1. Delta TV Programs S.r.l. (d’ora in avanti anche soltanto “Delta”) opera nel campo dell’edizione, produzione, noleggio, distribuzione, compravendita e commercializzazione di programmi audiovisivi e televisivi. In particolare Delta acquista i diritti di sfruttamento delle edizioni originali di telenovelas di produzione sudamericana (cfr. doc. 1 Delta), provvede al loro doppiaggio in italiano e concede in licenza a emittenti televisive i diritti ad essa spettanti sulle edizioni italiane delle telenovelas doppiate.
2. Dailymotion è società di diritto francese che è titolare e gestisce una piattaforma internet, analoga a YouTube per la condivisione di prodotti audiovisivi, reperibile su svariati domini, che consente agli utilizzatori di caricare, conservare, comunicare al pubblico e condividere prodotti audiovisivi. In sintesi, gli utenti possono accedere e visionare i contenuti audiovisivi presentati sulla piattaforma liberamente e senza previa registrazione. Per caricare i contenuti è invece necessario registrarsi: la registrazione avviene semplicemente fornendo un indirizzo email e scegliendo una propria password.
3. All’inizio dell’anno 2015, Delta constatò che numerosissimi episodi delle serie di cui essa deteneva i diritti erano state caricate dagli utenti della piattaforma di Dailymotion, senza alcuna autorizzazione, licenza o consenso da parte sua e che ai medesimi video erano regolarmente abbinati messaggi pubblicitari mirati. Con diffida 26.1.2015 (doc. 1 Delta) Delta intimò pertanto a Dailymotion di interrompere la diffusione delle telenovelas di cui essa aveva i diritti e di adottare provvedimenti nei confronti degli utenti per prevenire future violazioni dei diritti. Delta chiese inoltre a Dailymotion di fornire informazioni sugli illeciti e sugli utenti che li avevano compiuti, riservando una richiesta di risarcimento dei danni.
4. A questa diffida rispose Dailymotion con lettera 23.2.2015 (doc. 2 Delta), affermando l’applicabilità alla propria attività della direttiva n. 2000/31/EC sugli hosting providers e quindi l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza: “Dailymotion is not required to perform any prior monitoring of content transmitted or stored through its services, or obligated to actively seek facts or circumstances indicating illegal content, but shall forthwith remove or disable access from its website to any infringing content once having been notified of its existence”1. Confermò inoltre di aver eliminato, a fronte del ricevimento della diffida, i contenuti audiovisivi per cui Delta aveva fornito informazioni: “as we are now aware of the disputed content specifically listed in the Annex 1 of your letter, we confirm that upon reception of your aforesaid letter, such disputed content for which the information and correct links was provided to us in your aforesaid letter, have been taken down from our website”2. Aggiunse di aver predisposto misure tecniche mediante le quali, avendo realizzato una c.d. impronta digitale dei contenuti segnalati, non sarebbero stati possibili nuovi caricamenti dei medesimi contenuti da parte degli utenti: “we have also created a fingerprint of the related files of this removed content(s), through a fingerprint system developed by our vendors. A new upload of these same files on our website is no longer possible”3. Ribadì in ogni caso di non poter eliminare contenuti audiovisivi che non fossero stati esattamente identificati, fornendo il corrispondente URL (Uniform Resource Locator, ossia l’indirizzo web) della pagina e invitò Delta a notificare tutti gli URL dei contenuti caricati illecitamente, ossia in violazione dei suoi diritti: “Dailymotion cannot remove or disable access from its website any content for which it has not been previously notified of the infringement and of the exact location of such infringing content by the supply of the corresponding URL of the page where it is hosted”4.
5. Con una nuova diffida, in data 11.3.2015 (doc. 3 Delta), Delta dichiarò di ritenersi insoddisfatta della risposta. Affermò che l’attività di Dailymotion non era riconducibile a quella di hosting prevista dalla direttiva 2000/31 e che, in ogni caso, anche a ritenere che rientrasse in quell’ambito, Dailymotion doveva ritenersi corresponsabile con gli utenti per il caricamento di file in violazione del copyright, per il fatto di esercitare “un’attività di controllo degli utenti che caricano i materiali sulla piattaforma” e di sfruttare “anch’essa tali contenuti abbinando pubblicità”; questi proventi pubblicitari costituivano arricchimento senza causa percepito da Dailymotion a danno di Delta e dovevano pertanto essere restituiti a quest’ultima. Inoltre, Dailymotion consentiva la registrazione degli utenti e il caricamento di file da parte di questi ultimi senza adottare le cautele richieste dall’ordinaria diligenza, ad esempio esigendo al momento della registrazione dati identificativi precisi e idonei a dissuadere l’utente dal caricare materiali illeciti. Contestò inoltre che “a) i video delle 12 telenovelas che vi abbiamo segnalato con la lettera del 26 gennaio scorso, e che Dailymotion avrebbe prontamente rimosso, sono stati caricati da utenti che sono ancora attivi sulla vostra piattaforma e che hanno caricato ulteriori materiali in violazione dei diritti di Delta (..) b) Dailymotion consente agli utenti di pubblicare i video come “privati”, non consentendo quindi la visione al pubblico: è impossibile per Delta individuare i video pubblicati dagli utenti contenenti opere protette e classificati come privati. Per questo è indispensabile l’intervento di Dailymotion, anche su video “privati” e “condivisi”, della medesima opera oggetto di segnalazione, una volta che sia stata portata a conoscenza della violazione dei diritti su un’opera, peri impedire ulteriori usi e caricamenti illeciti ed eliminare dalla piattaforma quelli già caricati: in caso contrario Dailymotion consentirebbe la creazione di ambienti protetti e invisibili ai titolari dei diritti, dove gli utenti possono caricare e scambiarsi materiali illeciti con evidente corresponsabilità di Dailymotion. c) Alleghiamo n. 26 screenshots della edizione italiana della telenovela “Pasion Morena” (dalla puntata n. 1 alla puntata n. 26) di cui Delta Tv Programs è proprietaria (..) ogni giorno, nello stesso pomeriggio in cui al mattino è andata in onda la telenovela, l’utente di Dailymotion “Matteo Ferri” pubblica per intero ogni puntata anticipando anche la replica delle cinque puntate del sabato, con gravissimo nocumento per l’emittente e per la proprietaria dell’edizione italiana, con perdite di share e del valore commerciale dell’opera. Riteniamo necessario che Dailymotion intervenga immediatamente sia rimuovendo le puntate già caricate dall’utente, sia per impedire ulteriori illeciti da parte del medesimo, onde evitare le continue violazioni quotidiane (..)”. Concluse affermando che “Delta non chiede certo a Dailymotion un controllo preventivo ma semplicemente di assumere provvedimenti e impedire ulteriori illeciti – come richiesto dalla direttiva – a seguito di specifica e dettagliata indicazione della violazione di diritti su specifiche opere e degli utenti che hanno commesso tali violazioni” e intimò a Dailymotion di: “1) interrompere immediatamente la diffusione illegittima di tutti i materiali relativi alle telenovelas in lingua italiana (doppiate o sottotitolate) elencate nella tabella I di cui alla lettera de 26 gennaio 2015 (..) nonchè della edizione italiana della telenovela “Pasion Morena”, rimuovendo dalla Vostra piattaforma tutti i materiali oggetto dei diritti di proprietà intellettuale di Delta sopra indicati, siano essi visibili a chiunque “pubblici”) ovvero a utenti selezionarti o gruppo di utenti (es. “privati”) che Delta non riuscirebbe mai ad identificare; 2) impedire ulteriori violazioni dei diritti di Delta, adottando gli opportuni provvedimenti nei confronti degli utenti (account) di Dailymotion espressamente indicati da Delta nella Tabella I allegata alla lettera del 26 gennaio 2015 e di quelli indicati nella presente lettera, i quali si sono resi responsabili degli illeciti sopra contestati, impedendo ai medesimi ovvero a qualsiasi altro utente di caricare sulla piattaforma ulteriori materiali in violazione dei diritti di esclusiva di Delta relativi alle edizioni italiane di Delta delle telenovelas elencate nella tabella I e della telenovela “Pasion Morena”, anche adottando le misure tecniche necessarie per prevenire ulteriori violazioni; (..)”.
