• con nota del 16.3.2020 prot. 3553, la sospensione del procedimento disciplinare, in attesa di riscontro all’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Lecce;
• con protocollo n. 5929 del 2.5.2022 la riapertura del procedimento a seguito della pubblicazione della sentenza penale del G.I.P. del Tribunale di Lecce n. 376 in data 8/4/2022, con la quale le veniva applicata ex art. 444 cpp la pena di anni due di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale, per i reati contestati di peculato (art. 314 c.p.) e di falsità ideologica (art. 479 c.p.);
• con provvedimento del 29.8.2022, comunicato il 5.9.2022, il Ministero dell’Università e della Ricerca, aveva decretato il suo licenziamento in base al disposto dell’art. 13 co. 9 n. 2 lett. a) e b) CCNL Comparto istruzione e Ricerca e dell’art. 55-quater, comma 1, lett. f D. Lgs. 165/2001.
Impugnava pertanto, il provvedimento di licenziamento per i seguenti motivi:
1) violazione dei termini del procedimento ex art. 55 bis e 55 ter D. Lgs. 165/2001;
2) intervenuta cessazione del contratto a termine con l’Accademia delle belle arti di Lecce al momento della contestazione degli addebiti e del licenziamento disciplinare;
3) violazione degli artt. 164 c.p. e 445 c.p.p. per avere il Ministero disposto la sanzione del licenziamento senza preavviso, quale conseguenza della sentenza ex art. 444 c.p.p.;
4) violazione dell’art. 32 quinquies cp per avere il Ministero disposto la sanzione del licenziamento in via automatica, quale conseguenza della sentenza ex art. 444 c.p.p.;
5) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, per avere il Ministero disposto la sanzione del licenziamento, anziché una sanzione conservativa.
Si costituiva il Ministero dell’università e della ricerca e negava la tardività della contestazione in quanto la dr.ssa Caporale, subentrata alla ricorrente nelle funzioni di direttrice di ragioneria presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, riscontrate varie irregolarità nelle scritture contabili, il 21/12/2018 aveva presentato un formale esposto alla Procura della Corte dei Conti, mentre il Ministero, con nota del 25 gennaio 2019, aveva chiesto una verifica ispettiva al Collegio dei revisori, che a sua volta aveva segnalato al CdA l’esigenza di presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti, che era stato presentato il 24/10/2019.
Solo il 30/10/2019, l’Accademia delle belle arti di Lecce aveva poi trasmesso al competente ufficio per i procedimenti disciplinari del Ministero l’esposto presentato il 24 precedente alla procura della Corte dei conti e la documentazione allegata e quindi, sulla base di questa comunicazione, il Ministero, avuta conoscenza degli estremi rilevanti della condotta illegittima della ricorrente, aveva avviato il procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestandole gli addebiti con comunicazione prot. n. 17805 del 29/11/2019 e quindi, entro il trentesimo giorno dall’acquisizione della notizia dell’illecito.
Quanto agli effetti del licenziamento per fatti commessi nel corso di un rapporto di lavoro a tempo determinato, cessato alla scadenza del 31/10/2018 sul successivo rapporto a tempo indeterminato, sorto in virtù di un nuovo ed autonomo contratto, negava che i fatti disciplinari potessero limitare i propri effetti al singolo incarico annuale nell’ambito del quale erano stati commessi, dovendosi necessariamente estendersi al rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro pubblico, in quanto la ricorrente, all’epoca dei fatti, aveva già dal 2012 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione, in quanto assunta come assistente di ruolo a tempo indeterminato (area II) presso il Conservatorio di Musica di Roma, e si era poi avvalsa dell’aspettativa – e quindi, conservando il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato – per accedere a incarichi annuali per lo svolgimento di mansioni superiori, come quello di Direttore di ragioneria (livello EP/1) prima presso il Conservatorio di Musica di Brescia, poi negli anni accademici 2016/17 e 2017/2018 presso l’Accademia di belle arti di Lecce e infine, nei due anni seguenti presso il Conservatorio di Musica di Novara, dove raggiunti i requisiti per la stabilizzazione per l’esercizio delle mansioni superiori di Direttore di Ragioneria, nel luglio 2021, era stata confermata a tempo indeterminato con decreto dirigenziale n. 9411/2021 e infine, quale vincitrice del concorso bandito congiuntamente da tale Conservatorio e quello di Como, era diventata Direttrice amministrativa (livello EP/2) presso quest’ultimo Conservatorio, con decorrenza giuridica dal 20 gennaio 2022.
Sulla mancata adozione del licenziamento con preavviso, deduceva che i fatti oggetto dell’imputazione, di cui la ricorrente aveva poi patteggiato la relativa pena, consistevano in una pluralità di azioni materiali di appropriazione di somme dello Stato, sottraendole ai fini pubblici e distraendole per finalità private, che costituivano una condotta gravemente lesiva dell’interesse pubblico all’integrità patrimoniale dell’Amministrazione e soprattutto, un evento lesivo del vincolo di lealtà su cui si fonda il rapporto tra datore di lavoro e dipendente.
A tale riguardo aggiungeva che la ricorrente si era poi resa responsabile anche della sottrazione di fondi pubblici presso il conservatorio di Novara, dove aveva prestato servizio dall’anno accademico 2018/2019, oggetto di un diverso procedimento disciplinare, avviato in data 8/3/2022 e concluso il 27/7/2022 con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio per 2 mesi, con privazione del trattamento economico.
All’udienza del 31/1/2024 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti. L’art. 55 bis D Lgs 165/2001 vigente all’epoca della vicenda di cui è casa stabiliva che “4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa.
9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento”.
