RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio del 5 novembre 2020 l’imputato To.Ro. è stato tratto dinanzi al Tribunale di Potenza in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all’art 572 c.p., in imputazione meglio descritto.
All’ udienza del 21 settembre 2021 il Giudice ha dichiarato l’assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., aperto il dibattimento ed ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, acquisendo la documentazione versata dal P.M..
A seguito dei rinvii disposti alle udienze del 7 dicembre 2021 e del 22 marzo 2022 su istanza della difesa e con sospensione dei termini di prescrizione, all’udienza del 12 luglio 2022 è stato escusso il teste Li.Se. e la parte civile, Fo.Da., la quale ha espresso la volontà di rimettere la querela precedentemente sporta, contestualmente revocando la costituzione di parte civile ex art. 82 c.p.p..
Il Tribunale ha poi preso atto dell’accettazione della remissione di querela espressa dall’imputato To.Ro., presente personalmente.
Alla successiva udienza del 20 dicembre 2022 il Giudice ha proceduto all’ascolto della teste Ma.An., mentre alla successiva udienza del 28 marzo 2023 all’escussione della teste Fo.Gi..
All’udienza del 6 giugno 2023 il Tribunale ha proseguito l’attività istruttoria mediante l’ascolto dei testi della difesa Pi.Da., Gu.Ro. e Zo.Na..
All’udienza del 20 giugno 2023 il Tribunale ha revocato l’ordinanza ammissiva di tutti i residui testi di lista della difesa su rinuncia della stessa e col consenso del P.M., per poi acquisire ex art. 493,3 comma c.p.p., la documentazione versata dalla difesa.
All’udienza del 19 settembre 2023 il Giudice ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e, udite le conclusioni rassegnate dalle parti ha disposto rinvio per repliche, sicché alla successiva udienza del 14 novembre 2023 ha emesso – previa riqualificazione del reato ascritto all’odierno imputato nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all’art. 582 c.p. – sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. per intervenuta estinzione del reato nei confronti di To.Ro., dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni.
Secondo la prospettazione accusatoria, l’odierno imputato, si sarebbe reso responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi per avere inflitto alla coniuge, Fo.Da., sofferenze fisiche e morali tali da renderle la vita quotidiana dolorosa, mortificante ed intollerabile.
Nello specifico, il To.Ro. avrebbe sottoposto la moglie a costanti sofferenze fisiche e morali offendendola ripetutamente apostrofandola con l’epiteto “puttana”; l’avrebbe denigrata in quanto donna dicendole che era una stupida e che se era diventata qualcuno era solo grazie a lui; l’avrebbe aggredita fisicamente quando, nel 2013 spingendola con il tavolo sul muro della cucina la minacciava di morte puntandole un coltello alla gola ed anche il 30 maggio 2017 quando, dopo averle detto che non capiva niente e che non era capace dì fare niente, l’avrebbe colpita con pugni su tutto il corpo, le avrebbe bloccato i piedi per poi metterle le mani al collo premendo sull’arteria giugulare impedendole di respirare.
Inoltre, a partire dal 2018 avrebbe costretto la Fo. a dormine fuori dalla camera da letto matrimoniale, chiudendo la porta a chiave, costringendola a dormire sul divano letto posto in una camera adibita a studio ed infine, il 20 dicembre 2018 le avrebbe gettato a terra oggetti che la persona offesa custodiva nel bagno della camera da letto matrimoniale, facendole pesare costantemente di essere il suo datore di lavoro, di essere proprietario della casa coniugale e di poterla quindi cacciare in qualsiasi momento.
Osserva il Giudice come gli elementi di prova acquisiti permettano di ritenere provata l’estinzione del delitto contestato all’odierno imputato per intervenuta remissione di querela.
Escussa all’udienza del 12 luglio 2022 la persona offesa, Fo.Da., ha anzitutto premesso di avere contratto matrimonio con il To.Ro. nel 2010 e di avere avuto con lo stesso un rapporto sereno sino al 2013, quando i rapporti avevano iniziato ad incrinarsi, determinando un clima di conflittualità nella gestione della vita quotidiana tanto nella conduzione domestica che lavorativa, avendo la persona offesa precisato di lavorare presso lo studio poliambulatoriale del marito.