6. Dailymotion rispose a questa lettera, con una missiva del 25.3.2015 (doc. 4 Delta), ribadendo di non svolgere e non essere tenuta a svolgere alcun controllo preventivo (“videos are not uploaded, edited or managed by Dailymotion, or submitted to Dailymotion for prior monitoring”), di essere soltanto tenuta a rimuovere dal sito contenuti caricati in violazione di diritti e oggetto di una specifica notifica (“shall forthwith remove or disable access from its website to any infringing content once having been notified of its existence”), di aver infine ottemperato a quest’obbligazione nei limiti di contenuto fissati dalla lettera del 26 gennaio 2015, avendo provveduto a rimuovere tutti i contenuti ivi elencati (“obligations with which Dailymotion complied with in the scope of your previous letter dated January 26th 2015, by removing all the content listed in the aforesaid letter”. Infine, Dailymotion nuovamente rassicurò Delta di aver creato una “impronta digitale” dei relativi file attraverso un sistema da lei sviluppato e che un nuovo caricamento degli stessi file sul suo sito web sarebbe stato impossibile (“we have also created a fingerprint of the related files of this removed contents listed in Annex 1 of the Letter, through a fingerprint system developed by our vendors. A new upload of these same files on our website is no longer possible”).
7. Al fine di verificare se fosse vero che Dailymotion aveva implementato ed effettivamente utilizzava sulla sua piattaforma un sistema di fingerprint, tale da rendere impossibile di ricaricare nuovamente sulla piattaforma le specifiche puntate delle opere indicate da Delta e rimosse dal provider, Delta incaricò un proprio dipendente di registrarsi su Dailymotion sotto lo pseudonimo di “Antonio Ultimo” e di caricare per prova le puntate delle opere sulla piattaforma. Dagli screenshot prodotti (vedi doc. 5 Delta, doc. 11 att.), questi caricamenti risultano avvenuti dal 13 marzo ai primi giorni di aprile 2015. Non è contestato che si tratti delle medesime puntate, esattamente corrispondenti anche nella durata, già caricate da altri utenti e cancellate a seguito di specifica segnalazione di Delta con le cit. lettere del 26 gennaio e 11 marzo 2015, comprensive di URL, e che esse siano rimaste in situ per mesi, almeno fino a dicembre 2015, data a cui risalgono gli screenshot prodotti (doc. 11 att.).
8. Con quest’esperimento Delta verificò dunque che il sistema di controllo fingerprint che Dailymotion affermava di possedere non era idoneo a impedire successive pubblicazioni delle medesime puntate, ma non rimuove nemmeno gli stessi materiali già caricati da altri utenti” e che le pubblicazioni illecite, anche se in modalità “privato”, potevano essere facilmente condivise, rendendole accessibili alla propria cerchia di utenti, spesso di migliaia e decine di migliaia di persone, e diffuse tramite social network come Facebook.
9. Su queste premesse, Delta depositò in data 4.5.2015 ricorso ex art. 700 c.p.c. e 156 legge n. 633/1941 avanti al Tribunale di Torino, chiedendo – tra l’altro e per quanto interessa in questa sede – di inibire a Dailymotion di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o comunque utilizzare in qualsiasi modo i materiali audiovisivi delle opere di cui Delta era titolare; in ogni caso ordinare la rimozione e cancellazione dalla piattaforma Dailymotion dei materiali audiovisivi ivi caricati in violazione dei diritti di essa ricorrente e comunque inibire l’accesso ai medesimi materiali; fissare una penale in ragione di 1.000 Euro per ogni audiovisivo per ogni giorno di ritardo di Dailymotion nell’ottemperare all’ordine del giudice. Queste domande erano estese anche ai materiali compresi nella sezione “privata” oltre che “pubblica” degli utenti e ai materiali che, anche attraverso l’adeguato uso di misure tecniche quali il cit. fingerprinting, fossero riconoscibili come corrispondenti, in tutto o in parte, a quelli già caricati e specificamente segnalati da Delta (vedi ricorso doc. 27 att., pag. 36 ss.).
10. Con ordinanza 3.6.2015 (doc. 1 att.), il giudice accolse in parte le domande di Delta. Per quanto interessa il presente giudizio, l’ordinanza fu resa col seguente dispositivo: “1. inibisce a Dailymotion di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o comunque utilizzare e in ogni caso ordina a Dailymotion di rimuovere e cancellare i materiali audiovisivi delle opere di Delta specificamente indicate (pagine web di cui ai doc. 23-25 da 29 a 34, 38) caricati o comunque pubblicati dagli utenti ivi indicati sulla piattaforma Dailymotion (..) e comunque inibisce l’accesso ai medesimi materiali audiovisivi; 2. Inibisce a Dailymotion di trasmettere, diffondere, mettere a disposizione del pubblico o comunque utilizzare in qualsiasi modo e in ogni caso ordina a Dailymotion di rimuovere, cancellare e inibire a qualsiasi soggetto l’accesso ai materiali audiovisivi di cui al precedente punto 1), opportunamente individuati attraverso l’adeguato uso delle misure tecniche a sua disposizione per l’identificazione dei file già illecitamente caricati (fingerprinting; sistema INA signature); 3) respinge nella parte eccedente quanto specificamente ordinato sopra sub 2, la richiesta di parte ricorrente di ordinare a Dailymotion di inibire, sia nella sezione “pubblica” che nella sezione “privata” di qualsiasi utente il futuro caricamento e comunque la pubblicazione, la trasmissione, la diffusione e la messa a disposizione del pubblico sulla piattaforma Dailymotion di materiali audiovisivi corrispondenti, in tuto o in parte, ai materiali di cui al precedente punto 1)”. A corredo dell’inibitoria concessa, il giudice dispose una penale dissuasiva nella misura di 1.000 Euro per ogni futura violazione.
