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Tribunale Ancona sez. I, 10/09/2021, n.1055

Massima

Anche il credito litigioso è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

Supporto alla lettura

Azione revocatoria

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dell’azione surrogatoria, il cui esito è a favore di tutti i creditori, l’azione revocatoria opera ad esclusivo vantaggio del creditore che ha agito. L’atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso è inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell’atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (art. 2902 c.c.). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dell’atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente l’azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.

Ambito oggettivo di applicazione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento della società M.srl ha introdotto un’azione revocatoria per ottenere l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto perfezionato il 27.9.2016 con cui la società M.srl aveva conferito nella neonata società Jesi Park srl il proprio ramo d’azienda costituito da n. 22 posti auto.

Al presente procedimento è stato riunito il fascicolo iscritto con n.r.g. 3500/2019, relativo ad un’azione revocatoria introdotta sempre dal Fallimento M.srl per ottenere l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto perfezionato il 28.12.2017 con cui la stessa società aveva conferito nella neonata società Spim srl un altro ramo d’azienda costituito da beni immobili situati nel comune di Jesi, Viale V..

2. I convenuti Jesi Park srl e Spim srl non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

Con sentenza del 28.11.2019 il Tribunale di Ancona ha dichiarato il fallimento della convenuta Jesi Park Srl. Pertanto, poiché ai sensi dell’art. 43 r.d. 267/1942 l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, parte attrice con istanza del 23.01.2020 ha tempestivamente manifestato l’intenzione di riassumere il giudizio nei confronti del Fallimento Jesi Park.

Nel caso di più procedimenti relativi a cause connesse trattati unitariamente le Sezioni Unite hanno precisato che “il verificarsi della perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti comporta la interruzione del solo giudizio relativo alla causa di cui è parte il soggetto che tale perdita ha subito, la quale non comporta automaticamente la separazione di tale causa dalle altre ad essa riunite, anche se la stessa può sempre disporsi dal Giudice, ai sensi dell’art. 103 cpv. c.p.c.” (cfr. Cass. Sezioni Unite, n. 15142 del 05/07/2007).

Nel caso di specie, non essendovi la necessità, considerato peraltro che erano già state depositate le memorie di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c. e nella fase di stasi temporanea non è stata compiuta alcuna attività processuale, i procedimenti non sono stati separati tanto che il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati sia al Fallimento Jesi Park Srl che alla Spim srl, che non si sono costituiti.

3. La causa è stata istruita con prove documentali. Parte attrice ha precisato le conclusioni all’udienza del 20.05.2021 e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

* * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Per esaminare correttamente la domanda è anzitutto necessario individuare il perimetro normativo di riferimento.

Parte attrice ha introdotto entrambi i giudizi invocando l’articolo 66 L.F. che, nel richiamare espressamente “le norme del codice civile”, ripropone, nel contesto fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica, con un’unica differenza, relativa all’ambito di efficacia: l’azione esercitata dal curatore, infatti, giova a tutti i creditori, mentre della revocatoria “tradizionale” beneficia soltanto il creditore che ha esercitato l’azione. Al di là di questa peculiarità le caratteristiche sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell’ordinamento.

Ciò chiarito va allora ricordato che l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell’art. 2901:

a) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all’attore, da intendersi nel caso di revocatoria ex art 66 L.F. come credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;

b) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;

c) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (c.d. eventus damni);

d) il c.d. consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all’art. 2740 cod. civ. (c.d. partecipatio fraudis del terzo acquirente);

e) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).

Con riferimento ai criteri di distribuzione dell’onere della prova va richiamata la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui: “in sede di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare è onere di quest’ultimo provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (Cass. 26331/2008, 2336/2018, 19515/2019)” (cfr. Cass. n. 5658 del 02/03/2021).

Con riferimento all’aspetto della c.d. partecipatio fraudis, la Suprema Corte ha affermato che: “la Corte territoriale non sembra invero essere incorsa in alcun error iuris nell’affermare che, nel caso di specie, sia necessario unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all’art. 2740 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 9170 del 07/05/2015).

