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T.A.R. Catanzaro (Calabria) sez. II, 02/05/2024, n. 715

Massima

In tema di riconoscimento del diritto a una specifica prestazione sanitaria (come la terapia A.B.A. per disturbi dello spettro autistico), la domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo poiché attiene alla materia dei servizi pubblici. Le difese presentate dall’Azienda Sanitaria convenuta in violazione dei termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., sono da considerarsi tardive e processualmente inutilizzabili.

Supporto alla lettura

DIRITTO ALLA SALUTE

Si tratta di un principio fondamentale riconosciuto a livello internazionale e, in Italia, è sancito dall’art. 32 Cost. Riguarda il benessere fisico, mentale e sociale di ogni individuo.

L’attuazione del diritto alla salute in Italia è avvenuta attraverso il Servizio Sanitario Nazione (SSN), istituito con la L. 833/1978 di riforma sanitaria che prevede un modello di tutela universalistico, che garantisce l’accesso alle cure a tutti, indipendentemente dalla condizione economica e sociale (in precedenza, l’assistenza sanitaria si basava su un sistema mutualistico legato alla posizione lavorativa, che non garantiva la copertura a tutti i cittadini).

Il concetto di tutela del diritto alla salute è molto ampio, infatti include diversi aspetti:

  • diritto alle prestazioni sanitarie: garantisce l’accesso alle cure e ai servizi medici necessari per mantenere e ripristinare la salute;
  • diritto all’integrità psicofisica: protegge la persona da lesioni e danni alla propria salute fisica e mentale;
  • diritto a un ambiente salubre: include la protezione dell’ambiente, considerato fondamentale per la salute della collettività;
  • diritto di rifiutare le cure: si basa sul principio di autodeterminazione, consent al paziente di rifiutare un trattamento medico, previa corretta informazione (c.d. “consenso informato”), a meno che non sia imposto dalla legge per motivi di salute pubblica.

Ambito oggettivo di applicazione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 847 del 2023, proposto da
(omissis), (omissis), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (omissis), rappresentati e difesi dall’avvocato (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ricorso in riassunzione

per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per la terapia A.B.A. e per l’accertamento del diritto a ricevere l’erogazione di detta terapia a carico dell’azienda sanitaria.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne, agivano originariamente avanti al Tribunale di Crotone al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto a conseguire il rimborso delle spese sostenute per le terapie A.B.A. (acronimo di Applied Behavioral Analysis) prescritte da personale medico dipendente dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone per la loro figlia minorenne, risultata affetta da disturbi dello spettro autistico.

1.1. L’adito Tribunale di Crotone con sentenza del 28 marzo 2023 n. 274/2023 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del T.A.R. per la Calabria, avanti il quale i ricorrenti riassumevano il giudizio con tempestivo atto notificato all’intimata azienda sanitaria.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la prescrizione della suvvista terapia era avvenuta in data 20 gennaio 2021, come emergeva dal certificato rilasciato da personale medico dipendente dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone, e la cura prescritta, a favore della quale affermano esistere evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, deve ritenersi ricompresa nei livelli essenziali di assistenza.

Sempre secondo quanto prospettato nel ricordato atto di riassunzione, i costi per la fruizione delle terapie A.B.A. presso una struttura privata erano stati sistematicamente sostenuti dalla famiglia.

1.2. I ricorrenti chiedevano pertanto, da un lato, il riconoscimento del diritto di conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle predette terapie con la conseguente condanna dell’azienda sanitaria di Crotone al pagamento in loro favore dell’importo di Euro 6.510,00 oltre interessi dai singoli pagamenti sino al soddisfo, e dall’altro il riconoscimento del diritto di ricevere per il futuro la somministrazione del trattamento terapeutico con metodologia A.B.A. da parte della predetta azienda sanitaria per tutte le sedute che risulteranno necessarie.

2. L’intimata azienda sanitaria si costituiva dimettendo memoria in data 25 marzo 2024 sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Assumeva l’azienda sanitaria che i ricorrenti non avevano dimostrato di avere usufruito di prestazioni da parte di una struttura regolarmente accreditata e convenzionata con il sistema sanitario regionale, e che neppure avevano dimostrato la validità delle cure ricevute ed il pericolo cui la minore sarebbe stata esposta in difetto delle stesse.

3. Alla pubblica udienza del 27 marzo 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente va riconosciuta la giurisdizione dell’adito Tribunale amministrativo in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, la domanda finalizzata ad ottenere una specifica prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario, nazionale o regionale, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto appartiene alla materia dei servizi pubblici quali tratteggiati dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. (Cass., sez. un., sent. 20 gennaio 2022, n.1781).

5. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la tardività e la conseguente inutilizzabilità processuale delle difese esposte dall’azienda sanitaria intimata nella memoria di costituzione dimessa in data 25 marzo 2024, in quanto la relativa produzione è stata effettuata in violazione dei termini prefigurati dall’art. 73, comma 1, c.p.a., ferma restando la validità della costituzione in giudizio, ammissibile sino all’udienza di discussione del ricorso (T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 25 ottobre 2023, n. 15855).