11. Su reclamo di Dailymotion, il Tribunale di Torino riformò parzialmente l’ordinanza 3.6.2015. Per quanto interessa il presente giudizio, l’ordinanza collegiale 18.9-19.10.2015 rigettò “in relazione al punto 2 del dispositivo (..) la richiesta di Delta di ordinare a Dailymotion di ricercare, individuare, rimuovere, cancellare o inibire l’accesso a materiali audiovisivi in tutto o in parte corrispondenti a quelli individuati o rimossi su segnalazione di specifico URL da parte di Delta già caricati o pubblicati da qualsiasi utente sulla piattaforma della reclamante al momento della segnalazione dello specifico URL” e confermò peraltro “l’inibitoria e l’ordine di rimozione e impedimento di futuri caricamenti a carico di Daily in relazione ai contenuti specificamente segnalati da Delta con indicazione del relativo URL” e il resto del provvedimento reclamato, compresa la penale (doc. 2 att.).
12. In data 8.2.2016, Delta notificò a Dailymotion un atto di precetto liquidando in 924.000 Euro le penali maturate per inottemperanza alle ordinanze 3.6.2015 e 19.10.2015 e intimandone il pagamento. Si legge nella narrativa dell’atto di precetto (doc. 3 att.) che Dailymotion non avrebbe cancellato nè inibito l’uso di materiali audiovisivi (n. 11 file) relativi a serie tv di cui Delta è titolare (“Dolce Valentina”, “Pasion Morena”), ancorchè “corrispondenti a materiali audiovisivi già individuati e rimossi da Dailymotion, inclusi nelle comunicazioni del 26 gennaio 2015 e 11 marzo 2015” e che pertanto avrebbero dovuto essere rimossi o, almeno, ne sarebbe dovuto essere inibito l’accesso. Su cinque file, in particolare, la violazione si sarebbe protratta per 36 giorni (complessivi 180 gg.) e su altri sei per 124 giorni (complessivi 744 gg.), ingenerando una complessiva penale di 924.000 Euro (924 x 1.000).
13. Dailymotion propose opposizione al precetto avanti al Tribunale di Torino sez. specializzata per l’impresa con citazione notificata in data 11.3.2016 (doc. 4 att.), rubricata come R.G. n. 5135/16, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, nel merito accertarsi l’inesistenza di qualsivoglia diritto di Delta e in via subordinata rideterminare l’ammontare della penale fissata nell’ordinanza e liquidare l’eventuale danno secondo equità. Nella narrativa l’attrice, oltre a contestare la corrispondenza dei materiali audiovisivi contestati a quelli specificamente segnalati e rimossi, osservò che “la maggior parte di questi file appartiene ad un utente denominato “Antonio Ultimo”, e cioè per stessa ammissione di Delta, un dipendente di Delta che scientemente (come un vero e proprio “agente provocatore”) ha cominciato a caricare file audiovisivi sulla piattaforma di Dailymotion, e ciò al fine di supportare il ricorso cautelare avversario (..) Prima della notificazione dell’atto di precetto, Delta non ha mai contestato a Dailymotion la pretesa inosservanza della ordinanza del 19 ottobre 2015. Ha tuttavia portato avanti preordinatamente una non meglio precisata “acquisizione forense della pubblicazione” dei file contenenti i frammenti audiovisivi incriminati, il tutto al solo fine di alimentare il contatore oscuro delle penali implementato da controparte. Come la stessa Delta ben sa, se invece avesse voluto ottenere la rimozione degli 11 file sarebbe stato sufficiente inviare una comunicazione a Dailymotion con specifica indicazione delle URLs dei file da rimuovere, ciò che peraltro le è espressamente richiesto per legge e le è stato imposto con le ordinanze cautelari. (..) Ed invece no. Nulla di tutto ciò. Abusando di una posizione giuridica attribuitagli da un ordine di un giudice, Delta ha preferito individuare alcuni file, alcuni di essi caricati da lei per il tramite di un suo dipendente, non ha mai contestato nulla, ha così applicato il contatore oscuro delle penali attendendo silente il passare del tempo, e quando (bontà sua) ha ritenuto di aver raggiunto un ammontare soddisfacente (..) ha pensato bene di notificare un precetto” (§ 1.3., pag. 6-7). Essa pertanto non si sarebbe “affatto comportata secondo buona fede, ma con lo scopo chiaramente e strumentalmente volto a determinare il sorgere e l’aggravamento del preteso credito” (pag. 8).
14. Nelle more del giudizio di opposizione, dopo che l’ordinanza collegiale emessa in data 11.8.2016 su reclamo di Delta (doc. 7 att.) aveva confermato l’efficacia esecutiva del titolo, Delta provvide a notificare in data 13.10.2016 a Dailymotion e al terzo pignorato Hi-Media Italia S.r.l. atto di pignoramento presso terzi per l’ammontare del precetto aumentato della metà ai sensi dell’art. 546 c.p.c. (doc. 8 att.). Su dichiarazione positiva del terzo pignorato, il Tribunale di Milano assegnò a Delta il credito di Euro 411.591,05 con ordinanza in data 25.1.2017 (doc. 17 att.), che il terzo pignorato Hi-Media Italia S.r.l., dopo alcune vicissitudini processuali che qui non mette conto di esaminare (cfr. doc. 18, 19 att.), provvide infine a pagare (doc. 20 att.).
15. Con citazione spedita mediante il servizio postale il 17.1.2017 Dailymotion ha citato in giudizio Ap. Em. chiedendo accertarsi l’illiceità della condotta del convenuto, consistente nella registrazione, sotto pseudonimo, e nel caricamento sulla piattaforma di Dailymotion quale “agente provocatore” di Delta dei file che egli sapeva coperti da copyright. Ha indicato il titolo della domanda nella violazione della legge sul diritto d’autore e degli obblighi contrattuali assunti con l’accettazione delle condizioni di uso della piattaforma messa a disposizione da Dailymotion, e chiesto condannarsi lo stesso a rifondere i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da essa attrice, danni quantificati in Euro 3.000.000,00 e liquidabili anche in via equitativa.