5. Appare poi opportuna un’ulteriore premessa.

In entrambi i procedimenti il Fallimento M.srl ha agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti con cui la società M.srl aveva conferito nelle neonate società Jesi Park e Spim (costituite rispettivamente insieme alla società Fenice Srl in liquidazione e alla Gbl srl) come capitale sociale il proprio ramo d’azienda formato da n. 22 posti auto e dalle unità immobiliari site in Jesi, Viale V..

Deve allora osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato che l’azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società, precisando che “neanche il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci subisce alcun vulnus: nel solco di una tradizione ormai secolare, l’accoglimento dell’azione revocatoria non opera, infatti, alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l’esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative: non diversamente, peraltro, che per l’acquisto di un bene ipotecato (art. 2910 cod. civ., comma 2). E se è vero che la revoca del conferimento assegna una posizione preferenziale al creditore particolare del socio rispetto ai creditori sociali – in contrasto con la disciplina generale in tema di società, che tutela il creditore particolare mediante l’espropriazione e la liquidazione della quota sociale (ove non espressamente esclusa: art. 2305 cod. civ.) – ciò avviene in presenza di un requisito soggettivo di mala fede (scientia damni o consilium fraudis) che fa venir meno la meritevolezza della tutela, in parte qua, del capitale sociale e giustifica la postergazione dell’interesse dei creditori sociali. Nè del resto, in presenza del predetto requisito soggettivo, la tutela del capitale sociale può spingersi fino a sanare situazioni francamente patologiche come il conferimento in frode dei creditori, o a non domino” (cfr. Cass. n. 23891 del 22/10/2013).

Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha poi precisato che “i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società stessa: la quale, nella veste di parte acquirente, è dunque l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili (inefficacia doppiamente relativa: in ordine al creditore e al bene) (..)“. In sintesi, non v’è dubbio che destinatario dell’atto impugnato con l’azione revocatoria sia quindi la società e non i singoli soci; onde, solo la prima è legittimata passiva, salvo l’interesse di questi ultimi all’intervento adesivo (art. 105 cod. proc. civ., comma 2), in ragione dell’affidamento riposto sul conferimento in natura).

Nel caso di specie, pertanto, parte attrice ha correttamente citato in giudizio la società Jesi Park e la società Spim srl quali società beneficiarie dei conferimenti.

Ciò chiarito, deve procedersi alla verifica della ricorrenza dei presupposti per la revoca dei conferimenti.

6. Le ragioni creditorie dell’attore coincidono con i crediti ammessi al passivo fallimentare, tenuto conto della circostanza che la legittimazione del curatore all’esperimento dell’azione revocatoria è sostitutiva di quella dei creditori.

Nel caso in esame la curatela fallimentare ha dimostrato la pregressa sussistenza di crediti nei confronti della società fallita attraverso il deposito delle domande di ammissione allo stato passivo, dalle quali risulta che sono stati ammessi crediti per un ammontare complessivo di euro 1.620.853,21 (doc. 6 e 5 fascicoli parte attrice), che in gran parte erano sorti già in epoca antecedente al compimento dei conferimenti oggetto della presente causa, considerato che il Condominio di Via M. è stato ammesso al passivo in relazione ad un credito di natura risarcitoria relativo al giudizio rubricato al n. 7105/2013 RG, conclusosi con la sentenza n. 4/2018, pubblicata in data 2/1/2018 (doc. 7 e 6 fascicoli parte attrice), con la quale il Tribunale ha accolto la domanda del Condominio e condannato la società M. srl, in solido con la società Fenice srl e la società D e G. unipersonale, a corrispondere al Condominio, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 1.536.115,95 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

Dalla lettura dello stato passivo si evince che il fallimento si è costituito nel giudizio d’appello per ottenere la modifica della sentenza. Ciò tuttavia non determina il venir meno dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. per effetto del consolidato principio “secondo cui la norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore” (tra le molte conformi, da ultimo, Cass., 3, 22 marzo 2013, n. 5619).

1.2. Il principio si pone in continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 18 maggio 2004, n. 9440, ove si afferma come non sia di ostacolo a tale conclusione il disposto dell’art. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito. In senso conforme, tra le altre, Cass., 3, 10 febbraio 2016, n. 2673; Cass., 3, 14 maggio 2013, n. 11573)” (cfr. Cass. n. 12047 del 06/05/2021).

