RILEVATO CHE
1. Di.Bi., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale di Latina l’avviso di accertamento n. (Omissis), con il quale l’Agenzia delle Entrate di Latina aveva accertato per l’anno di imposta 2009, ai sensi dell’articolo 32, comma uno numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 ed ai sensi dell’articolo 51, comma due numero 7) del D.P.R. numero 633 del 1972, un presunto maggior reddito di impresa per complessivi Euro 96.297,00, con conseguente recupero delle imposte dovute a titolo di Irpef iva e Irap, oltre interessi e sanzioni.
2. La Commissione tributaria provinciale di Latina accoglieva integralmente il ricorso.
3. La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita dall’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellato, ordinava il rinnovo della notifica dell’atto di appello. Nel merito, accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, ritenendo complessivamente inattendibili le scritture contabili del contribuente, ma idonei i documenti prodotti dal contribuente a giustificare taluni prelevamenti, per complessivi Euro 18.276,00.
4. Di.Bi. propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.
5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
6. E stata fissata l’adunanza camerale del 09/09/2025.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. – il ricorrente deduce che la CTR ha errato a non dichiarare l’inammissibilità dell’appello, avendo l’Ufficio notificato al difensore domiciliatario un atto di appello relativo ad una sentenza diversa, emessa neiconfronti di tale Ca.An.. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, all’atto della costituzione in giudizio, aveva depositato un atto difforme da quello notificato, in violazione dell’art. 22, comma 3, c.p.c.. Entrambi i vizi sarebbero rilevabili d’ufficio e non sanabili.
2. Con il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 342 c.p.c., dell’art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. “, per avere la C.T.R. omesso di dichiarare inammissibile l’appello per evidente e palese inesistenza della notifica e conseguente inefficacia dell’impugnazione per superamento del termine di legge, oltre che per mancanza degli elementi necessari dell’atto, quali la corretta indicazione delle parti e della sentenza impugnata oltre che degli specifici motivi di appello, stante che l’atto di appello non è stato mai notificato all’appellato, dato che l’Agenzia delle Entrate ha inviato per mezzo del servizio postale al domicilio eletto dal destinatario in primo grado una busta contenente un atto completamente diverso dall’atto di appello depositato in occasione dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
3. Con il terzo motivo si duole, subordinatamente, della “violazione e falsa applicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.”, per aver considerato applicabile alla fattispecie il metodo induttivo puro in luogo del metodo analitico ed extracontabile.
4. Rilevato, quanto ai primi due motivi, aventi rilievo assorbente, che nel ricorso per cassazione la parte ricorrente non trascrive il contenuto delle controdeduzioni del 27.4.2016, né risultano trasmessi a questa Corte i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito;
5. Ritenuto pertanto necessaria l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito e precisamente del fascicolo di secondo grado n. 5284/2015 della C.T.R. del Lazio e del fascicolo di primo grado della C.T.P. di Latina definito con la sentenza n. 101/2/2015;
P.Q.M.
La Corte manda alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2025.
