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Cassazione civile sez. VI, 24/05/2019, n.14169

Massima

Non è responsabile il notaio che, previo espresso esonero delle parti, non abbia compiuto le doverose verifiche ipotecarie e catastali, pur rientrando queste ultime nel novero delle attività preparatorie necessarie al corretto adempimento della prestazione da parte del professionista .

Supporto alla lettura

Responsabilità notaio

Tra notaio e le parti roganti si instaura un rapporto contrattuale. Il notaio, nel svolgere la propria attività verso il cliente che assiste, è tenuto sia alla prestazione espressamente richiesta sia ai compiti ulteriori che siano necessari a garantire il buon esito del risultato. Tra questi vi è il c.d. obbligo di consiglio ribadito di recente da Cass. civ., sez. III, 18-05-2017, n. 12482, per il quale il notaio incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse (nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la suprema corte ha ritenuto che rientrava nel c.d. «dovere di consiglio», gravante sul notaio ex art. 42, 1º comma, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645 bis, 3º comma, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell’operazione).

La regola è che l’opera demandata al notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico non si riduce al mero compito di accertare la volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie affinché sia assicurata la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogarsi, per effetto del conseguimento dello scopo tipico di esso, con la conseguenza che l’inosservanza dei menzionati obblighi accessori da parte del notaio, salvo espresso esonero delle parti, comporta responsabilità ex contractu per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità: Cass. civ., sez. I, 29-11-2007, n. 24939.

Deve anche accertare la capacità di disporre delle parti stesse; infatti per Cass. civ., sez. III, 19-12-2014, n. 26908, sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che abbia rogato un atto di trasferimento di immobile allorché il venditore sia stato in precedenza dichiarato fallito, risultando per tale ragione l’atto privo di effetti verso i creditori; il bene, pertanto, deve essere restituito e l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno patito, il cui ammontare è pari al valore monetario dell’immobile al momento dell’effettivo rilascio, detratto l’importo corrispondente al vantaggio economico tratto nel periodo in cui l’acquirente ne ha avuto il godimento quale proprietario. Deve altresì consigliare alle parti l’atto più conveniente sotto il profilo fiscale, come ricorda Cass. civ., sez. II, 13-01-2003, n. 309: il notaio, chiamato a stipulare un atto in cui le parti interessate si dichiarano «coltivatori», ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 1176 c.c., di svolgere un’adeguata ricerca legislativa, al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole, sul presupposto, pacifico nella giurisprudenza della suprema corte, secondo il quale la funzione del notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di indirizzo anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Quanto agli altri suoi compiti, il notaio deve effettuare le verifiche sulle trascrizioni pregiudizievoli che gravino sul bene, essendo altrimenti tenuto al risarcimento del danno Così Cass. civ., sez. III, 26-8-2014, n. 18244: il notaio incaricato di un atto avente per oggetto la vendita di un immobile, ove non abbia compiuto diligentemente le necessarie visure ipocatastali, è responsabile dei danni subiti dal compratore del bene, che risulti gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli non dichiarate, ma soltanto nei limiti di quella parte del prezzo che non sia stata già versata in precedenza al venditore.

Peraltro, secondo Cass. civ., sez. III, 21-06-2012, n. 10297, qualora le parti, pur avvertite dal notaio dell’obbligo di trascrivere l’atto, abbiano escluso la trascrizione o disposto che essa avvenga in ritardo, tanto nel caso di previsione della esenzione del notaio da responsabilità, quanto in mancanza di tale espressa esenzione, deve escludersi che al professionista possa addebitarsi una responsabilità per il danno subìto in conseguenza della mancata o tardiva trascrizione, atteso che il comportamento del notaio è stato da loro consentito e anzi, sul piano del contratto di prestazione d’opera, imposto.

Ambito oggettivo di applicazione

1. C.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il notaio D.P.F. e – sulla premessa di aver acquistato, con scrittura privata autenticata dal convenuto, alcune porzioni immobiliari che erano risultate poi gravate da ipoteca giudiziale, sicchè ella si era vista costretta a versare l’ulteriore somma di Euro 330.000 per liberare gli immobili – chiese che il professionista fosse condannato al risarcimento dei relativi danni.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio, rilevando che le parti avevano, con apposita previsione del contratto di compravendita, esonerato il notaio dalle verifiche ipotecarie e catastali.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 1 marzo 2017, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, confermando le ragioni già evidenziate dal Tribunale.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre C.R. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste il notaio D.P.F. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, degli artt. 1175,1375,1218 e 2236c.c., nonchè degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 47, lamentando errata valutazione dei presupposti legittimanti la responsabilità professionale del notaio e l’illegittimo esonero del professionista dall’onere di provare di avere diligentemente adempiuto al mandato professionale.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che il ricorso è strutturato senza i precisi e necessari riferimenti al contenuto della sentenza impugnata, che la ricorrente contesta in modo generico, elencando una serie di principi giurisprudenziali riguardanti la responsabilità professionale del notaio, ma senza un richiamo al caso concreto. Oltre a ciò, il ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), posto che soltanto alla fine della censura si limita a richiamare alcuni atti e documenti di causa senza in alcun modo specificare se, come e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte.

Tanto premesso, il Collegio rileva che la Corte romana ha correttamente richiamato il precedente di cui alla sentenza 13 giugno 2013, n. 14865, il quale, inserendosi in un orientamento che può definirsi consolidato, ha stabilito che il notaio incorre in responsabilità professionale qualora non adempia correttamente la propria prestazione; tale dovuta diligenza non si espleta solo nella redazione dell’atto richiesto dalle parti, ma comprende anche le c.d. attività preparatorie (tra cui il compimento delle visure catastali e ipotecarie); tale responsabilità è però da escludere qualora tutte le parti che procedono alla stipula lo abbiano espressamente esonerato da tali attività.

Nella specie la Corte di merito, con un accertamento in fatto non più riesaminabile in questa sede, ha verificato che le parti avevano esplicitamente esonerato il notaio dall’onere di compiere le dovute visure ipotecarie e catastali, per ragioni improrogabili di urgenza; e che non era stato dimostrato in alcun modo che il notaio fosse già a conoscenza dell’esistenza di formalità pregiudizievoli (v., in tal senso, la sentenza 2 luglio 2010, n. 15726), mentre l’attrice non aveva dimostrato che per le visure il notaio avesse ugualmente ricevuto un compenso.

A fronte di tale motivazione le argomentazioni della ricorrente, generiche e comunque ripetitive di quelle già poste in sede di merito, ipotizzando anche che il notaio non abbia dimostrato la correttezza del suo comportamento, si rivelano non idonee a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendenti ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2019

Allegati

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