La teste ha proseguito la narrazione spiegando come nel contesto del sopra descritto clima di disaccordo si fossero verificati dei litigi, in alcune occasioni degenerati in episodi di violenza.
Nello specifico, la Fo. ha riferito come il primo episodio si fosse verificato nel 2013 quando, nel corso di un litigio, il To.Ro. l’aveva scaraventata contro il muro minacciandola con un coltello da cucina: la teste ha precisato come, in primo luogo, non fossero addivenuti ad uno scontro fisico vero e proprio in quanto tra lei e il marito era frapposto un tavolo che garantiva loro una distanza dì circa un metro ed inoltre, la Fo. ha specificato come il To.Ro. non le avesse puntato il coltello contro, essendosi unicamente limitato ad impugnarlo, per poi concludere come la lite fosse volta al termine poco dopo ed in modo sostanzialmente tranquillo.
La Fo. ha proseguito la narrazione raccontando di un ulteriore episodio occorso nel 2017, nel corso del quale la persona offesa ha dichiarato di essere stata meramente spintonata dal marito a dispetto di quanto aveva precedentemente dichiarato nella querela dove in modo inesatto aveva riferito di essere stata colpita con pugni dal To.Ro., ciò sempre nel contesto dei litigi dovuti ad un generale clima di esasperazione che aveva contraddistinto la fase di separazione coniugale.
Quanto, infine, all’episodio verificatosi nel maggio 2018, la teste ha riferito che nel corso di una normale conversazione riguardante questioni lavorative, l’imputato-non avendo ottenuto dalla moglie una risposta esaustiva e soddisfacente – aveva dato in escandescenza cercando di metterle le mani alla gola: la Fo., dunque, ha riferito che, mossa dal timore di una reazione violenta del marito, era scappata di casa scendendo al piano terra dove aveva – in modo impulsivo e non ponderato – contattato telefonicamente le Forze dell’Ordine riagganciando immediatamente senza richiederne l’intervento, e subito dopo aveva contattato la sorella ed i suoi familiari che l’avevano tranquillizzata.
La Fo. ha concluso il proprio racconto spiegando come all’infuori di detti episodi il To.Ro. avesse sempre manifestato un temperamento sereno e tranquillo nei suoi riguardi ed invero il loro rapporto era tornato alla normalità allorquando gli ex coniugi avevano definito i termini della separazione.
In particolare, i coniugi, risoltisi a limitare al minimo i loro contatti, avevano optato per il licenziamento della Fo. dal poliambulatorio del marito, avvenuto nell’aprile 2019 e per il trasferimento della stessa, nel settembre del 2019, dalla casa coniugale (v. pagg. 7-25 ud. 12.07.2022).
La versione dei fatti resa dalla querelante, oltre ad essersi dimostrata intrinsecamente credibile, logica e coerente, ha trovato riscontro tanto nelle plurime deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale quanto nella documentazione confluita nel fascicolo del dibattimento.
Con riguardo al riscontro dichiarativo, all’udienza del 28 marzo 2023 è stata escussa la sorella della persona offesa, Fo.Gi., la quale – in merito ai rapporti della sorella con il marito To.Ro. – ha riferito come la relazione tra i coniugi si fosse nel tempo deteriorata, spiegando come nel contesto di detta crisi coniugale la sorella fosse stata costantemente vittima di offese verbali da parte del marito. In particolare, la sera del 31 maggio aveva ricevuto una chiamata dalla sorella che piangendo le aveva riferito di avere avuto una brusca lite con il To.Ro. dovuta a questioni di lavoro e, incontrata la sorella il giorno successivo, ha riferito di avere notato dei lividi sulle braccia presupponendo che fossero collegati al litigio del giorno precedente sebbene la Fo.Da. non le avesse esplicitato nulla in merito (v. pagg. 4-9 ud. 28.03.2023).
