Con atto di citazione notificato in data 30.9.2022 la (…) Soc. Coop. citava a comparire innanzi al Tribunale di Benevento i coniugi Ma.Pa. e Lo.Al. nonché Lo.So., sorella di Al., per far dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di essa creditrice:
1) del fondo patrimoniale costituito per atto Notaio (…) del 10.11.2017 (rep. 44.366; racc. 20.389), trascritto in data 27.11.2017 ai n.ri (…), fra i coniugi Ma.Pa. e Lo.Al. ed avente ad oggetto il fabbricato in Montecalvo Irpino, alla contrada (…), censito nel N.C.E.U. al foglio 26, particella 2063;
2) della compravendita per atto Notaio (…) del 28.06.2022 (rep. 378; racc. 261), trascritta in Avellino in data 12.07.2022, ai n.ri (…) e n. (…), contro i comproprietari Ma.Pa., Lo.Al. e Au.Mi. ed in favore del quarto comproprietario Lo.So. (tutti legati fra loro da vincoli di coniugio, parentela ed affinità strette) limitatamente alla quota ideale ed indivisa alienata da Ma.Pa. e relativa ad una piccola porzione dell’immobile sito in (…), censito nel N.C.E.U. al foglio 28, particella 86 subalterno 6 graffata con la particella 973 subalterno 2.
A fondamento delle domande la banca allegava di essere creditrice, fra gli altri, del sig. Ma.Pa. in forza di n. 3 decreti ingiuntivi:
– n. (…) del Tribunale di Benevento, emesso in data 23.04.2022 per Euro 175.129,69 oltre interessi, spese e competenze liquidate, nonché spese generali, IVA e CPA;
– n. (…) del Tribunale di Benevento, emesso in data 18.07.2022 per Euro 58.329,17 oltre interessi, spese e competenze liquidate, nonché spese generali, IVA e CPA;
– n. (…) del Tribunale di Benevento, emesso in data 6.07.2022, immediatamente esecutivo, e munito di formula esecutiva il 4.8.2022, per Euro 54.305,76, oltre interessi, spese e competenze liquidate, nonché spese generali, IVA e CPA.
Precisava che i tre predetti decreti ingiuntivi riguardavano rispettivamente il debito residuo, per capitale ed interessi al 19.10.2021, del mutuo ipotecario stipulato in data 12.05.2015, a rogito Notaio (…), (rep. 46.374; racc. 16.534), stipulato con la soc. “M. S.r.l.”, con sede in (…); il saldo debitore al 19.10.2021 del conto corrente n. (…), assistito da apertura di credito di cui al contratto stipulato in data 24.5.2017, con la soc. “M. S.r.l.”; le fatture e ri.ba che la soc. M. S.r.l. aveva anticipato al salvo buon fine presso la banca attrice dal 2.5.2019 al 1.10.2019, rimaste insolute.
Evidenziava che a garanzia di tutti i crediti, presenti e futuri, della soc. M. S.r.l. verso la banca attrice, Ma.Pa. – fra gli altri – aveva rilasciato in data 9.12.2008 fidejussione a prima richiesta fino alla concorrenza di Euro 750.000,00 e che tale importo era stato oggetto di fisiologiche e consensuali variazioni nel tempo, fino ad attestarsi, con atto sottoscritto il 27.4.2015, ad Euro 600.000,00.
In data 21.01.2016 i predetti rapporti di credito venivano ceduti, inter alia, alla banca attrice e già nel mese di novembre del 2019, la società garantita M. S.r.l. aveva iniziato a manifestare i primi sintomi della insolvenza, avendo, fra l’altro, interrotto il pagamento delle rate periodiche del mutuo ipotecario.
Tale situazione di insolvenza si era consolidata con il passare dei mesi, anche nei confronti di altri creditori, tanto che in data 4.10.2021, il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della società con sentenza n. 43/2021 R.F.
L’attrice esponeva che nelle more il debitore fideiussore Ma.Pa., con atto Notaio (…) del 14.05.2020, registrato in Benevento n. (…), prodotto agli atti dalla Banca, aveva ceduto a terzi le proprie quote sociali già possedute nella M. srl che di là a qualche mese sarebbe stata dichiarata fallita e che con l’intervenuta dichiarazione di fallimento si erano risolti ipso iure i rapporti contrattuali fra la essa banca attrice e la società fallita, con conseguente comunicazione in data 20.10.2021 di avvenuta revoca dei fidi, decadenza dal beneficio del termine, passaggio a sofferenza e costituzione in mora rivolta a tutti i coobbligati in solido, fra i quali il fideiussore Ma.Pa., per il complessivo importo di Euro 287.764,62 oltre interessi e spese.
Nessun pagamento interveniva da parte dei garanti della società fallita, compreso il Ma.Pa., per cui la banca aveva attivato la tutela monitoria contro i garanti, richiedendo al Tribunale di Benevento i tre decreti ingiuntivi innanzi indicati, uno per ciascuna delle distinte linee di credito accordate.
Intanto, prima di poter dare avvio alle giuste azioni esecutive, la banca, effettuando i preliminari accertamenti ipotecari, apprendeva della stipula dei suddetti atti lesivi della garanzia generica di essa creditrice da revocare.
