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Cassazione civile sez. trib., 29/09/2025, n. 26314

Massima

Nel giudizio di Cassazione, qualora il ricorso sia fondato su motivi a rilievo assorbente che contestano l’inammissibilità o l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, e la Corte rilevi che la parte ricorrente non abbia trascritto il contenuto delle controdeduzioni cruciali né risultino trasmessi i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito (segnatamente il fascicolo di secondo grado della C.T.R. del Lazio e quello di primo grado della C.T.P. di Latina), sussiste la necessità istruttoria di acquisire detta documentazione per la corretta valutazione delle censure. Conseguentemente, la Corte manda alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Supporto alla lettura

RICORSO PER CASSAZIONE

Il ricorso per cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) è un mezzo di impugnazione ordinario che consente di impugnare le sentenze pronunciate in unico grado o in grado d’appello, ma solo per errori di diritto, non essendo possibile dinanzi alla Suprema Corte valutare nuovamente il merito della controversia come in appello. Di solito è ammessa solo la fase rescindente in quanto il giudizio verte sull’accertamento del vizio e sulla sua eventuale cassazione, il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso in cui non dovessero risultare necessari ulteriori accertamenti in cassazione, avvengono entrambi i giudizi.

La sua proposizione avviene nel termine (perentorio) di 60 giorni (c.d. termine breve), è previsto un ulteriore termine (c.d. lungo) che scade 6 mesi dopo la pubblicazione della sentenza.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso l’art. 360 c.p.c dispone che le sentenze possono essere impugnate:

  • per motivi attinenti alla giurisdizione,
  • per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
  • per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
  • per nullità della sentenza o del procedimento;
  • per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Inoltre può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale se le parti sono d’accordo per omettere l’appello (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), mentre non sono immediatamente impugnabili per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio, in questo caso il ricorso può essere proposto senza necessità di riserva quando sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio.

Il ricorso per cassazione è inammissibile (art. 360 bis c.p.c) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, oppure quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A pena di inammissibilità sono previsiti determinati requisiti di forma:

  • la sottoscrizione da parte di un avvocato iscritto in apposito albo e munito di procura speciale;
  • l’indicazione delle parti;
  • l’illustrazione sommaria dei fatti di causa;
  • l’indicazione della procura se conferita con atto separato e dell’eventuale decreto di ammissione al gratuito patrocinio;
  • l’indicazione degli atti processuali, dei contratti o accordi collettivi o dei documenti sui quali si fonda il ricorso;
  • i motivi del ricorso con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

Il ricorso va depositato, a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dall’ultima notifica fatta alle parti contro le quali è proposto.

Chi intende resistere al ricorso per cassazione può depositare controricorso e deve essere fatto entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso, insieme agli atti e ai documenti, e con la procura speciale se conferita con atto separato.

Ambito oggettivo di applicazione

RILEVATO CHE

1. Di.Bi., nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, impugnava davanti alla commissione tributaria provinciale di Latina l’avviso di accertamento n. (Omissis), con il quale l’Agenzia delle Entrate di Latina aveva accertato per l’anno di imposta 2009, ai sensi dell’articolo 32, comma uno numero 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 ed ai sensi dell’articolo 51, comma due numero 7) del D.P.R. numero 633 del 1972, un presunto maggior reddito di impresa per complessivi Euro 96.297,00, con conseguente recupero delle imposte dovute a titolo di Irpef iva e Irap, oltre interessi e sanzioni.

2. La Commissione tributaria provinciale di Latina accoglieva integralmente il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita dall’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellato, ordinava il rinnovo della notifica dell’atto di appello. Nel merito, accoglieva parzialmente il gravame dell’Ufficio, ritenendo complessivamente inattendibili le scritture contabili del contribuente, ma idonei i documenti prodotti dal contribuente a giustificare taluni prelevamenti, per complessivi Euro 18.276,00.

4. Di.Bi. propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. E stata fissata l’adunanza camerale del 09/09/2025.

 

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 22 del decreto legislativo numero 546 del 1992, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. – il ricorrente deduce che la CTR ha errato a non dichiarare l’inammissibilità dell’appello, avendo l’Ufficio notificato al difensore domiciliatario un atto di appello relativo ad una sentenza diversa, emessa neiconfronti di tale Ca.An.. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, all’atto della costituzione in giudizio, aveva depositato un atto difforme da quello notificato, in violazione dell’art. 22, comma 3, c.p.c.. Entrambi i vizi sarebbero rilevabili d’ufficio e non sanabili.

2. Con il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 342 c.p.c., dell’art. 18 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. “, per avere la C.T.R. omesso di dichiarare inammissibile l’appello per evidente e palese inesistenza della notifica e conseguente inefficacia dell’impugnazione per superamento del termine di legge, oltre che per mancanza degli elementi necessari dell’atto, quali la corretta indicazione delle parti e della sentenza impugnata oltre che degli specifici motivi di appello, stante che l’atto di appello non è stato mai notificato all’appellato, dato che l’Agenzia delle Entrate ha inviato per mezzo del servizio postale al domicilio eletto dal destinatario in primo grado una busta contenente un atto completamente diverso dall’atto di appello depositato in occasione dell’iscrizione a ruolo del ricorso.

3. Con il terzo motivo si duole, subordinatamente, della “violazione e falsa applicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.”, per aver considerato applicabile alla fattispecie il metodo induttivo puro in luogo del metodo analitico ed extracontabile.

4. Rilevato, quanto ai primi due motivi, aventi rilievo assorbente, che nel ricorso per cassazione la parte ricorrente non trascrive il contenuto delle controdeduzioni del 27.4.2016, né risultano trasmessi a questa Corte i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito;

5. Ritenuto pertanto necessaria l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito e precisamente del fascicolo di secondo grado n. 5284/2015 della C.T.R. del Lazio e del fascicolo di primo grado della C.T.P. di Latina definito con la sentenza n. 101/2/2015;

 

P.Q.M.

La Corte manda alla cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2025.

Allegati

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