16. Ap. Em. si è costituito in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente dep. 12.4.2017 per l’udienza del 10.5.2017, resistendo alla domanda, contestando esistenza e pretesa illiceità di ogni addebito a lui mosso, proponendo domanda riconvenzionale per lo stato di ansia e tensione ingeneratogli dalla temeraria richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei suoi confronti dall’attrice, chiedendo infine la chiamata in causa di Delta per essere da essa manlevato per il caso di soccombenza, avendo dichiaratamente agito su sue istruzioni.
17. Rinviata la causa all’udienza del 13.9.2017, su chiamata in causa di Ap., s’è costituita in giudizio Delta aderendo alle domande di Ap., chiedendo il rigetto della domande proposte dall’attrice nei confronti del suo dipendente, l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta invia riconvenzionale e rimettendosi sulla domanda di manleva proposta da Ap. contro essa Delta. Chiese anch’essa condannarsi Dailymotion per lite temeraria.
18. Scambiate le memorie di legge, le parti hanno concordemente richiesto fissarsi udienza di p.c., rinviata al 6.6.2018. Nelle more è sopravvenuta la decisione di questo Tribunale, con sentenza n. 342 del 24.1.2018 della causa di opposizione a precetto radicata da Dailymotion nei confronti di Delta che, entrambe, hanno prodotto in giudizio copia integrale (cfr. doc. 28 att.) la quale, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, ha così statuito in dispositivo: “dichiara fondata e accoglie l’opposizione a precetto proposta da Dailymotion S.A. e, per l’effetto, dichiara l’inefficacia e l’invalidità del precetto notificato da Delta TV Programs s.r.l. a Dailymotion S.A. in data 8.2.2016 e di ogni atto esecutivo successivo al medesimo, nonchè inesistente il diritto di Delta TV Programs s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata (..) -rigetta la domanda della convenuta di previsione di penale ex art. 156 l.d.a. e revoca la penale prevista con l’ordinanza cautelare 3.6.2015; dichiara tenuta e condanna l’attrice Dailymotion S.A., in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla convenuta Delta TV Programs s.r.l., a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 20.000 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza all’effettivo saldo; rigetta le ulteriori domande; compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In rito, l’attrice chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio fino al passaggio in giudicato della causa, attualmente pendente in grado di appello (R.G. 333/2018), di opposizione a precetto che Dailymotion ha proposto (R.G. 5135/16) avverso l’intimazione notificatale da Delta Tv di pagare la somma di Euro 924.000,00 per le penali previste nell’ordinanza 3.6.2015, confermata in parte qua dall’ordinanza collegiale in data 19.10.2015.
Non è fondata. Per stabile e condiviso orientamento di legittimità (da ultimo Cass. 10.7.2017 n. 17021), l’art. 295 c.p.c., “nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione “dipenda” dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l’obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, ad un collegamento per cui l’altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l’esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti”.
In primo luogo, le due cause condividono un nucleo di fatti e questioni comuni: il caricamento da parte di Ap. di materiali audiovisivi coperti da copyright sulla piattaforma Dailymotion; la rilevanza dell’autorizzazione data dal titolare del copyright ad Ap. a procedere al caricamento dei materiali a fini di monitoraggio della funzionalità della piattaforma. Nondimeno i titoli di responsabilità fatti valere rispettivamente nei confronti di Ap. e di Dailymotion sono differenti e autonomi tra loro, poichè il primo è chiamato a rispondere per aver caricato, in tesi illecitamente, materiali che sapeva coperti da copyright, la seconda per aver permesso la reiterata violazione del copyright non attivando efficaci misure di fingerprinting come richiedevano le ordinanze cautelari di questo tribunale. L’autonomia dei titoli di responsabilità esclude che la causa pendente tra Delta e Dailymotion abbia idoneità a determinare in modo vincolante – e quindi a “pregiudicare” ai sensi dell’art. 295 c.p.c. – l’esito della causa tra quest’ultima e Ap. stabilendo se l’odierno convenuto sia tenuto a rispondere del caricamento e quale sia la misura della sua responsabilità.
In secondo luogo, la decisione resa nella causa tra Delta e Dailymotion, quand’anche coperta dal giudicato, non può avere alcun effetto in danno di Ap., che è terzo estraneo a quel giudizio. Pertanto non v’è ragione di sospendere il presente giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, dell’altro poichè quel decisum non potrebbe comunque pregiudicare, determinare in modo vincolante la decisione dell’odierna causa. Sui limiti soggettivi del giudicato come ostacolo alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. cfr. Cass. lav. 27.1.2011 n. 1948; Cass. 21.1.2000 n. 661; Cass. 14.1.1980 n. 295.
2. Venendo al merito, la domanda rientra nell’ambito dell’art. 2043 c.c.. L’attrice chiede, anzitutto, risarcirsi a titolo di danno emergente “la somma di Euro 744.000,00 quantificata da Delta nell’ambito del precetto per il caricamento dei n. 6 file ad opera di Em. Ap.” (citazione pag. 9, lett. a).
L’attrice fa dunque consistere l’ingiustizia del danno nel pregiudizio alla sua integrità patrimoniale che Delta, utilizzando il lavoro del suo dipendente, avrebbe cercato di arrecarle, astenendosi dal comunicare che sulla piattaforma Dailymotion erano ancora presenti sei file caricati da “Antonio Ultimo”, riproducenti i medesimi contenuti già segnalati e cancellati, e lasciando correre su questi file la penale concessa dal Tribunale fino a maturare l’ingente credito di 744.000 Euro (pari a 124 gg. x 6 file x 1.000 Euro). Di quest’illecito dovrebbe rispondere non soltanto Delta, ma anche Ap., per aver caricato materiali audiovisivi che egli sapeva coperti da copyright.
2.1. Il convenuto contesta che facciano prova nei suoi confronti gli atti dei procedimenti, svoltisi tra Delta e Dailymotion, e a cui egli è rimasto estraneo e assume che, in questo giudizio, non soltanto non sia stata raggiunta la prova positiva della imputabilità a lui degli upload sulla piattaforma di Dailymotion fatti con lo pseudonimo di “Antonio Ultimo”, ma che, anzi, tale circostanza sia implicitamente esclusa in ragione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).
La deduzione è, nell’insieme, smentita per tabulas al semplice esame della email in data 27.2.2015, prodotta dallo stesso Ap. Em. (doc. 2 conv.), nella quale Delta gli conferisce l’incarico di aprire un canale sulla piattaforma Dailymotion sotto il nome di “Antonio Ultimo”: “con riferimento alle numerose puntate quotidianamente pubblicate sull’ISP Dailymotion, La invitiamo cortesemente ad aprire un canale su tale piattaforma denominandolo “Antonio Ultimo” ed inserendo il suo nominativo reale nell’email di riferimento. Tale canale non chiederà ovviamente alcuna partnership e sarà utilizzato al solo scopo di controllare e monitorare le opere di Delta TV Programs, collaborando con le altre persone in indirizzo, così come già predisposto ed effettuato con la piattaforma YouTube.