L’articolata istruttoria dibattimentale ha avuto seguito con l’escussione degli amici della coppia ciascuno dei quali ha riferito, per quanto dì propria conoscenza, dei rapporti tra i coniugi e del loro modificarsi nel tempo.
All’udienza del 20 dicembre 2022 è stata escussa la teste Ma.An. – amica della persona offesa – la quale ha narrato di avere conosciuto la Fo. nel periodo in cui si stava separando dal marito e nel corso di alcuni incontri l’amica le aveva confidato di soffrire molto la crisi coniugale avendo maturato il sospetto di tradimenti da parte del marito.
La teste ha concluso asserendo di non essere mai stata depositaria di alcuna confidenza circa presunti atteggiamenti aggressivi o comportamenti violenti del To.Ro., né alcun segnale in tal senso le aveva rivelato l’atteggiamento della Fo., la quale al di là della normale sofferenza per la separazione non aveva manifestato alcuna forma di preoccupazione o nessun segnale di allerta (v. pagg. 5-12 ud. del 20.12.2022).
Alla successiva udienza del 6 giugno 2023 sono stati escussi altri amici della coppia, Pi.Da., Gu.Ro. e Zo.Na., i quali concordemente hanno affermato di avere avuto cognizione della crisi coniugale notando un raffreddamento dei rapporti nella coppia.
Nello specifico, il Pi. – socio del To.Ro. nel Poliambulatorio “Sa. s.r.l.” – ha riferito come la Fo. avesse iniziato a prestare attività lavorativa a partire dal 2017 con mansioni amministrative e di avere avuto modo di constatare, stante la sua costante presenza sul posto di lavoro, come i rapporti tra la coppia fossero professionali, cordiali e sereni, non avendo dunque mai assistito ad alcun diverbio tra i due.
Il teste ha poi aggiunto come l’unico battibecco si fosse verificato nell’aprile del 2019, quando il To.Ro. – constatata la sparizione di alcuni documenti conservati nel suo armadietto personale – aveva licenziato la Fo.: quando la notizia era stata comunicata alla persona offesa la stessa si era rifiutata di allontanarsi dal centro e per tale motivo era stato richiesto l’intervento della Forza Pubblica (v. pagg. 5-12 ud. del 6.06.2023).
A seguire è stato escusso il teste Gu., il quale ha riferito di conoscere il To.Ro. da circa vent’anni e di avere avuto nel corso degli anni una frequentazione costante con l’amico anche in seno al contesto familiare e domestico: sul punto, il Gu. ha riferito di avere sempre notato come fra i coniugi vi fosse un rapporto equilibrato ed infatti nelle sue frequenti visite presso l’abitazione della coppia non ha mai assistito a reazioni violente, comportamenti inadeguati o atteggiamenti sgarbati da parte del To.Ro., salvo poi notare, al tramonto della relazione, un generale clima di freddezza (v. pagg. 16-25 ud. del 6.06.2023).
Da ultimo è stato escusso il teste Zo., anch’egli amico di vecchia data del To.Ro., il quale ha confermato come i rapporti coniugali fossero sereni e tranquilli sino alla separazione: nell’ultima fase della vita di coppia, infatti, il teste ha riferito di avere notato un reciproco atteggiamento di indifferenza mai sfociata in comportamenti aggressivi o violenti (v. pagg. 25-29 ud. del 6.06.2023).
Ad ulteriore riscontro di quanto sopra giova richiamare le s.i.t. rese dinanzi la Questura di Potenza dal teste Li.Se. – e confluite nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 493,3 comma c.p.p. – il quale, dopo avere premesso di essere il vicino di casa della famiglia To.Ro./Fo. da circa tre anni e mezzo, ha riferito di avere udito in sole due occasioni una discussione tra i coniugi e in una di queste avvenuta circa alle 7 del mattino, quando nel palazzo vi era molto silenzio, aveva sentito una voce maschile gridare “è un anno che ti dico che non ti amo più”, precisando dunque come il diverbio non avesse assunto i caratteri di una lite violenta (cfr. verbale s.i.t. del 23.07.2019).