Pertanto, poiché in conseguenza della decisione di primo grado va sicuramente esclusa la natura manifestamente pretestuosa del credito risarcitorio vantato dal Condominio, sussistono i presupposti per affermare che il Condominio stesso in data antecedente al compimento delle operazioni per cui è causa abbia effettivamente maturato un credito rilevante ai fini ed agli effetti di cui all’art. 2901 c.c..

7. Quanto agli altri elementi costitutivi dell’azione revocatoria, come già anticipato gli atti dispositivi lesivi degli interessi della massa dei creditori vanno individuati:

nell’atto a rogito A. F. Repertorio n. 1687 Raccolta n. 1299 del 27/9/2016 (doc. 2 fascicolo 3501/2019), con cui la società M. srl ha costituito, unitamente alla società Fenice Srl in liquidazione, la società Jesi Park srl, prevedendo a copertura ed a liberazione della propria quota, costituente il 95% dell’intero capitale sociale, il conferimento nella costituenda società del proprio ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività di gestione di posti auto pubblici ubicati in Jesi, Viale V.;

nell’atto a rogito A. F. Repertorio n. 2760 Raccolta n. 2099 del 28/12/2017 (doc. 2 fascicolo 3500/2019), con cui la M.srl ha costituito, unitamente alla società Gbl srl, la società Spim srl, prevedendo a copertura ed a liberazione della propria quota, costituente il 30% dell’intero capitale sociale, il conferimento nella costituenda società del proprio ramo d’azienda avente ad oggetto l’attività immobiliare e di locazione di immobili siti in Jesi, Viale V..

Parte attrice ha dedotto che tali operazioni avrebbero reso più difficile, se non impossibile, la realizzazione del credito vantato, considerato che per effetto dei conferimenti la società si è spogliata di quasi tutti i beni immobili dei quali era proprietaria.

Al riguardo va allora evidenziato che per accertare il pericolo che l’atto dispositivo arreca al creditore (cd. eventus damni) occorre valutare in termini esclusivamente oggettivi se l’atto in questione comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore o se determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.

Ciò chiarito, non c’è dubbio che nel caso di specie con i due atti di conferimento la società abbia significativamente ridotto la sua capacità patrimoniale, considerato peraltro che attraverso tali operazioni ha sostituito, nel suo patrimonio, i beni ceduti con un titolo di partecipazione a “capitale di rischio”, il cui valore è condizionato da molteplici fattori connessi all’andamento della società ed ai risultati di gestione, peraltro assolutamente incerti nel caso che ci occupa considerato che in entrambi i casi sono state costituite appositamente due nuove società.

8. Quanto allo stato soggettivo in cui si trovava la società M. srl non può certamente dubitarsi che, nel disporre patrimonio immobiliare di sua proprietà, i legali rappresentanti che hanno partecipato agli atti notarili (L. B. e G. G., peraltro rispettivamente amministratore e liquidatore della società) fossero consapevoli delle conseguenze pregiudizievoli che una siffatta operazione avrebbe comportato a danno dei creditori, tenuto conto che entrambi i conferimenti sono avvenuti quando la società era già in perdita da anni, come si evince dal bilancio d’esercizio del 31.12.2016, nella cui nota integrativa redatta il 31.3.2017 risulta una “perdita di 24.309 euro seguente alla perdita di 91.099 dell’esercizio precedente” (doc. 2 allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.).

9. La Corte di Cassazione ha poi precisato che “nella fase costitutiva della società – quando ancora la stessa non ha acquisito la soggettività giuridica, nè è dotata di un rappresentante legale – l’elemento psicologico della fattispecie revocatoria dev’essere accertato in capo ai soci; con uno sdoppiamento della posizione del terzo acquirente: la società – quale destinataria dell’atto impugnato e legittimata passiva – ed i soci fondatori, quali compartecipi del consilium fraudis” (cfr. Cass. n. 23891 del 22/10/2013).

Occorre allora esaminare anche la posizione della Fenice srl e della Gbl srl, soci fondatori rispettivamente della Jesi Park srl e della Spim srl.

Con riferimento alla Fenice srl va rilevato che con la sentenza n. 4/2018 la società M. srl è stata condannata al risarcimento dei danni in favore del Condominio M. in solido proprio con la Fenice srl, la quale dunque nel momento in cui ha partecipato alla costituzione della Jesi Park era pienamente consapevole dell’esistenza del giudizio (iniziato nel 2013) e della considerevole entità della pretesa risarcitoria avanzata dal Condominio.

