• Home
  • >
  • Tribunale Pistoia, 26/06/2019, n. 457

Tribunale Pistoia, 26/06/2019, n. 457

Massima

L’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 3 della legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.

Supporto alla lettura

Amministrazione di sostegno

Le ragioni sottese all’introduzione dell’amministrazione di sostegno (avvenuta, come è noto, ad opera dell’art. 3, legge 9 gennaio 2004, n. 6 , vanno rinvenute nelle avvertite esigenze di tutela dell’individuo e dei correlati interessi, patrimoniali e non. Oltre cioè alla gestione del patrimonio dell’incapace, l’istituto, disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c., mira infatti a tutelare la sfera personale dell’incapace e a consentirne lo sviluppo. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso proposto dallo stesso soggetto infermo o menomato, dal coniuge, dal tutore, dal P.M., dal curatore, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla persona stabilmente convivente. Nello scegliere la persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice deve preferire un soggetto familiare al beneficiario.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno.
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario sono stabiliti dal giudice tutelare con il decreto di nomina.
E’ fondamentale l’ascolto dell’interessato prima dell’adozione di un provvedimento che lo concerne direttamente (e non potrebbe essere altrimenti).

Mentre nel processo di interdizione, l’esame dell’interdicendo serve a saggiarne la capacità di intendere e volere; maggiormente ampia e complessa risulta la funzione esplicata dall’audizione del beneficiario nella procedura di amministrazione di sostegno. Non si tratta tanto o solamente di saggiare il tasso di autonomia della persona in correlazione alla disabilità, ma piuttosto di “ascoltare” l’interessato per raccoglierne “i bisogni e le richieste”, individuandone le effettive, concrete esigenze esistenziali e personali.
Le indicazioni fornite dal beneficiario in sede di ascolto sono estremamente significative ed il giudice ne deve “tener conto” agli effetti, ad es., della designazione dell’amministratore di sostegno, per la determinazione degli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in sostituzione o in assistenza al disabile e che quest’ultimo non è in grado di effettuare in modo autonomo; come pure agli effetti dell’istituzione di un’amministrazione di natura prettamente patrimoniale, ovvero, anche (o esclusivamente) di tipo personale, volta alla protezione di esigenze esistenziali, ovvero, alla cura della salute personale.
Appare chiara la centralità e rilevanza dell’audizione del beneficiario della procedura, ben maggiore rispetto all’essenzialità dell’esame dell’interdicendo, nel processo di interdizione.
Può concludersi sul punto affermando che l’atto istruttorio più importante dell’intera procedura è appunto l’audizione del beneficiario.

Ambito oggettivo di applicazione

Con ricorso depositato in data 15 novembre 2018, le Sig.re P.G., G.G., L.G. hanno chiesto pronunciarsi l’interdizione della zia, Sig.ra A.G., assumendone la totale incapacità di intendere e di volere e, conseguentemente, l’incapacità di provvedere alla gestione del proprio patrimonio.

Il ricorso, in uno al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, è stato notificato alla resistente ed ai parenti entro il quarto grado.

Si sono costituite le Sig.re D.G., L.G., le quali, quali nipoti dell’interdicenda e sorelle delle ricorrenti, non si sono opposte alla procedura di interdizioni ma hanno chiesto la nomina di un tutore esterno al nucleo familiare.

Istruita la causa mediante acquisizione documentale, audizione dei parenti nonché visita domiciliare presso l’abitazione della stessa interdicenda, all’udienza del 18 giugno 2019, la causa veniva riservata alla decisione del Collegio senza termini per il deposito delle difese conclusive.

Il Collegio reputa sussistenti le condizioni richieste dall’art. 414 c.c., come modificato dalla legge n. 6 del 2004, per la dichiarazione d’interdizione.

Al fine della presente valutazione, il giudice deve avere riguardo non ai soli affari di indole economica e patrimoniale, ma a tutti gli atti della vita civile che attengono alla capacità di relazionarsi in genere con gli altri sia nei rapporti familiari che sociali.

Tanto premesso, la documentazione sanitaria versata in atti, il sopralluogo effettuato dal G.I. presso la abitazione dove vive la interdicenda, l’impossibilità di interloquire con la stessa, depongono inequivocabilmente per la configurabilità di condizioni tali da configurare lo stato di “abituale infermità di mente” che, rendendo lo stesso incapace di provvedere ai propri interessi, ne richiede, a norma dell’art. 414 c.c., la dichiarazione di interdizione.

In particolare, a causa delle condizioni di salute e di età, la Sig.ra A.G. soffre oggi di afasia e sindrome da immobilizzazione, senza poter svolgere autonomamente le attività quotidiane e prendere decisioni riguardo al proprio patrimonio.

D’altro canto, il P.M. nulla ha osservato in merito e tutte le parti, pur nella conflittualità esistente all’interno del nucleo familiare, hanno concluso in maniera convergente.

Alla luce delle valutazioni mediche compiute e della constatata impossibilità per il soggetto di relazionarsi con gli altri, deve dunque pronunciarsi l’interdizione della Sig.ra A.G., poiché sussistono le condizioni di cui all’art. 414 c.c. (come modificato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6) e, in particolare, la necessità di assicurare al soggetto una adeguata protezione (cfr., Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 440).

Per converso, deve ritenersi che la misura dell’amministrazione di sostegno non sia adeguata alle necessità di cura e tutela del soggetto. Infatti, l’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 3 della citata legge 6/2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli articoli 414 e 417 del codice civile.

Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La Suprema Corte ha, peraltro, avuto modo di precisare che la valutazione dei diversi istituti di tutela deve essere condotto “tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”.

Nel caso di specie, la natura della patologia diagnosticata, la lunga durata, la prevedibile irreversibilità della situazione medica e, di conseguenza, la constatata incapacità del soggetto, sia nell’intelligenza che nella volizione, sono tali da legittimare la conclusione che la Sig.ra A.G. è persona incapace di provvedere ai propri interessi concreti quali essi siano nella loro entità, complessità e natura. A ciò deve aggiungersi che le problematiche riscontrate, oltre a non prestarsi ad una prognosi di guarigione entro termini ragionevolmente certi non possono dirsi neppure caratterizzate da un andamento intermittente, il quale faccia sì che a brevi episodi di squilibrio si alternino durature fasi di lucidità.

Spese irripetibili in ragione della natura del giudizio.

La cancelleria provvederà alle incombenze di cui agli art. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale così provvede:

I) dichiara l’interdizione della Sig.ra A.G., nata a Tizzana, ora Quarrata (PT) il .. e residente in Montale (PT), Via C.;

II) conferma il tutore provvisorio già nominato;

III) ordina alla cancelleria di dare comunicazione della pronuncia di interdizione all’Ufficiale dello Stato Civile competente per le prescritte annotazioni a margine dell’atto di nascita;

IV) dispone la trasmissione del provvedimento alla cancelleria della volontaria giurisdizione per gli adempimenti di competenza del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pistoia;

V) nulla sulle spese.

Così deciso in Pistoia il 24 giugno 2019 dal Tribunale, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio, su relazione del dr. Giuseppe Ciccarelli.

Allegati

    [pmb_print_buttons]

    Accedi