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Corte di Giustizia Tributaria I grado di Agrigento sez. I, 31/07/2025, n. 2587

Massima

Le censure relative alle cartelle di pagamento originali, che costituiscono atti prodromici all’Avviso di intimazione, devono essere dichiarate inammissibili qualora il contribuente sia decaduto dalla facoltà di impugnarle (artt. 19 e 21, c. 1, D.lgs. 546/92), poiché tali eccezioni andavano proposte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro notifica, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Supporto alla lettura

CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento) è un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potrà procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito già esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescriverà in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescriverà in 5 anni.

Quando si ritiene che la cartella sia illegittima, è possibile utilizzare 3 rimedi:

  • istanza per autotutela: richiesta che il contribuente rivolge direttamente all’Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l’annullamento del debito. Se la richiesta è fondata, l’Amministrazione provvede alla rimozione dell’atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l’istanza può essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l’Amministrazione però ha la facoltà di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sarà possibilità di impugnazione;
  • istanza di sospensione: proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all’Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell’atto, sarà poi l’Ente impositore a rispondere. La risposta potrà essere di accoglimento o di rigetto, ma finchè l’ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito è annullato di diritto.
  • ricorso all’autorità giudiziaria: bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di crediti tributari, l’opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di crediti non tributari e si vuole contestare il merito della pretesa bisogna distinguere tra crediti per sanzioni amministrative (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), crediti di natura previdenziale (opposizione proposta dinanza al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di crediti non tributari e si vuole fa valere l’estinzione del debito per cause sopravvenute, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c; se si vogliono contestare vizi formali dell’atto, a prescindere dalla natura del credito, l’opposizione va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione del luogo dove risiede il ricorrente.

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilità di utilizzarne anche un altro.

Ambito oggettivo di applicazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente (omissis) ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l’Avviso di intimazione n. (omissis)/000 chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – l’annullamento nella parte afferente debiti tributari (cfr. ricorso introduttivo).

Si è costituita l’Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto, ha difeso la legittimità dei propri provvedimenti e delle proprie pretese, ha concluso per l’annullamento (cfr. controdeduzioni in atti).

La controversia è stata sottoposta all’esame di questo Collegio nel corso dell’udienza odierna (cfr. verbale udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso – in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà – non è fondato e va rigettato.

Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di ricorso vengono di seguito succintamente esaminati.

1.- Le censure riferite agli atti prodromici che hanno preceduto il provvedimento qui in contestazione devono essere ritenute inammissibili (artt. 19 e 21, c. 1, D.lgs. 546/92): avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione delle cartelle a suo tempo notificate.

Il contribuente deve essere ritenuto decaduto dalla facoltà di sollevare eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte, a pena inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notifica delle cartelle. (Cassazione, Ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020).

2.- L’Avviso di intimazione qui in contestazione è stato ritualmente notificato il 07/08/2023 con “consegna a mani” del contribuente medesimo (cfr. documentazione in atti).

Le cartelle di pagamento sono state emesse conformemente al modello approvato dal Ministero dell’Economia e Finanze: contengono i dati necessari per individuare il destinatario, l’an ed il quantum della pretesa (cfr. provvedimenti in atti).

3.- L’Agenzia delle entrate riscossione (in data 27/07/2016) ha notificato l’avviso di intimazione n. (omissis) il quale (a sua volta) fa riferimento alla cartella n. (omissis) per tributi locali (cfr. provvedimento in atti).

L’ Agenzia (in data 07/08/2023) ha notificato “ a mani proprie” un ulteriore Avviso di intimazione (n. (omissis)).

La notifica degli atti prima descritti hanno avuto effetto “interruttivo” della prescrizione.

Con riguardo agli eventuali profili prescrizionali e decadenziali vanno anche richiamate le disposizioni emergenziali Covid – 19 che ne hanno sospeso e prorogato i relativi termini (12 D.Lgs. commi 1 e 2 richiamati dall’art. 68 D.L. 18/2020 c. 1 c.d. “Decreto cura Italia”).

In ragione della sequenza notificatoria (prima descritta) devono ritenersi infondate anche le censure riferite ai profili prescrizionali degli interessi e sanzioni.

4.- Le cartelle, così come i provvedimenti in generale dell’Agente della riscossione, vengono predisposti su modelli standard elaborati secondo quanto previsto dall’ all’art. 7 l. 212 del 2000.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l’obbligo di motivazione può essere assolto “per relationem” ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi … l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica dell’art. 7, c. 1, della l. n. 212/00 (c.d. Statuto del contribuente) – sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione” (Cassazione Civile, sez. Trib. N. 21119/2011; Cassazione Civile, Sezione Tributaria n. 16108/2011).

5. – La mancata sottoscrizione di un atto del Concessionario da parte del funzionario competente non ne determina l’invalidità “ … quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui è prevista dalla legge …”. (Cassazione Civile, Sez. Trib.n. 13461/12).

Nella fattispecie che qui ci occupa il provvedimento indica il funzionario responsabile del procedimento, mentre l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cassazione, Sez. V, sentenza 13 maggio 2016, n. 9872).

-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre
accessori, in favore dell’Agenzia delle entrate riscossione.

Agrigento, 16 giugno 2025

Allegati

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