Restiamo in attesa di conferma dell’apertura del canale su cui dovrà pubblicare come primo video “Dolce Valentina 178”. Ci faccia sapere con cortese urgenza se tale pubblicazione è limitata al pubblico oppure è prevista anche l’opzione “privato” o “non in elenco” come in uso sulla piattaforma YouTube”.
Che Ap. abbia attivato il canale registrandosi sulla piattaforma Dailymotion è anche prova prima facie, secondo un canone di normalità, che sia stato proprio lui e non altri imprecisati collaboratori a fare gli upload sul sito, visto che sue erano le credenziali di accesso, suo l’indirizzo di posta elettronica (vedi doc. 2: “inser(isca) il suo nominativo reale nell’email di riferimento”), suo infine l’incarico di provvedere al caricamento secondo le istruzioni della cit. lettera 27.2.2015. A fronte di questi dati, non incontrovertibili ma certamente concludenti, il convenuto non ha offerto prova del contrario e pertanto il caricamento dei materiali sulla piattaforma deve ritenersi a lui imputabile.
2.2. La domanda è, nondimeno, manifestamente infondata se non temeraria, poichè il caricamento dei materiali audiovisivi è avvenuto lecitamente, col consenso dell’avente diritto Delta, e al fine – noto al convenuto e certamente lecito – di monitorare le funzionalità della piattaforma Dailymotion, in particolare l’attitudine dei dispositivi di fingerprinting a riconoscere materiali già caricati e rimossi per violazione di copyright.
E’ la stessa attrice a riconoscerlo nella conclusionale dep. nella causa n. 5135/16 e prodotta per stralcio dalla terza chiamata in memoria n. 2 (doc. 6 Delta): “6 file video degli 11 indicati nel precetto (..) sono stati caricati dalla stessa Delta Tv, tramite un suo dipendente, il sig. Em. Ap. (con lo pseudonimo Antonio Ultimo). Tale caricamento è dunque avvenuto lecitamente, non costituisce e non può costituire nessuna violazione di diritti di Delta Tv essendo stato compiuto dallo stesso titolare del diritto”. Ancora più esplicitamente scrive l’attrice nella memoria di replica dep. in causa n. 5135/16 (doc. 7 Delta) che “non si vede francamente come un caricamento lecito (perchè effettuato dallo stesso avente diritto) possa già solo per questo motivo rientrare nel perimetro di una ordinanza cautelare e, a maggior ragione, come un atto lecito possa fondare pretese (tra l’altro esorbitanti) sulla inosservanza di una tale ordinanza”.
Gli stessi argomenti validi per Dailymotion valgono tuttavia, a maggior ragione, per Ap.. Sfugge francamente al Collegio come un caricamento di dati possa risultare illecito e fondare pretese risarcitorie esorbitanti, se esso avviene con il consenso del titolare del copyright e in conformità con le condizioni d’uso della piattaforma.
Riguardo a queste ultime, dallo stralcio prodotto (doc. 16 att.; doc. 8 Delta), al par. 5 “Responsabilità dell’utente” si legge che “in qualità di fornitore di contenuto del sito, che si tratti di video o di commenti ad esse apportati, l’utente è tenuto al rispetto delle disposizioni legali e regolamentari in vigore. Spetta all’utente di conseguenza accertarsi che lo stoccaggio e la diffusione di questo contenuto per mezzo del Sito non costituiscono (i) una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi (in particolare clip, trasmissioni televisive, corto, medio e lungometraggi, animati o meno, pubblicità che l’utente non ha realizzato personalmente o per i quali non dispone delle autorizzazioni necessarie dei terzi titolari dei diritti succitati sugli stessi) (..) In tali casi il contenuto sarà ritirato nelle condizioni oggetto del paragrafo 4 e/o il conto sarà disattivato senza formalità preliminari. L’utente in questione incorrerà inoltre a titolo personale nelle sanzioni penali specifiche al contenuto contestato (pene di detenzione e ammende) oltre alla condanna eventuale al pagamento del risarcimento danni”.
Nella specie, Ap. ha operato con l’autorizzazione del titolare dei diritti di sfruttamento delle serie tv, di cui caricò alcune puntate, e pertanto nel pieno rispetto delle condizioni d’uso stabilite da Dailymotion: ciò ancorchè l’attrice protesti una “violazione delle condizioni di utilizzo della piattaforma” (cfr. memoria n. 1 pag. 2) che non è in grado di argomentare. Questa circostanza, l’autorizzazione di Delta al caricamento dei file, era ovviamente conosciuta alla stessa Dailymotion molto prima di iniziare la causa nei confronti di Ap., poichè resale nota da null’altri che Delta nel ricorso ex art. 700 dep. 4.5.2015: “il sig. Em. Ap., registrato su Dailymotion come utente con il nome Antonio Ultimo e debitamente autorizzato da Delta a caricare per prova le puntate ecc.”.
2.3. La liceità del caricamento dei materiali audiovisivi, per consenso dell’avente diritto, comporta conseguentemente l’inesistenza di un plausibile eventus damni e quindi di un ulteriore elemento della fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Come ha correttamente ritenuto il Tribunale nella sentenza 24.1.2018 n. 342 (pag. 22), decidendo l’opposizione a precetto proposta da Dailymotion, l’ordinanza 3.6.2015 – confermata da quella collegiale – inibisce l’utilizzo dei materiali audiovisivi o ne ordina la rimozione, comminando penali dissuasive per ogni violazione accertata, perchè e nei limiti in cui tali condotte costituiscono violazione dei diritti di Delta.
A ciò segue che il consenso dell’avente diritto, manifestato espressamente e per iscritto (doc. 2 conv.), al caricamento delle puntate delle serie tv sulla piattaforma Dailymotion, sia pure ai soli fini di prova, ossia per verificare l’operatività dei dispositivi di riconoscimento delle “impronte digitali” dei file già rimossi, esclude che ricorra una violazione del diritto e non consente alcuna maturazione della penale prevista nel provvedimento cautelare. Vedi sentenza n. 342/2018, pag. 22: “Delta TV, pur potendo lecitamente caricare o far caricare propri video sulla piattaforma Dailymotion anche al fine di controllarne il funzionamento e la reazione da parte della titolare della piattaforma, non può poi pretendere per tali materiali l’applicazione di penali, che presuppongono la violazione del proprio diritto d’autore”.
