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Tribunale Milano sez. II, 10/10/2022, n.7846

Massima

A fondamento dell’azione revocatoria è richiesto il compimento di un atto che, quale sua conseguenza diretta, renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito sia per una variazione quantitativa del patrimonio del debitore che per una variazione qualitativa di esso.

Supporto alla lettura

Azione revocatoria

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dell’azione surrogatoria, il cui esito è a favore di tutti i creditori, l’azione revocatoria opera ad esclusivo vantaggio del creditore che ha agito. L’atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso è inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dell’atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (art. 2902 c.c.). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dell’atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente l’azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.

Ambito oggettivo di applicazione

In atto di citazione, l’attrice BMW BANK GMBH ha riferito:

Di aver concesso in leasing, in data 18.11.11 con il contratto n. —omissis–, ad EGIGA s.r.l. l’autovettura BMW serie X5 xDrive 40d attiva, targata —omissis–;

Che il suddetto contratto è stato sottoscritto altresì dal sig. G. Z., amministratore unico della predetta società, in qualità di fideiussore;

Che in data 19.03.12 veniva denunciato il furto dell’autovettura, ragione che ha portato l’odierna attrice a risolvere il contratto e ad intimare il pagamento di quanto ancora dovutole;

Che la compagnia assicuratrice dell’autovettura, la Zurich Insurance, liquidava all’odierna attrice una somma pari ad E 36.366,35, portata a decurtazione del maggior credito vantato da BMW nei confronti dei suoi obbligati;

di aver intimato, in data 26.02.15, sia all’obbligata principale EGIGA s.r.l. sia al suo garante G. Z., il pagamento del credito residuale, non ricevendo tuttavia alcun riscontro;

di aver pertanto richiesto l’emissione, nei confronti dei predetti soggetti, di un’ingiunzione di pagamento per la somma di —omissis— 7.833,45 oltre interessi e spese ed accessori, ottenendo dal Tribunale di Milano decreto ing. n. 21463/16, poi notificato il 03.10.16 ma opposto dal G. Z. e dall’obbligata principale;

Che nel corso del relativo giudizio di opposizione, n. R.G. 62464/16, veniva autorizzata la provvisoria esecuzione del predetto decreto, venendo lo stesso spedito in forma esecutiva in data 31.05.18;

di aver notificato, in data 26.10.18, atto di precetto in forza del citato titolo esecutivo, con intimazione di pagamento al sig. G. Z. della somma pari ad E 12.155,32;

Che in data 17.03.21 il giudizio di opposizione si è concluso con la sentenza n. 2291/21 di rigetto dell’opposizione;

Che, nelle more e precisamente in data 29.05.18, i coniugi sigg. G. Z. e F. F. si separavano consensualmente, come da relativo verbale di separazione omologato, in data 19.06.18, dal Tribunale di Mantova;

Che in data 03.07.18 il sig. G. Z., in adempimento alle obbligazioni assunte in sede di separazione consensuale, trasferiva ai propri figli – sigg. G., G. ed E. Z. la propria quota di proprietà di ½ di un immobile situato nel comune di Castiglione delle Stiviere, costituendo allo stesso tempo diritto di abitazione in favore della sig. F. F.;

Che, alla luce di tale cronologia di tali, ricorrono plurimi elementi che consentono di ritenere integrati tutti i presupposti previsti dalla legge per l’esperimento dell’azione revocatoria nei confronti di tale atto.

Tutto ciò esposto, parte attrice ha chiesto dichiararsi la inefficacia ex art. 2901 c.c. del seguente atto:

Verbale di separazione consensuale n. 1560/2018 di RG in data 29.5.2018 e del conseguente atto di adempimento di obbligazioni assunte dai coniugi in sede di separazione personale in data 3 luglio 2018, numero di repertorio 2030, numero di raccolta 1205 a rogito della Dott.ssa M.V., Notaio in Calvisano, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Castiglione delle Stiviere in data 3.7.2018 al n. 3416 di Registro generale e n. 2100 di Registro Particolare, con il quale il Sig. G. Z. ha ceduto la quota indivisa di 1/2 di sua proprietà ai propri figli E. Z., G. Z. e G. Z., costituendo contestualmente un diritto di abitazione a favore della Sig.ra F. F., del seguente bene immobile situato a Comune di Castiglione delle Stiviere, Via Bertasetti, snc, identificato al Catasto Fabbricati, cat. A/2, foglio —omissis–, mappale —omissis–, sub. —omissis–, classe 5, vani 12, piano T-1, R.C. Euro 836,66 (ex mappale 57/1). (SC. Tot mq 479, escluse aree scoperte mq 399).

I sigg. F. F. e Z. E., G. e G. non si sono costituiti, benché regolarmente citati, e alla prima udienza sono stati pertanto dichiarati contumaci.