Si costituivano in giudizio i coniugi Ma.Pa. e Lo.Al., i quali chiedevano il rigetto delle domande, atteso che i decreti ingiuntivi erano stati opposti dal fideiussore sotto molteplici aspetti e i giudizi erano in corso, rilevando che comunque il debitore era proprietario di altri beni immobili su cui la banca avrebbe potuto agire per soddisfare il proprio eventuale credito.
Si costituiva in giudizio Lo.So., la quale chiedeva il rigetto dalla domanda di revoca dell’acquisto da essa effettuato, evidenziando l’irrisorietà del trasferimento patrimoniale in suo favore (un sesto della quota ideale di proprietà del debitore Ma.Pa. su una piccola porzione di fabbricato, valutabile del valore di poche centinaia di Euro) rispetto al valore dell’immobile compravenduto, che aveva solide e reali ragioni nell’esigenza di dare una definitiva sistemazione ai beni immobili ereditati dalle sorelle Lo.
Sulla base della documentazione prodotta, le parti precisavano le conclusioni e la banca attrice rinunciava formalmente alla domanda di revocatoria dell’atto di compravendita, in considerazione dell’irrisorietà della quota del cespite venduto dal debitore Ma.Pa., insistendo per l’accoglimento della domanda di revocatoria del solo fondo patrimoniale. precisate le conclusioni.
La causa veniva quindi riservata in decisione.
La domanda è fondata e va pertanto accolta riguardo alla revocatoria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Riguardo alla revocatoria dell’atto di compravendita, l’attrice ha rinunciato alla domanda, per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese compensate, atteso che comunque sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Riguardo al fondo patrimoniale, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (cfr. Cass. civ. sez. VI, 18/06/2019, n. 16221).
Nel caso in esame l’atto è a titolo gratuito, per cui non è richiesto che i beneficiari dell’atto fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, bastando che tale consapevolezza l’avesse il costituente del fondo patrimoniale. D’altra parte, all’atto partecipò la coniuge convivente del debitore, la quale non poteva non sapere dell’ingente esposizione debitoria della società per la quale il marito aveva concesso una fideiussione a prima richiesta, avente la sostanza di un contratto autonomo di garanzia. Peraltro è significativo che la costituzione del fondo patrimoniale, non rispondeva ad alcuna particolare esigenza familiare, raggiungendo di sicuro il risultato di sottrarre il bene immobile del Ma. alla garanzia patrimoniale generica della creditrice. Nella fattispecie in esame l’esposizione debitoria della società garantita e quindi del fideiussore risaliva ad epoca anteriore all’atto dispositivo del 10/11/2017, atteso che dalla documentazione prodotta dalla banca, risulta che il mutuo fu stipulato nel 2015, il conto corrente affidato n. 100243 fu aperto il 24.5.2017, con un contratto di fideiussione stipulato dal Ma.Pa. nell’anno 2008.
Ne consegue che risulta integrato anche il requisito dell’elemento soggettivo in capo alla debitrice e al marito. In ogni caso, quanto all’elemento soggettivo del debitore sussistono pure una serie di elementi che ictu oculi lasciano presumere la sussistenza della dolosa preordinazione dell’atto a pregiudizio dei creditori, quali:
– il rapporto di coniugio e di convivenza tra i costituenti del fondo patrimoniale;
– la contiguità temporale dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale rispetto al mancato pagamento delle rate del mutuo contratto dalla società garantita da Ma. e all’insorgere della crisi finanziaria che poi porterà la società al fallimento;
– la dismissione del più importante bene immobile del Ma., con la costituzione ingiustificata del fondo patrimoniale a beneficio degli stessi costituenti già comproprietari del fabbricato di abitazione. D’altra parte per giurisprudenza consolidata l’eventus damni ricorre non solo quando l’atto dispositivo determina la “perdita di tutta” la garanzia patrimoniale generica, ma anche quando tale atto comporti solo una maggiore difficoltà e/o incertezza nella esazione coattiva del credito. L’art. 2901 c.c. non richiede un eventus damni concreto ed effettivo difficile o anche solo più onerosa la realizzazione dell’altrui diritto di credito (Cass. Civ. 22 aprile 2003, n. 6422; 18 febbraio 2000, n. 1804).
Nel caso in esame l’atto è a titolo gratuito, per cui non è richiesto che i beneficiari dell’atto fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, bastando che tale consapevolezza l’avesse il costituente del fondo patrimoniale.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra attrice e i convenuti Ma.Pa. e Lo.Al. e vanno liquidate come in dispositivo, riguardo ad un valore indeterminabile a complessità bassa della causa, tariffe medie ridotte del 50 per cento per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l’effetto dichiara ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’inefficacia nei confronti dell’attrice del fondo patrimoniale costituito con atto per Notaio (…) del 10.11.2017 (rep. 44.366; racc. 20.389), trascritto in data 27.11.2017 ai n.ri (…), fra i coniugi Ma.Pa. e Lo.Al. ed avente ad oggetto il fabbricato in Montecalvo Irpino, alla contrada (…), censito nel N.C.E.U. al foglio 26, particella 2063.
2) Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda riguardo alla domanda revocatoria della compravendita per atto Notaio (…) del 28.06.2022 (rep. 378; racc. 261), trascritta in Avellino in data 12.07.2022, ai n.ri (…) e (…).
3) Condanna in solido i convenuti Ma.Pa. e Lo.Al. al pagamento in favore dell’attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
4) Compensa tra l’attrice e la convenuta Lo.So. le spese di giudizio.
Così deciso in Benevento il 9 novembre 2023.