Che Delta abbia utilizzato l’ordinanza cautelare per autoliquidarsi la penale e intimare precetto di pagamento (vedi sopra) non può spostare, per i fini che ne occupano, i termini della questione, poichè quel precetto è stato sottoposto da Dailymotion a un giudizio a cognizione piena tramite opposizione ex art. 615 c.p.c. e il Tribunale con la cit. sentenza n. 342 ha respinto la pretesa, dichiarando “l’inefficacia e l’invalidità del precetto notificato da Delta TV Programs s.r.l. a Dailymotion S.A. in data 8.2.2016 e di ogni atto esecutivo successivo al medesimo, nonchè inesistente il diritto di Delta TV Programs s.r.l. di procedere ad esecuzione forzata” (pag. 38).
3. Dailymotion vanta nei confronti di Ap. Em. un danno di immagine e reputazionale di Euro 2.000.000,00. La domanda è proposta in citazione in termini sostanzialmente generici (pag. 10: ” a ciò si aggiungano i danni di immagine e alla reputazione di Dailymotion che sin d’ora si indicano in una somma non inferiore ad Euro 2.000.000″) ed è approfondita, con l’enunciazione di specifiche circostanze, in memoria n. 2. In sostanza, l’attrice si duole che il patron di Delta Tv sig. Le. Bu. avrebbe rilasciato alla rivista online in tema di digital economy Key4biz un’intervista pubblicata in data 13.10.2016 col titolo “Contro la pirateria più penali dissuasive” (doc. 22 att.) fornendo una propria “versione dei fatti” del contenzioso tra Delta e Dailymotion, intesa a gettare discredito su quest’ultima.
Si legge in memoria n. 2 (pag. 4) che “è evidente che si tratta di una ricostruzione parziale e fuorviante, a tacer d’altro perchè Delta TV – omette gravemente un piccolo particolare: e cioè i file audiovisivi di cui al precetto sono stati “uplodati” da Ap. e dalla stessa Delta TV; – vorrebbe far credere (ciò che invero non è) che Dailymotion non avrebbe rimosso i file audiovisivi menzionati nel precetto, tanto da spingere quest’ultima all’azione esecutiva. Ed, invero, come Dailymotion confida serenamente sarà accertato da codesto Tribunale nel giudizio di opposizione, tale azione si basa su files audiovisivi non rientranti nell’ordine di inibitoria e comunque mai segnalati da Delta TV. Non vi è dubbio che la dichiarazione del signor Bu. ha arrecato grave nocumento all’immagine di Dailymotion. La diffusione ad orologeria di dichiarazioni non veritiere ed ingannevoli sul precetto e sull’azione esecutiva risponde peraltro ad una evidente strategia denigratoria e ad una illegittima forma di auto-tutela extra processuale ai danni di Dailymotion, della sua immagine e reputazione”.
In disparte il fatto che l’attrice ha chiesto in citazione il risarcimento del danno per l’esorbitante cifra di 2.000.000 di Euro per pretesa violazione del diritto all’immagine senza citare un solo episodio, la domanda di danno proposta nei confronti di Ap. per l’intervista rilasciata dal patron di Delta, sig. Bu., è maldestra e temeraria.
3.1. Ovviamente il convenuto non può rispondere dei contenuti dell’intervista che (non lui ma) altri ha rilasciato. D’altra parte l’attrice non si preoccupa nemmeno di individuare un titolo giuridico che consenta di attribuirgli la responsabilità per le dichiarazioni di un terzo. Vero che è l’art. 2049 c.c. prevede la responsabilità dei “padroni o committenti” per il fatto illecito dei loro dipendenti, ma ben s’è guardato dal prevedere la reciproca, ossia l’imputazione al dipendente dell’illecito del suo datore di lavoro.
3.2. Oltre a non essere imputabili al convenuto le dichiarazioni (in tesi) diffamatorie, non sussiste alcun evidente nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto, consistente nell’upload dei file coperti dal diritto d’autore, e il preteso eventus damni, consistente nel pregiudizio arrecato dall’intervista all’immagine e reputazione commerciale di Dailymotion.
Com’è noto, agli effetti della responsabilità extracontrattuale, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale tra un’azione o un’omissione ed un evento deve applicarsi il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della causalità efficiente sottesi agli art. 40 e 41 c.p. (vedi in materia di responsabilità extracontrattuale da ultimo Cass. civ. 22.10.2013 n. 23915; Cass. civ. 6.4.2006 n. 8096; Cass. civ. 12.9.2005 n. 18094). Deve quindi ricorrere la duplice condizione che: 1) si tratti di una condotta antecedente necessaria dell’evento; 2) tale condotta non sia neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l’evento.
Nessuna di queste condizioni ricorre nel caso di specie. In disparte la sua liceità (§ 2.2.), il caricamento dei file sulla piattaforma Dailymotion da parte di Ap. non è antecedente necessario dell’intervista, visto che centinaia di altri file sono stati caricati da utenti ignoti sulla piattaforma Dailymotion in violazione del copyright di Delta: questi caricamenti massivi in spregio ai diritti della società di per sè davano buon fondamento alla decisione di Bu. di rilasciare un’intervista, anche dura nei toni, contro le politiche degli internet service provider come Dailymotion o YouTube (anch’esso in causa contro Delta). In secondo luogo, dato e non concesso che l’intervista abbia assunto un contenuto offensivo e diffamatorio, si tratta con ogni evidenza di un fatto sopravvenuto di per sè solo idoneo a cagionare il preteso danno alla reputazione commerciale e all’immagine di Dailymotion, indipendente dal fatto che Ap. – come migliaia di altri anonimi utenti – abbia caricato sulla piattaforma materiali coperti da copyright. Queste considerazioni sono assorbenti, escludono l’esistenza di un apprezzabile nesso causale ed esimono il collegio dall’affrontare l’ulteriore questione se l’intervista pubblicata da Key4Biz costituisca ex se un illecito dannoso, per avere contenuto diffamatorio e aver effettivamente leso la reputazione dell’attrice.
4. Infine, l’attrice chiede (citazione pag. 9, lett a) ad Ap. la rifusione delle spese legali sostenute nella causa di opposizione al precetto n. 5135/16 e il lucro cessante per l’indisponibilità della somma che Delta, utilizzando l’ordinanza cautelare 3.6.2015 (ibidem, lett. c), ha pignorato e ottenuto in pagamento per un importo largamente superiore a quello poi effettivamente riconosciuto in sentenza.
Come è stato infatti riferito in narrativa, Delta mise in esecuzione l’ordinanza pignorando i crediti di Dailymotion nei confronti di Hi-Media Italia S.r.l.. A seguito di assegnazione (doc 17 att.), il terzo pignorato provvide a pagare a Delta una somma di poco inferiore a Euro 412.000,00 (doc. 20 att.). Larga parte del capitale pignorato risulta allo stato nondimeno indebita, visto che la sentenza n. 342/2018 ha liquidato a favore di Delta la minor somma di Euro 20.000,00 dichiarando non dovute le penali conteggiate da Delta sui file caricati per suo conto da Ap. e disapplicando per gli altri l’ordinanza 3.6.2015 ai fini del computo del danno risarcibile.