Entrambe le società, inoltre, erano sorte dalla scissione della M.srl (come risulta dalla lettura della predetta sentenza) e poi hanno provveduto alla costituzione della Jesi Park srl, a dimostrazione del fatto che tra gli organi gestori vi erano significative relazioni. Da tale fatto noto si può ulteriormente desumere in via presuntiva un’agevole conoscibilità da parte dell’amministratore della Fenice srl delle conseguenze pregiudizievoli che l’atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori della M.srl.

Quanto, invece, alla società Gbl srl appare sufficiente evidenziare che dall’atto costitutivo della Spim srl risulta che all’epoca (28.12.2017) l’amministratore unico e legale rappresentante della Gbl srl era L. B., ossia il precedente amministratore della M. srl il quale, peraltro, nella sua qualità aveva predisposto il bilancio e la relazione integrativa sopra citata ed aveva partecipato alla costituzione della Jesi Park, sicché aveva piena e certa consapevolezza della situazione economico patrimoniale della M. srl e del conseguente pregiudizio che attraverso il conferimento del ramo d’azienda sarebbe stato arrecato ai creditori della stessa.

10. La domanda va pertanto accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 in complessivi euro 3.459,00 (euro 1.620 fase di studio, euro 1.147,00 fase introduttiva ed euro 692,00 fase decisionale), tenuto conto del valore della causa (che va determinato non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia, individuabile nel valore dell’immobile oggetto del contratto di compravendita, non determinabile nel caso di specie), dell’importanza delle questioni trattate e dell’attività difensiva in concreto svolta.

Sotto quest’ultimo aspetto va rilevato che: non è stato svolto alcun incombente relativo alla fase istruttoria; i convenuti sono restati contumaci sicché con riferimento alla fase decisionale sussistono i presupposti per applicare i valori minimi, dato che parte attrice nella comparsa conclusionale non ha dovuto prendere posizione sugli scritti difensivi avversari; l’attrice, inoltre, non ha depositato la memoria di replica.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

dichiara inefficace nei confronti del Fallimento M. srl l’atto di conferimento del ramo d’azienda stipulato dal Notaio A.F. di Fano del 27/9/2016 (Repertorio n. 1687 Raccolta n. 1299) in virtù del quale la società M. Srl ha conferito alla società Jesi Park srl il ramo d’azienda costituito dai posti auto di seguito indicati:

Foglio .., Particella .. sub. 153 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 13, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 154 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 155 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 16, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 156 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 23, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 157 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 22, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 158 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 159 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 160 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 161 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 17, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 162 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 17, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 163 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 17, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 164 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 165 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 166 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 167 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 17, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 168 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 17, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 169 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 17, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 170 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 171 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 172 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 12, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 173 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 17, piano S2

Foglio .., Particella .. sub. 174 Cat. C/6, classe 2, consistenza mq 16, piano S2;

dichiara inefficace nei confronti del Fallimento M.srl l’atto di conferimento del ramo d’azienda stipulato dal Notaio A.F. di Fano del 28/12/2017 (Repertorio n. 2760 Raccolta n. 2099) in virtù del quale la società M.Srl ha conferito alla società Spim srl il ramo d’azienda costituito sui seguenti beni immobili:

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .., Particella .. sub. 344 Cat. C/6

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .., Particella .. sub 355 Cat.C/6

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 366 Cat. C/6

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 370 Cat. C/6

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 380 Cat C/6

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 441 Cat. c/6

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub. 454 Cat. C/2

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 460 Cat. C/2;

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. Particella .. sub 488 Cat. C/1;

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. Particella .. sub 493 Cat. C

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 533 Cat. A/2

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 584 cat. L

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 474 Cat. C/3 mq 112;

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 491 Cat. C/3;

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 456 Cat. D/1

Immobile sito in Jesi Viale V. distinto al NCEU di detto Comune al Foglio .. particella .. sub 455 Cat. C/2;

condanna i convenuti Fallimento Jesi Park srl in liquidazione e Spim srl, in solido tra loro, a corrispondere al Fallimento M.srl, a titolo di spese di lite, l’importo di euro 3.459,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Ancona, 10 settembre 2021

 

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