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T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. II, 16/10/2024, n. 1483

Massima

L’azione di ottemperanza proposta davanti al Giudice Amministrativo (TAR) è ammissibile e deve trovare accoglimento sia per il futuro, mediante l’ordine all’Azienda Sanitaria Provinciale di prendere in carico il ricorrente, sottoponendolo agli accertamenti diagnostici necessari, prescrivendo la terapia ABA più appropriata e assicurando l’erogazione diretta o indiretta dei trattamenti entro un termine perentorio di 30 giorni.

Supporto alla lettura

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base all’art. 112 del Codice del processo amministrativo, l’ottemperanza può essere domandata per:

  • sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
  • sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
  • sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
  • sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza;
  • lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente è quello che ha adottato la decisione di cui si domanda l’ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova l’Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione.

Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed è, dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi).

Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza è ad un’ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

  • ordina l’ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
  • dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
  • dichiara l’inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
  • nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
  • se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione.

Il principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest’ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 615 del 2023, proposto da
(omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

– dalla sentenza del Tribunale di Cosenza del (omissis);

– del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Cosenza del (omissis).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza del (omissis), il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto «il diritto del ricorrente ((omissis)) alla somministrazione, anche in via indiretta, da parte dell’ASP di Cosenza del trattamento riabilitativo mediante la metodologia ABA indicata dalle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti».

La sentenza è passata in cosa giudicata ed è stata notificata il 30 gennaio 2020 all’Azienda Sanitaria Provinciale, in uno con la diffida ad adempierie.

2. – Con il decreto ingiuntivo del (omissis), il Giudice di Pace di Cosenza ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale, in favore di (omissis), il pagamento della somma di € 2.259,00 per la causale in ricorso, oltre interessi legali dalla data della messa in mora fino al pagamento e spese di lite, riferito al periodo maggio-dicembre 2019.

Il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è stato notificato il 4 giugno 2021, così come risulta dalla documentazione prodotta nel presente giudizio a confutazione dell’eccezione sollevata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

3. – (omissis) si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, allegando l’inottemperanza dell’amministrazione ai due provvedimenti giurisdizionali e chiedendo a questo giudice amministrativo di disporre di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore del ricorrente, quale rimborso delle spese anticipate, di complessivi € 12.913,40, di cui € 2.259,00 portati dal decreto ingiuntivo, ed € 9.792,00, portati dalla fattura n. (omissis), ed € 308,00, portati dalla fattura n. (omissis) per le sedute di terapia ABA tenute nell’anno 2022.

4. – L’Azienda Sanitaria intimata, costituitasi, ha, come anticipato, eccepito, con riferimento al decreto ingiuntivo, la sua mancata notificazione.

Con riferimento alla richiesta di esecuzione della sentenza, ha dedotto l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza, non avendo la sentenza determinato l’intensità delle cure e la durata delle terapie di cui si chiede il riconoscimento.

5. – La trattazione del ricorso è stata differita due volte, sino alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024, nel corso della quale il Tribunale ha riservato la decisione.

6. – Mediante il deposito delle deliberazioni del direttore generale del (omissis), di liquidazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo n. (omissis), l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha dimostrato che è cessata la materia del contendere quanto all’esecuzione di detto provvedimento giurisdizionale.

7. – Quanto alla sentenza, il comando giurisdizionale da essa impartito può essere considerato sotto due aspetti.

7.1. – Il primo riguarda il futuro, e cioè le prestazioni a cui il ricorrente ha diritto successivamente alla presente pronunzia.

Con riferimento ad esse, va osservato che, se è vero che la condanna da eseguire ha un contenuto generico, nondimeno è la stessa amministrazione sanitaria a doverne specificare i contenuti, nell’esercizio delle sue inderogabili funzioni, che comportano la prescrizione delle specifiche terapie necessarie e la loro concreta erogazione.

In proposito, l’amministrazione non ha dedotto di aver preso in carico il paziente, odierno ricorrente, al fine erogargli direttamente o indirettamente i trattamenti sanitari che il Tribunale di Cosenza ha accertato essergli dovuti.

Risulta quindi l’inottemperanza e, in questi termini, l’azione spiegata merita senz’altro accoglimento: nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale dovrà sottoporre il ricorrente agli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, prescrivendogli la terapia ABA più appropriata rispetto alle sue individuali condizioni di salute, prendendolo in carica e assicurandogli l’erogazione diretta o indiretta dei trattamenti.