Entrambe queste domande devono essere trattate unitariamente, poichè con esse l’attrice tenta di riversare su un terzo estraneo i costi del processo contro Delta e i danni (in tesi) subiti per l’indisponibilità della somma che Delta avrebbe fruttuosamente, ma ingiustamente, pignorato. Anche queste domande sono manifestamente infondate, se non temerarie. è evidente infatti che Dailymotion fa valere nei confronti del dipendente di Delta pretese risarcitorie che riguardano attività e strategie processuali imputabili esclusivamente a quest’ultima e che, come nel caso dianzi considerato (§ 3), la pretesa si basa su un’evidente distorsione del nesso di causalità materiale.
4.1. Procedendo con ordine, il Collegio considera anzitutto la domanda di rifusione delle spese legali sostenute dall’attrice nella causa con Delta. Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. la pretesa al rimborso delle spese, basata sul titolo della soccombenza, non può essere fatta valere se non nei confronti della parte del giudizio, se e nella misura in cui sia rimasta effettivamente soccombente. Ancora, secondo orientamento uniforme (tra molte Cass. 6.11.1993 n. 10994; Cass. 15.5.2007 n. 11197), la parte non può far valere in separato ed autonomo giudizio la sua pretesa alla rifusione delle spese di lite nei confronti del soccombente, qualificando la pretesa come domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., poichè la competenza spetta esclusivamente al giudice e deve esercitarsi col provvedimento che definisce il giudizio. Appare, a tacer d’altro, singolare e ingiustificato che la parte rivolga la pretesa verso un terzo estraneo al giudizio che non abbia assunto l’obbligo di tenerla indenne.
4.2. La stessa domanda di rifusione delle spese non può utilmente proporsi contro Ap. neppure sotto il titolo della lite temeraria, ai sensi dell’artt. 2043 e 96 c.p.c. comma 1 (per quanto concerne gli onorari professionali) o comma 2 (per quanto concerne i danni patiti per il pignoramento ingiustamente eseguito da Delta), per i seguenti concorrenti ordini di motivi.
Primo, l’unica condotta sicuramente attribuibile ad Ap. nella vicenda in esame consiste nell’upload di sei puntate delle serie tv. Questa condotta è di per sè lecita per le considerazioni svolte sub § 2.2. che si hanno qui per richiamate.
In secondo luogo, difetta in modo manifesto – anche in tal caso come in quello esaminato sub § 3 – un apprezzabile nesso di causalità materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. tra l’upload dei file e l’utilizzo processuale fattone da Delta. Evidente infatti che, dei file caricati da Ap., Delta avrebbe potuto fare l’uso processuale che riteneva più consono e opportuno alla sua strategia e che, nella migliore delle ipotesi, essa avrebbe potuto limitarsi a utilizzarli – come peraltro si legge nella lettera di istruzioni (doc. 2 conv.) – a fini di prova, ossia per dimostrare che i dispositivi di riconoscimento delle “impronte digitali”, decantati da Dailymotion, o non esistevano o non erano in grado di operare efficacemente: condotta questa certamente lecita. Il quid pluris rispetto a questa minima condotta – e segnatamente il conteggio da parte di Delta delle penali sui file caricati col suo consenso, la notifica del precetto per un importo esorbitante poi disconosciuto in sentenza, la messa in esecuzione del titolo in pendenza dell’opposizione – non è evidentemente attribuibile secondo un canone di regolarità causale al caricamento dei file e dipende da scelte processuali di Delta che, di per sè sole, appaiono idonee a determinare l’evento dannoso. Deve quindi confermarsi la pregnanza del dato normativo dell’art. 96 c.p.c. che individua come soggetto passivo della domanda di lite temeraria soltanto “la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” (comma 1) o che ha eseguito un provvedimento cautelare, iniziato l’esecuzione forzata ecc. “senza la normale prudenza” (comma 2).
Non ultimo, la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall’attrice nei confronti di Delta nel giudizio di opposizione al precetto è stata respinta con la cit. sentenza n. 342/2018 (pag. 37: “La domanda dell’attrice di condanna di Delta TV al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e 96 c.p.c. per uso strumentale dell’azione esecutiva, è infondata. (..) Per gli stessi motivi e tenuto conto dell’esito complessivo della causa, non sussistono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.”) e ciò a maggior ragione esclude che il vantato danno possa essere preteso da un terzo estraneo.
5. In punto spese di lite, non v’è ragione di discostarsi dalla regola della soccombenza, con le seguenti precisazioni.
5.1. Le spese del convenuto Ap. Em. devono essere poste a carico di Dailymotion, che è rimasta totalmente soccombente. La nota spese utilizza i valori medi: il collegio condivide in linea di principio questa impostazione, tenuto conto che l’ammontare preteso a titolo di risarcimento del danno (tre milioni) si colloca a metà dello scaglione pertinente (da due a quattro milioni) e risponde alla qualità e quantità dell’impegno. Ritiene tuttavia che gli onorari della fase istruttoria debbano essere liquidati al di sotto dei valori medi, poichè la causa è andata a decisione senza assunzione di prove costituende. Si ritiene in conclusione corretto liquidare la somma di Euro 36.000 così ripartita per fasi.
studio Euro 8.000
introduttiva Euro 5.000
istruttoria Euro 11.000
decisoria Euro 12.000
Totali Euro 36.000
La nota spese chiede, inoltre, una maggiorazione del 30% per la redazione di atti telematici. L’istanza è parzialmente fondata come segue: ai sensi dell’art. 4 comma 1-bis del D.NM. Giustizia 10.3.2014 n. 55 “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all’interno dell’atto”. Questa disposizione, introdotta dal D.M. 8.3.2018 n. 37, è di immediata applicazione, riguardando le liquidazioni successive all’entrata in vigore (art. 6 DM n. 37/2018). Nondimeno, osserva il Collegio che il solo atto recante un sommario con collegamenti ipertestuali interni è la conclusionale e che non è assicurata neppure in quella sede la navigabilità tra atti e documenti. Su queste premesse si ritiene equo riconoscere una maggiorazione del 20% sull’onorario liquidato per la fase decisoria, pari ad Euro 2.400,00.