Si è costituito invece il solo sig. Z. G., il quale ha chiesto nella propria comparsa di costituzione il rigetto della domanda di parte attorea, esponendo:

Che difetta il presupposto dell’eventus damni in quanto egli, alla data dell’atto dispositivo impugnato, era titolare esclusivo di un altro immobile sito in Carpenedolo (BS), alienato successivamente in data 10.10.2018;

Che, attesa la sua buona fede nel compimento dell’atto dispositivo in questione, difetta il presupposto della scientia fraudis ovvero la consapevolezza in capo all’odierno convenuto e ai terzi acquirenti del pregiudizio arrecato ai danni della creditrice sia perché lo stesso era titolare a suo tempo dell’immobile sopracitato e sia perché tale atto aveva una esclusiva funzione solutoria nell’ambito dei rapporti familiari, dovendosi pertanto considerare a titolo oneroso con conseguente allargamento del regime probatorio a carico di parte attrice.

Su richiesta delle parti, venivano assegnati i termini di cui all’art. 183, co.6 c.p.c. e fissata udienza per la discussione sui mezzi di prova al 26.10.21.

A scioglimento della riserva assunta in tale udienza, le parti venivano poi invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

Sulla base di queste premesse, si procede a verificare la sussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini della dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., ricordando che questi sono costituiti da: un atto di disposizione, ovvero un atto negoziale attraverso il quale il debitore modifica in senso peggiorativo la propria situazione patrimoniale; deve poi ricorrere il cosiddetto eventus damni, ossia un serio pregiudizio per le ragioni creditorie, insito nelle conseguenze dell’atto di disposizione compiuto, che influisce negativamente sul patrimonio del debitore, non necessariamente in maniera totale; ed infine deve esserci la scientia fraudis o damni del debitore, ossia la consapevolezza e la conoscenza del pregiudizio inferto alle ragioni del creditore, anche senza la specifica intenzione di nuocere allo stesso.

Quanto alla legittimazione, è noto che l’azione revocatoria (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c.) richieda per la sua legittima esperibilità la sola esistenza di un credito, ancorché non accertato giudizialmente o concretamente esigibile (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali) (cfr. per es. Cass. n. 2546/2006).

Nel caso di specie, tale rapporto di credito derivante dalla fideiussione prestata dal sig. Z. G. a favore dell’EGIGA s.r.l., di cui BMW era creditrice (doc. 9 atto di citazione) oltre ad emergere chiaramente dalla documentazione offerta da parte attrice, non è stato neppure contestato dalla controparte.

Il credito in questione, oltretutto, è stato consacrato nel Decreto Ingiuntivo n. 21463/2016 del Tribunale di Milano, di cui già era stata autorizzata la provvisoria esecuzione nel corso del giudizio di opposizione R.G. n. 62464/16 (cfr. doc. 2 parte attrice), giudizio concluso infine con il rigetto dell’opposizione e conferma del decreto (cfr. copia della sentenza n. 2291/21, depositata da BMW in data 21.04.21).

E’ parimenti indubbia l’anteriorità di questo credito nei confronti dell’atto dispositivo impugnato, essendo rilevante ai fini di tale determinazione il momento in cui la fideiussione è stata prestata ( cfr. Cass. 1999, n. 591; Cass.10522/2020, Cass.762/2016) ed essendo quest’ultimo ben anteriore rispetto alla stipulazione dell’atto dispositivo (cfr. doc. 9 atto di citazione dal quale risulta che la fideiussione è stata prestata dal sig. G. Z. in data 18.11.11 e doc 7. citazione, dal quale risulta che l’atto di disposizione è stato posto in essere il 03.07.18). In via assorbente, si rileva comunque che al momento dell’atto di disposizione vi era già un decreto ingiuntivo a carico del convenuto, provvisoriamente esecutivo.

Per quanto riguarda il secondo presupposto dell’azione revocatoria ordinaria, il c.d. eventus damni, questo sussiste quando viene posto in essere dal debitore un atto di disposizione che, modificando la sua situazione patrimoniale, arrechi un pregiudizio alle ragioni creditorie.

Va precisato che ‘In tema di azione revocatoria ordinaria, l’accertamento dell'”eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore’ Cass. n. 26310/2021).

Inoltre, secondo i principi generali, la prova della mancanza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie grava sui convenuti dell’azione revocatoria (. Cass. n.11471/03).

Le questioni sollevate in tal senso dall’odierno convenuto risultano documentate e condivisibili, adeguate all’assolvimento di tale onere.