7.2. – Il secondo aspetto riguarda il periodo intercorrente tra la sentenza del Tribunale di Cosenza e la data odierna, per cui il ricorrente richiede il rimborso delle spese autonomamente sopportate per ottenere il trattamento con il metodo ABA.

7.2.1. – Bisogna ricordare, in punto di diritto, che la sentenza del giudice civile di condanna generica non è suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza: invero, tale tipo di sentenza implica che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante (oggetto della cognizione del giudice ordinario), che non può – tuttavia – essere effettuato nell’ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest’ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto (cfr. TAR Puglia – Bari, Sez. I, 17 marzo 2023, n. 500).

7.2.2. – Il Tribunale riconferma la bontà di tale principio, dovendo però evidenziare che questa particolare vicenda processuale è connotata da elementi che non lo rendono applicabile.

Infatti, il ricorrente, facendo leva sulla sentenza del Tribunale di Cosenza del (omissis), si è rivolto al medesimo Tribunale con ricorso per decreto ingiuntivo, onde vedere l’amministrazione condannata al rimborso delle spese sopportate per l’acquisto delle terapie necessarie.

Ottenuto il provvedimento monitorio (n. (omissis)), sull’opposizione spiegata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione, riconoscendola in via esclusiva al giudice amministrativo con sentenza che, non avendola appellata, le parti non possono più contestare.

Ed allora, i limiti di giurisdizione non ostacolano, nel caso di specie, la parentesi di cognizione necessaria per completare il comando giurisdizionale, quello sì intangibile, anche quanto all’appropriatezza del metodo ABA per il trattamento della patologia di cui soffre il ricorrente.

Una diversa soluzione comporterebbe che il cittadino/paziente verrebbe privato della possibilità di far valere il suo diritto, già accertato, trovando, dal lato del giudice ordinario, l’ostacolo del difetto di giurisdizione; e, dal lato del giudice amministrativo, l’ostacolo dell’inammissibilità dell’azione di ottemperanza sulla condanna generica del giudice ordinario.

7.2.3. – Nell’esercizio della parentesi di cognizione che si ritiene ammissibile nel caso di specie, questo Tribunale Amministrativo regionale osserva che:

a) l’Azienda Sanitaria Provinciale non ha dimostrato che, in attuazione della pronunzia del giudice ordinario, abbia in qualche modo indirizzato il paziente verso strutture pubbliche o strutture private convenzionate, affinché gli venissero erogate quelle terapie a cui ha diritto in forza della pronunzia giurisdizionale;

b) l’Azienda Sanitaria Provinciale non ha contestato, in termini di idoneità del professionista o di quantità delle sedute, l’appropriatezza delle terapie acquistate autonomamente dal privato.

Ergo, deve accertarsi che, in adempimento dell’ottemperanda sentenza del Tribunale di Cosenza, l’Azienda Sanitaria deve rimborsare le spese sostenute da -OMISSIS- per acquistare autonomamente quei trattamenti sanitari non erogatigli, né direttamente, né indirettamente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

7.2.4. – L’azione di ottemperanza deve trovare accoglimento anche sotto questo secondo aspetto.

8. – Il Tribunale ritiene non necessario nominare, già in questa sede, un Commissario ad acta, in quanto l’accoglimento del ricorso comporta, principalmente, lo svolgimento di attività tecniche (esecuzione degli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, prescrizione della terapia ABA più appropriata, erogazione diretta o indiretta dei trattamenti).

È piuttosto sufficiente l’individuazione di un termine per dare piena ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cosenza del (omissis), salva la possibilità per il ricorrente di richiedere la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

9. – La complessità e la peculiarità della vicenda inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):

a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Cosenza del (omissis);

b) in accoglimento parziale del ricorso, assegna all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza del (omissis):

– b1) sottoponendo il ricorrente agli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, prescrivendogli la terapia ABA più appropriata rispetto alle sue individuali condizioni di salute, prendendolo in carica e assicurandogli l’erogazione diretta o indiretta dei trattamenti sanitari;

– b2) corrispondendogli la somma di € 12.913,40, oltre ad interessi al saggio stabilito dall’art. 1218 c.c. con decorrenza a partire dalla data di emissione delle fatture n. (omissis) e (omissis);

c) compensa tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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