In base a tale norma il termine di trenta giorni per la contestazione da parte dell’ufficio per i procedimenti disciplinari decorre non esclusivamente dal ricevimento della segnalazione del capo dell’ufficio, in quanto può rilevare anche il diverso “momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”.
Secondo Cass. 11039/2023, “ai fini della decorrenza dei termini perentori previsti dall’art. 55 bis per l’avvio e per la conclusione del procedimento disciplinare assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione”.
Pertanto “la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento a pena di decadenza dall’azione disciplinare, coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora” (Cass. 20730/2022, 7134/2017).
Il Ministero nega la tardività della contestazione disciplinare del 29/11/2019 adottata nel prescritto termine di trenta giorni, avendo avuto notizia degli estremi della condotta illegittima della ricorrente solo dalla segnalazione, trasmessa il 30/10/2019 dall’Accademia di Belle Arti di Lecce, che dava atto della segnalazione di danno erariale addebitato alla dott.ssa (omissis), già direttrice di ragioneria, inviata dall’Accademia il 24 precedente alla Procura della Corte dei Conti, determinata dal “fatto che i beneficiari di alcuni mandati registrati in contabilità sono differenti da quello che, secondo le risultanze dell’istituto cassiere, ha effettivamente incassato le somme e cioè la suddetta Direttrice di ragioneria”, alla quale venivano allegati i mandati affetti dalle anomalie evidenziate.
Con la segnalazione del 24 precedente alla Procura Regionale della Corte dei Conti, l’Accademia esponeva le conclusioni raggiunte dal Collegio dei Revisori, incaricato dal Ministero dell’istruzione già dal 25/1/2019 di una verifica ispettiva, che aveva verificato che la dr.ssa (omissis) era “stata protagonista della distrazione dei fondi dell’Accademia per finalità non rendicontabili”.
Dava atto inoltre, che “il Collegio dopo aver provveduto a segnalare la situazione al Consiglio di Amministrazione ha chiesto di provvedere all’esposto presso la Corte dei Conti e di avviare il procedimento legale contro gli interessati.
In data 19 giugno 2019 l’Accademia ha inoltrato una richiesta di restituzione somme in seguito a formale richiesta dei revisori dei conti formalizzata con verbale del 30/04/2019.
Tale richiesta di restituzione, approvata con delibera del CDA del 21 maggio 2019, è stata indirizzata alla dott.ssa (omissis) …”
Dal testo della segnalazione appare evidente come le condotte poi contestate alla ricorrente siano emerse a seguito dell’accertamento dei Revisori, poi trasposto nel verbale n. 2/2019 del 29/4/2019.
In questo si legge che a seguito della nota n. 1419 del 25/1/2019 con cui il dipartimento AFAM aveva chiesto un’ispezione contabile, a seguito dell’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Lecce dalla dott.ssa Caporale, “gli accertamenti [erano] stati oggetto di relazione trasmessa al MIUR Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore in data 28 marzo 2019.
Le anomalie riscontrate si sono verificate nel corso dell’esercizio finanziario 2018, fino alla partenza della Dott.ssa (omissis) … avvenuta in data 31 ottobre 2018”.
I revisori chiedevano quindi “al vertice amministrativo di ABA Lecce di procederei con sollecitudine alla presentazione di denuncia presso la competente Procura della Corte dei Conti, avvalendosi a tal fine dei contenuti trasmessi … alla Direzione AFAM in data 27 marzo 2019”.
A sua volta il CdA nella seduta del 21/5/2019 dava atto che “in data 30 aprile 2019 i revisori hanno concluso la verifica sulla fondatezza delle segnalazioni aventi ad oggetto anomalie della contabilità 2018 dell’Accademia e hanno invitato i vertici dell’Istituzione a presentare denuncia alla Procura della Corte dei Conti, avvalendosi dei contenuti trasmessi con pec del 27 marzo 2019 alla direzione generale MIUR Nel contempo hanno invitato l’Istituzione a recuperare le somme in questione”.
Da tali verbali, che non contengono la descrizione delle condotte realizzate dalla ricorrente, né tantomeno i mandati affetti dalle anomalie riscontrate, emerge in sostanza, che la segnalazione trasmessa il 30/10/2019 dall’Accademia di Belle Arti di Lecce al MIUR – Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, indicata dal Ministero come fonte di conoscenza del danno erariale arrecato dalla dott.ssa (omissis) e di quanto esposto nella denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, poi oggetto della contestazione disciplinare del 29/11/2019, non è stato il primo atto con cui il Ministero è stato messo a conoscenza delle condotte di rilevanza disciplinare della ricorrente, perché queste erano state oggetto della precedente relazione dei revisori sugli accertamenti svolti, trasmessa alla medesima Direzione del MIUR già il 27-28/3/2019.
Ciò peraltro è implicitamente desumibile anche dal fatto che gli atti successivi e in particolare il verbale n. 2/2019 del 29/4/2019 del Collegio dei Revisori, non fanno alcun riferimento alle anomalie riscontrate sui beneficiari di alcuni mandati registrati in contabilità, risultati differenti da colei che aveva effettivamente incassato le somme e cioè la ricorrente, per cui la conoscenza di tali condotte non poteva che derivare da altri atti e quindi necessariamente, dalla precedente relazione dei revisori sugli accertamenti svolti, trasmessa già il 27-28/3/2019 alla medesima Direzione del MIUR, a cui era stata poi inviata la successiva segnalazione del 30/10/2019.
La contestazione del 19/11/2019 è quindi tardiva.
Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi del ricorso.
In conclusione, il licenziamento disciplinare del 29/8/2022 dev’essere annullato con la conseguente condanna del Ministero dell’università e della ricerca, in base all’art. 63 co 2 D Lgs 165/2001, alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 2.367,30 mensili, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero dell’università e della ricerca.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc.
Como, 31/1/2024
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 SET. 2024.
