1.2. Il Tar ha parzialmente accolto il gravame, considerato che:
“La richiesta di parte ricorrente si inserisce nel contesto di una “conflittualità” diffusa tra le famiglie dei minori affetti dalla sindrome dello spettro autistico e le AA.SS.LL., competenti all’erogazione delle prestazioni sanitarie in favore di questi ultimi.
Infatti, se da una parte la terapia può risultare benefica per il minore affetto dalla sindrome dello spettro autistico, dall’altra emerge l’onerosità economica del trattamento in questione, anche in virtù delle diverse figure professionali richieste dallo specifico metodo.
Da un lato, pertanto, le famiglie lamentano sia la mancata presa in carico dei minori autistici da parte delle AA.SS.LL., con un’adeguata programmazione ed esecuzione degli interventi terapeutici, che, dall’altro, la tendenza delle predette AA.SS.LL. comunque a non riconoscere, anche a seguito della presa in carico del minore affetto dal disturbo dello spettro autistico, nell’ambito della programmazione degli interventi sanitari per i predetti, interventi riconducibili al metodo ABA, per motivazioni che, secondo la loro prospettazione, sono evidentemente, imputabili prevalentemente, se non essenzialmente, all’onerosità economica del trattamento e, conseguentemente, alla mancanza di adeguati fondi pubblici…
…nel caso di specie nella relazione scritta di C.T.U., depositata nel presente giudizio l’ausiliario ha accertato che il minore ha bisogno di un trattamento più intensivo, ritenendo doveroso un piano di trattamento futuro rivedibile dopo i 12 anni che preveda 18 ore di trattamento ABA settimanali, più ore mensili di parent training, più 2 ore mensili di supervisione.
Per pervenire a tale conclusione il consulente ha osservato che, alla luce dei parametri stabiliti dal DSM-5, il grado di gravità di disturbo dello Spettro Autistico dal quale è affetto il minore corrisponde al livello 3, con conseguente necessità, anche sulla scorta della letteratura scientifica in materia, di trattamento di ABA intensivo per ottenere miglioramenti significativi.
Questo Collegio condivide e fa proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e somministrazione di test), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale (alla cui lettura si fa rinvio per ragioni di snellezza motivazionale).
4.2. La mancata somministrazione del trattamento ABA con l’intensità predetta appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Ne consegue l’insufficienza del trattamento ABA che era stato previsto dall’ASL resistente nel P.R.I. impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso
5. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità A.B.A. alla stregua di quanto rilevato dal C.T.U. e per il periodo di ulteriori sei mesi a far data dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza. Al termine di tale periodo semestrale l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore“.
2. Avverso tale decisione insorgono gli appellanti contestando la perizia del CTU e chiedendo:
– di accertare il diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 6 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d’età o in subordine fino a 12 anni di età anni al termine dei quali l’amministrazione intimata procederà a rivalutazione del minore;
– di ordinare e condannare l’Amministrazione intimata, a provvedere, ovvero ad erogare in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore (omissis) per 25 ore settimanali, oltre 6 ore mensili di supervisione da parte del BCBA, e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età del minore o in subordine fino al compimento di 12 anni di età anni al termine dei quali l’amministrazione intimata procederà a rivalutazione del minore
3. L’ASL si è costituita, eccependo la totale illegittimità ed infondatezza delle domande di parte ricorrente, ritenendo che “il Giudice di prime cure ha redatto una sentenza chiara dettagliatamente articolata e ben motivata che spiega le ragioni logiche deduttive che hanno indotto lo stesso a redigere il provvedimento oggetto dell’impugnazione odierna.
Anche relativamente alla contestazione della manifesta incongruenza tra quanto stabilito dal CTU e quanto previsto dal Giudice relativamente alla durata del trattamento previsto valgono le regole ampiamente espresse in precedenza nel presente libello.