Ritiene inoltre il Collegio che ricorrano i presupposti per la concessione a favore di Ap. Em. e a carico di Dailymotion del risarcimento del danno per temerarietà della lite. Il convenuto, nelle conclusioni rassegnate in epigrafe ha chiesto di “accertare e dichiarare che il Signor Em. Ap. ha subito un danno a causa dei fatti riportati in atti e, per l’effetto, condannare, la Dailymotion, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma di denaro che potrà essere liquidata equitativamente dal Giudice, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria” e di “accertare e dichiarare che il Signor Em. Ap. ha subito un danno a causa dell’azione esercitata contro lui in mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c.) e, per l’effetto, condannare la Dailymotion, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una somma che potrà essere liquidata equitativamente dal Giudice, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria”. Le due apparenti domande sono in effetti una sola, e si riconducono normativamente all’art. 96 c.p.c. poichè il “danno a causa dei fatti riportati in atti” consiste, in termini di evento, nella situazione di stress e disagio cagionata dall’azione giudiziale intrapresa nei suoi confronti da Dailymotion: “Si chiede pertanto che venga risarcito di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che l’azione in malafede intentata da Dailymotion gli ha causato e gli causerà in futuro” (comparsa di risposta Ap. pag. 10) ed è evidente che l’agire in giudizio si qualifica come illecito soltanto ove ricorrano le condizioni dell’art. 96 c.p.c..
Come ha stabilito il condiviso precedente di Cass. sez. un. 13.9.2018 n. 22405, la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., non richiede la prova del danno, ossia di uno specifico eventus damni e delle conseguenze dannose che ne sono derivate, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), “venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Nel caso di specie, è evidente che Dailymotion ha agito in giudizio in malafede: ha convenuto Ap. per un illecito che essa ben sapeva inesistente, poichè Delta stessa aveva riferito di aver dato ad Ap. il suo consenso al caricamento dei dati coperti da copyright “a fini di prova” (vedi sopra § 2); ha preteso di attribuire ad Ap. il danno di immagine, vantato nell’esorbitante cifra di due milioni di Euro, derivante da un’intervista rilasciata dal “patron” di Delta, in spregio a qualunque criterio giuridico di imputazione dell’illecito e di nesso causale (§ 3); ha in definitiva agito in giudizio nei confronti di Ap. per tentare di colpire tortuosamente e indirettamente Delta, confidando che – come poi è accaduto – il dipendente chiamasse in causa il datore di lavoro.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno per temerarietà della lite, ritiene il Collegio che – in assenza di altri specifici elementi, che la parte avente diritto è sempre libera di produrre, per una più accurata stima delle conseguenze dannose – l’insieme dei disagi patiti per essere stato temerariamente convenuto in giudizio sia direttamente collegato al valore della causa e alla durata e impegno del processo. Queste grandezze sono compendiate dalle tabelle per la liquidazione degli onorari di avvocato (D.M. 55/2014), che indicano per ogni valore dato di causa una forbice di minimi e massimi entro cui può essere convenientemente liquidato il compenso spettante al difensore della parte vittoriosa, nonchè indirettamente il danno ex art. 96 c.p.c.. Su queste premesse, il Collegio ritiene equo liquidare ad Ap. Em. a titolo di danno per temerarietà della lite la somma di Euro 24.000,00 pari a 2/3 delle spese. Su questa somma non spettano, evidentemente, gli accessori previsti per le spese di lite (spese generali, CPA e IVA), trattandosi di un credito di tipo risarcitorio.
5.2. Le spese della terza chiamata, secondo il principio di causalità, devono essere poste a carico dell’attrice, che citando infondatamente in giudizio il dipendente ha inutilmente dato luogo alla partecipazione al processo del datore di lavoro, chiamato dal primo in garanzia per aver dato le istruzioni contestate. In diritto è pacifico che le spese del chiamato devono regolarsi secondo il principio di causalità ed esse perciò devono fare definitivamente carico alla parte – attore o convenuto chiamante – che con il suo comportamento ha dato causa all’inutile partecipazione al processo del terzo chiamato. V. Cass. 15.12.2003 n.19181: “la liquidazione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, va posta a carico della parte, rimasta soccombente, che abbia dato causa alla chiamata” (conformi tra molte: Cass. 15.4.1987 n.3740; Cass. 1.3.1995 n.2330; Cass. 17.5.2001 n.6757; Cass. 20.8.2003 n.12235). Vedi ancora, specificamente, in caso di rigetto della domanda dell’attore Cass. 19.2.1979 n.1072: “ove la chiamata in causa di un terzo, a titolo di garanzia propria od impropria, si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore con la domanda, la riconosciuta infondatezza di questa rende legittima la condanna dell’attore medesimo al rimborso delle spese sostenute da detto terzo” (conformi Cass. 11.11.1988 n. 6081; Cass. 1.3.1995 n. 2330; Cass. 14.5.2012 n. 7431).
Alla liquidazione delle spese di Delta si provvede d’ufficio in assenza di nota, utilizzando i medesimi criteri applicati per il convenuto (valori medi, salvo che per la fase istruttoria), senza maggiorazione per la redazione degli atti con “tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”. Non sussistono, con riguardo alla posizione di Delta, motivi per far luogo all’applicazione dell’art. 96 c.p.c..
rigetta tutte le domande dell’attrice;
condanna l’attrice a rifondere ad Ap. Em. le spese di lite che liquida in Euro 38.400,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile, oltre all’ulteriore somma di Euro 24.000,00 per temerarietà della lite;
condanna l’attrice a rifondere a Delta TV Programs le spese di lite che liquida in Euro 36.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA come per legge e IVA se indetraibile.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 22 marzo 2019
1 “Dailymotion non è tenuta a effettuare alcun monitoraggio preventivo dei contenuti trasmessi o memorizzati attraverso i suoi servizi, o obbligata a ricercare attivamente fatti o circostanze indicanti contenuti illegali, ma dovrà immediatamente rimuovere o disabilitare l’accesso dal suo sito web a qualsiasi contenuto illecito una volta che sia stata notiziata della sua esistenza”.
2 “Poichè ora siamo a conoscenza dei contenuti contestati specificamente elencati nell’Allegato 1 della Vs. lettera, confermiamo che sono stati rimossi dal nostro sito web, al ricevimento della Vs. lettera, i contenuti contestati di cui ci avete correttamente fornito informazioni e collegamenti nella lettera summenzionata”.
3 “Abbiamo anche creato un’impronta digitale dei file correlati di questo contenuto rimosso, attraverso un sistema di impronte digitali sviluppato dai nostri fornitori. Un nuovo caricamento di questi stessi file sul nostro sito Web non è più possibile”.
4 “Dailymotion non può rimuovere o disabilitare l’accesso dal suo sito web a qualunque contenuto per cui non è stata in precedenza notificata una violazione e la posizione esatta di tale contenuto mediante l’indicazione dell’URL corrispondente della pagina in cui è ospitato”.