Ad ulteriore conferma del generale andamento del rapporto coniugale vi è poi la consistente produzione documentale della difesa – acquisita ai sensi dell’art. 493,3 comma c.p.p. all’udienza del 20 giugno 2023 – che se da un lato attesta un’iniziale clima di conflittualità, da qui l’instaurazione di un procedimento penale a carico della Fo. – scaturito dalla denuncia del To.Ro. per la sottrazione della documentazione dal proprio studio medico – per altro verso dimostra come la coppia, terminata la fase di agitazione, si fossero di fatto riconciliati gestendo in maniera pacifica i termini del loro allontanamento.
Gli stessi hanno, infatti, il 19 aprile 2023 raggiunto l’accordo a seguito di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 13 settembre 2023 raggiunto un accordo in sede di conciliazione sindacale per definire i loro pregressi rapporti di lavoro ed infine il 12 ottobre 2019 il To.Ro. ha rimesso la querela precedentemente sporta nei confronti della ex moglie (cfr. documentazione, in atti).
Alla luce di quanto sopra, è evidente come il fatto storico emerso in esito all’istruttoria dibattimentale non abbia integrato la fattispecie ex art. 572 c.p. dovendo, invece, essere più correttamente inquadrato nell’alveo del delitto di tentate lesioni personali: le condotte ascritte al To.Ro. – stando a quanto riferito dalla stessa persona offesa Fo. (in ciò non smentita da alcuno degli altri testi escussi in dibattimento) – si esauriscono in episodi circoscritti nel tempo, incompatibili con l’uso sistematico della violenza o con l’abitualità della condotta tali da instaurare un vero e proprio regime di sopraffazione in danno della persona offesa, ciò che è richiesto per l’integrazione della tipicità della fattispecie di maltrattamenti.
Nel caso in esame, le condotte contestate, si inseriscono un contesto denotante una mera episodicità di violenza fisica, ciò che rende più corretto ricondurre la condotta ascritta all’odierno imputato nella fattispecie di cui all’art. 582 c.p. nella forma tentata.
Con riguardo a tale ulteriore aspetto, occorre avere riguardo agli atti posti in essere dal soggetto agente: l’avere il To.Ro. impugnato il coltello e scaraventato la persona offesa contro il muro scagliandole addosso il tavolo della cucina, così come l’averla strattonata nel corso di un’accesa discussione cercando di metterle le mani al collo ma venendo prontamente schivato dalla Fo., sono azioni che per un verso e in sé considerate, denotano la loro non equivoca potenzialità offensiva, per altro verso descrivono in maniera evidente la mancata verificazione dell’evento lesivo in danno della persona offesa.
Così riqualificata ai sensi dell’art. 521 c.p.p. la fattispecie in contestazione nel delitto di lesioni personali, la stessa soggiace dunque al regime di procedibilità a querela della persona offesa, sicché il reato va dichiarato estinto a cagione dell’intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa e la sua accettazione da parte dell’imputato in sede dibattimentale, espressa personalmente dalle parti (cfr. pag. 4 ud. del 30.05.2023).
Alla luce di quanto detto il reato contestato all’imputato deve dunque dichiararsi estinto per sopravvenuta carenza della relativa condizione di procedibilità.
Segue, ai sensi dell’art. 340, u.c. c.p.p., la condanna del querelato To.Ro. alla rifusione delle spese processuali.
Il gravoso carico del ruolo – monocratico e collegiale – dello scrivente ha reso necessaria la riserva in giorni trenta per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544,3 comma c.p.p..
Letti gli artt. 152 c.p. e 521 e 531 c.p.p.,
DICHIARA
Non doversi procedere nei confronti di To.Ro. per essersi i reati a lui ascritti – riqualificati i contestati maltrattamenti nella fattispecie ex artt. 56 e 582 c.p. – estinti per intervenuta remissione di querela.
Visto l’art. 340, 4 comma c.p.p.,
Condanna To.Ro. al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 544 c.p.p.,
riserva in giorni trenta il deposito della motivazione.
Così deciso in Potenza il 14 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2023.