A tutto ciò va aggiunto, però, che la decisione del Giudice di ridurre a sei mesi la rivalutazione del minore è dettata da una maggiore attenzione nei confronti del minore stesso e ciò al fine di verificare, nel breve periodo, che il trattamento erogato in suo favore produca i giusti miglioramenti. Al termine dei sei mesi, infatti, può essere verificato che il trattamento ABA erogato abbia prodotto gli effetti sperati oppure no con la possibilità di modificarlo in melius (si spera) o in peius. Il trattamento, infatti, mira a ridurre le abitudini comportamentali problematiche e disfunzionali attraverso la costruzione di rituali adattivi. Proprio per tale motivazione allo stesso potrebbero essere apportate modificazioni.
Pertanto, la decisione così espressa non è sfavorevole al piccolo Antonio, ma fatta in un’ottica di favor nei suoi confronti, affinché il minore possa avere tutti i migliori trattamenti del caso“.
4. Con decreto n. 4767/2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche, in quanto:
“gli odierni appellanti si dolgono della circostanza che il primo giudice, pur accogliendo il ricorso proposto avverso le originarie determinazioni dell’Amministrazione sanitaria, non abbia riconosciuto loro in toto quanto preteso, e in particolare – e tra l’altro – abbia rimodulato il trattamento terapeutico ABA che la ASL è tenuta a somministrare al loro figlio minore in 18 ore settimanali + 2 di supervisione, quantità che, pur essendo superiore a quella originariamente stabilita nel Piano terapeutico impugnato, rimane inferiore alle 25 ore settimanali + 6 di supervisione richieste e finora assicurate al minore con assunzione da parte dei ricorrenti degli oneri economici per l’erogazione del maggior numero di ore;
Ritenuto che l’assunto attoreo, basato sulla contestazione delle risultanze della C.T.U. disposta dal giudice di prime cure e sulla valorizzazione delle conclusioni raggiunte dal proprio consulente tecnico di fiducia, necessita di essere verificato nel contraddittorio tra le parti, e che nelle more il pregiudizio subito dalle parti istanti, riconducibile alla necessità di continuare fino alla fase di delibazione collegiale dell’istanza a sostenere i costi relativi alle 7 + 4 ore aggiuntive (presupponendo ovviamente che l’Amministrazione dia immediata attuazione al decisum di primo grado), non presenta con immediata e univoca evidenza caratteri di gravità e irreparabilità, mentre con riguardo alle ulteriori censure – e, in particolare, a quella afferente all’avere il T.A.R. limitato l’efficacia delle proprie statuizioni a soli sei mesi, con riserva di successiva rivalutazione delle condizioni del minore – l’assenza di un pericolo immediato appare autoevidente“.
5. Con ord. n. 00056/2025, in esito alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025, è stata analogamente respinta l’istanza cautelare:
“Rilevato che la questione, per la sua complessità necessita dell’approfondimento proprio della sede di merito, la cui udienza viene fissata con il presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, che nelle more della decisione non sussiste il presupposto del periculum in mora, in considerazione del contenuto della citata perizia del CTU“.
6. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1. Preliminarmente occorre osservare che in quanto peritus peritorum il Giudice ha il potere di valutare, con piena libertà ed autonomia, gli accertamenti, le argomentazioni e i pareri scientifici del consulente tecnico d’ufficio, che non rivestono, comunque, carattere vincolante per l’organo giudicante.
2.2. La finalità di tale attività, infatti, come da giurisprudenza consolidata è quella di assistere il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti e nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze (vds. ex plurimis Consiglio di Stato, VI Sez. sent. n. 04213/2023).
3.1. Nel caso in scrutinio, dall’esame della relazione depositata in primo grado il Collegio ritiene le conclusioni cui è pervenuto il CTU complete, chiare ed esaustive e, soprattutto, orientate al soddisfacimento delle esigenze terapeutiche del minore.
3.2. Ne deriva che la sentenza di primo grado, riposando su solide basi giuridiche, ben resiste alle censure degli appellanti, che non possono essere accolte.
4. In conclusione, il Collegio respinge l’appello.
5. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della natura della controversia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli appellanti e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
(omissis)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 SET. 2025.
