini della prova della penale responsabilità ( cfr, da ultimo, Sez. 6 -, n. 40044 del 29/09/2022 , Rv. 283942 – 02)/in presenza di precisi e concordanti elementi quali quelli valorizzati dalla Corte territoriale.

3. E’ invece fondato il secondo ‘motivo, relativo alla configurabilità della ipotesi lieve. La motivazione della sentenza impugnata ha apoditticamente escluso l’inquadrabilità del fatto contestato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990 in ragione della tipologia delle sostanze detenute ( cioè droghe pesanti) e del possesso di sostanze differenti, ossia crack e cocaina.

4. Dette considerazioni si pongono in contrasto con i consolidati indirizzi della giurisprudenza di questa Corte nonché con il dato normativo, posto che la configurabilità della ipotesi lieve è riferibile alle condotte aventi ad oggetto tutte le tipologie di sostanze (sia le c.d. droghe leggere che quelle pesanti) e che il possesso di sostanze di differente tipologia non può considerarsi fatto ostativo alla applicazione dell’art. 73, comma V, DPR 309/1990 in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintornatici previsti dalla disposizione. ( Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).

5. Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla lezione minorenni della Corte d’appello di Palermo in diversa composizione fisica. Rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 7 luglio 2023

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