Il convenuto G. Z. difatti deduce in comparsa di costituzione e risposta e documenta la presenza, alla data dell’atto dispositivo di cui si chiede l’inefficacia, di un altro immobile nella propria disponibilità patrimoniale, del tutto capiente rispetto al credito di parte attrice, il che vale ad escludere la ricorrenza di un eventus damni.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’individuare, quale momento della verificazione di tale requisito, quello in cui è stato compiuto l’atto dispositivo (cfr. Cass n. 3538/19 e Cass. n. 23743/11), all’evidente scopo di non limitare eccessivamente nel tempo la libertà di iniziativa economica del debitore.

Nel caso concreto, la presenza di altre ulteriori proprietà immobiliari pur dopo l’atto dispositivo per cui è causa (e, segnatamente, il patrimonio del signor Z. G. comprendeva ancora la proprietà esclusiva dal 2013 di un altro immobile sito in Carpenedolo (BS) Via Umberto Treccani n. 3, identificato al Fg. —omissis–, map. —omissis–, sub. —omissis— e map. —omissis— sub. —omissis–, nonché comproprietario per la quota di 2/60 delle aree urbane di esclusiva pertinenza del complesso immobiliare di cui fa parte l’unità, identificate al Fg. —omissis— map. —omissis— sub. —omissis–, map. —omissis— sub. 138 e map. 3 sub. —omissis— che veniva dallo stesso alienato a terzi in data 10.10.2018 al prezzo di compravendita 80.000,00, in forza di atto di vendita immobiliare Rep. n. 35666 Racc. n. 10596 a ministero del Notaio Dott. L.M. (doc. 6 di parte convenuta Z.) consente di ravvisare la piena sufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale al credito vantato da BMW che, si ricorda, era di E 12.155,32.

Non è dunque ricorrente, secondo una valutazione circa la maggiore difficoltà o incertezza del recupero del credito, effettuata ex ante ovverosia avendo come tempo di riferimento il momento dell’atto di disposizione, l’elemento del pregiudizio derivato dall’atto di disposizione.

Né tale ricorrenza può ritenersi sussistente neanche secondo una valutazione espressa rispetto al futuro (Cass.21102/2016) anziché limitarsi strettamente alla data storica del compimento dell’atto di disposizione, in quanto per i successivi tre mesi la (residua) condizione patrimoniale del convenuto rimaneva del tutto immodificata, e dunque sufficiente e capiente.

Come detto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 8096/2006, Cass. n. 15257/2004; Cass., n. 3546/2004; Cass., n.2792/2002), in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell’azione, è richiesto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che l’art.2901 c.c. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l’accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo più difficile o comunque più incerta l’esazione del credito. Ciò premesso, non è dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosità dell’esecuzione coattiva del credito, debba derivare dall’atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. ‘Ne deriva che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell’atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all’atto di disposizione, non hanno rilevanza. (Cass. n.755/1969)’ (Cassazione sent. 23743/2011).

Per considerare, dunque, la capienza del patrimonio residuo del convenuto, occorre computare anche le proprietà allora al momento dell’atto dispositivo ancora nella titolarità di Z. G., proprietà che assumevano un valore del tutto sufficiente, a voler considerare il prezzo di cessione avvenuta dopo qualche mese (e vale osservare che su tale successivo atto dispositivo alcuna contestazione o censura risulta sollevata) e dunque, pacificamente, successivamente all’atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria e in modo del tutto svincolato dal primo atto, cioè senza collegamento alcuno tra essi.

A maggior ragione, evidentemente, non può assumersi a dato temporale della valutazione, come vorrebbe l’attore, il momento in cui il creditore può agire esecutivamente (che BMW indica al 05.11.2018, ossia decorsi dieci giorni dalla notifica del precetto del 26.10.2018, e quando già Z. G. si era spogliato dei beni) e ciò anche considerando che la ratio della revocatoria è proprio quella di reintegrare la garanzia patrimoniale e consentire la futura possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.

E ciò anche se con altri atti successivi o anche immediatamente successivi il debitore sia divenuto incapiente o pressoché nullatenente, perché in tale casi la azione revocatoria dovrà essere proposta sempre nei confronti di tutti gli atti dispositivi compiuti dal debitore.

Va perciò applicato il principio di diritto per cui, in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio e può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti al fine anzidetto le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente a quell’atto di disposizione, sicchè ne consegue, nel caso di specie, l’assenza di eventus damni, in quanto dopo l’atto sottoposto a revocatoria residuava un patrimonio tale da poter soddisfare il credito.

La domanda va dunque rigettata e le spese di lite poste a carico della parte attrice, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

rigetta la domanda di BMW BANK GMBH e pone a carico della soccombente la rifusione delle spese di lite in favore di G. Z., liquidate in E 4835,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Sentenza per legge esecutiva.

Milano, 29/09/2022

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