Ed infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza sul punto, i termini posti dalla suvvista norma presentano carattere perentorio, con la conseguenza che il loro superamento determina l’inutilizzabilità processuale delle memorie presentate tardivamente (T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 4 aprile 2019, n. 396/2019).

6. Nel merito, il ricorso risulta solo parzialmente fondato.

7. Dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio dalla parte ricorrente emerge che con certificato medico rilasciato in data 20 gennaio 2021 il personale medico dell’unità di neuropsichiatria infantile dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone, riscontrato un disturbo dello spettro autistico a carico della minore sulla quale i ricorrenti esercitano la responsabilità genitoriale, aveva prescritto fra l’altro le terapie A.B.A..

La giurisprudenza, anche dell’intestato Tribunale, ha ormai chiarito che il metodo A.B.A. rientra pienamente fra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti linee di indirizzo dell’istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in conferenza unificata in data 10 maggio 2018 in attuazione della legge n. 134 del 2015 (T.A.R. Catanzaro, sez. II, sent. 18 marzo 2024, n. 424/2024).

7.1. L’accertamento della patologia da cui risulta affetta la minore e la prescrizione delle terapie A.B.A. risultano circostanze entrambe emergenti da certificazione medica proveniente dalla stessa azienda sanitaria intimata, per cui deve ritenersi provata la necessità di erogazione di detta terapia per il miglioramento della qualità della vita della paziente, senza che occorra sul punto svolgere attività istruttoria.

Inoltre, trattandosi di terapia che rientra nel perimetro dei livelli essenziali di assistenza, la sua erogazione deve essere garantita direttamente dal servizio sanitario, ovvero indirettamente con oneri a carico di quest’ultimo.

7.2. Sulla base delle considerazioni suesposte, va affermato l’obbligo in capo all’azienda sanitaria provinciale di Crotone di prendere in carico la paziente e di erogare in suo favore per il futuro la terapia A.B.A. in maniera diretta, mediante prestazione delle terapie necessarie al miglioramento della qualità di vita del soggetto presso centri specializzati A.B.A. preferibilmente allocati in un luogo non lontano dalla residenza della minore, ovvero in maniera indiretta, mediante rimborso delle spese che saranno eventualmente sostenute dalla famiglia per ottenere le medesime terapie presso centri specializzati privati.

Risulta pertanto fondata e deve trovare accoglimento la domanda di accertamento e condanna pubblicistica avanzata dai ricorrenti per quanto attiene il diritto di ricevere per il futuro l’erogazione della terapia A.B.A. da parte del servizio sanitario, mediante erogazione diretta ovvero indiretta.

La determinazione concreta delle modalità di erogazione della terapia de qua agitur compete all’autorità sanitaria, essendo riservato a quest’ultima il compito di stabilire quali siano gli interventi terapeutici necessari per la paziente per quante ore mensili debbano essere erogati e per quanto tempo debba durare la terapia, trattandosi di una valutazione connotata da un elevato grado di discrezionalità tecnica.

8. Deve invece essere respinta la domanda dei ricorrenti nella parte in cui chiedono la condanna della resistente azienda sanitaria al rimborso delle spese da essi in precedenza sostenute per l’erogazione della medesima terapia in centri privati.

Infatti, i ricorrenti non hanno fornito la prova di essersi inizialmente rivolti alla struttura pubblica per ottenere la somministrazione della predetta terapia e di averne ricevuto un rifiuto. Soltanto qualora fosse stato dimostrato che l’azienda sanitaria aveva rifiutato l’erogazione della terapia la cui utilità era stata accertata dal personale medico specialistico della stessa potrebbero ritenersi integrati i presupposti costitutivi del diritto a conseguire il rimborso delle somme corrisposte per detta erogazione, in quanto gli oneri economici per salvaguardare la salute della paziente minorenne non possono gravare su coloro che esercitano su di essa la responsabilità genitoriale, ma devono essere sostenuti dal servizio sanitario pubblico. Tuttavia, perché sorga l’obbligo di rimborsare detti costi occorre che i soggetti interessati si rivolgano alle strutture sanitarie pubbliche, che possano fornire la prova della richiesta formulata nonché del rifiuto ricevuto, anche tacitamente, ovvero e quanto meno di un accoglimento formulato con modalità e tempistiche incompatibili con le esigenze di salvaguardia della salute della minorenne.

Ma di ciò i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova.

In difetto di tale dimostrazione, non può essere accolta la domanda di condanna al rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione della terapia de qua agitur da parte dell’intimata azienda sanitaria.

9. L’accoglimento soltanto parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

a) accerta e dichiara l’obbligo dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone di accordare per il futuro la terapia A.B.A. in favore della minore in epigrafe meglio indicata, secondo quanto indicato in parte motiva;

b) rigetta la domanda di condanna al rimborso delle somme richieste.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

(omissis)

Allegati

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